Art. 2.
  Il fornitore  dell'indicatore del  passo dell'elica  dovra' fornire
all'acquirente  le istruzioni  per  la  manutenzione come  prescritto
dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.
  Il predetto  materiale e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti dalla norma IEC 945  (1996-01), della Risoluzione IMO A. 478
(XII)  e  dalle  norme  R.I.Na  per la  costruzione,  il  collaudo  e
l'installazione del sopracitato indicatore.
  Il  trasduttore deve  essere  accoppiato agli  organi  da cui  deve
derivare le informazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 marzo 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro