Art. 5.
  Le  ditte  che  effettuano pubblicita'  di  specialita'  medicinali
lassative tramite cortometraggi  televisivi e cinematografici, devono
inviare,  dopo aver  ottenuto  l'autorizzazione  rilasciata ai  sensi
dell'art.  6 del  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  541, ma
prima  della programmazione,  il  testo del  messaggio registrato  su
videocassetta con sistema VHS al  Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio I.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo a quello
della  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica
italiana.
   Roma, 16 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Bindi