Art. 4.
                         Disposizioni varie
1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
  3.  All'art.  9-septies del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla   legge  28  novembre  1996,  n.
608, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole:  "durata di quattro mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "durata massima di tre mesi,";
  b) al  comma 4, lettera b),  le parole: "con garanzie  da acquisire
sull'investimento, mediante iscrizione  di privilegio speciale;" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con idonee  garanzie  assicurative  da
acquisire sull'investimento;".
  4.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti per  l'attuazione  del  presente
decreto.
 
          Riferimenti normativi:
            -    L'art.   9-septies del decreto-legge   n.  510/1996,
          convertito,   con     modificazioni,   dalla    legge    n.
          608/1996,    come  modificato  dalla  presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  9-septies     (Misure  straordinarie      per   la
          promozione   del   lavoro   autonomo   nelle   regioni  del
          Mezzogiorno). - 1. Per favorire la  diffusione  di    forme
          di      lavoro     autonomo,        la     Societa'     per
          l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.,    costituita   ai
          sensi     del  decreto-legge  31  gennaio  1995,    n.  26,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n.
          95, cura la  selezione,  il  finanziamento  e  l'assistenza
          tecnica  di    progetti  relativi  all'avvio   di attivita'
          autonome   realizzate   da   inoccupati    e    disoccupati
          residenti    nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei
          programmi comunitari.
            2.  I  proponenti    delle  domande  selezionate  vengono
          ammessi  a  corsi di formazione/selezione,  non retribuiti,
          della  durata massima di tre  mesi  durante  i quali  viene
          definitivamente  verificata    la  fattibilita'   dell'idea
          progettuale   e   vengono   trasferite   ai  proponenti  le
          principali conoscenze   in   materia  di    gestione.    La
          struttura    e l'impostazione   delle attivita'   formative
          sono  ispirate ai  criteri previsti   dall'Unione   europea
          per  i programmi  del  Fondo  sociale europeo.
            3.  Il  Ministro  del tesoro, di concerto con il Ministro
          del lavoro e della   previdenza    sociale,    fissa    con
          proprio  decreto  criteri  e modalita' di concessione delle
          agevolazioni.
            4.    Per    le   finalita'   di  cui    al  comma  1  la
          Societa'    per  l'imprenditorialita'    giovanile   S.p.a.
          concede ai  soggetti, la  cui proposta sia ritenuta  valida
          da  un  punto    di  vista  tecnicoeconomico,  le  seguenti
          agevolazioni:
            a)   fino   a   trenta  milioni   a  fondo  perduto,  per
          l'acquisto, documentato, di attrezzature;
            b) fino  a venti milioni   di prestito,  restituibile  in
          cinque  anni  con idonee garanzie assicurative da acquisire
          sull'investimento;
            c) fino  a dieci milioni, a  fondo perduto, per spese  di
          esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
               d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
            5.  Per    l'attuazione  del   presente   articolo     la
          Societa'     per  l'imprenditorialita'    giovanile  S.p.a.
          stipula apposita  convenzione con i Ministeri del lavoro  e
          della previdenza sociale e del tesoro.
            6.  Per  le    finalita'  di cui al presente articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 30  miliardi per l'anno 1995 e
          di  lire 50 miliardi per l'anno  1996.  Le  predette  somme
          possono  essere  utilizzate  quale copertura  della   quota
          di    finanziamento  nazionale  di  programmi coofinanziati
          dall'Unione europea.
            7.  I  titolari delle  indennita'  di  mobilita'  ammessi
          al  corso possono cumulare le  agevolazioni di cui al comma
          4    con  il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della
          legge 23 luglio 1991, n. 223".