Art. 2. I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla regola 13 del capitolo II-2 della convenzione Solas 74(83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1998 Il comandante generale: Ferraro