Art. 5. Le ditte che effettuano pubblicita' di specialita' medicinali lassative tramite cortometraggi televisivi e cinematografici, devono inviare, dopo aver ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ma prima della programmazione, il testo del messaggio registrato su videocassetta con sistema VHS al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio I. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 1998 Il Ministro: Bindi