Art. 2. Il fornitore dell'indicatore del passo dell'elica dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata. Il predetto materiale e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla norma IEC 945 (1996-01), della Risoluzione IMO A. 478 (XII) e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione del sopracitato indicatore. Il trasduttore deve essere accoppiato agli organi da cui deve derivare le informazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 1998 Il comandante generale: Ferraro