Art. 2.
  I  dispositivi  in  questione  dovranno  rispettare  oltre  che  le
prescrizioni operative  e di  installazione prevista dalla  regola 13
del capitolo II-2 della convenzione  Solas 74(83) e suoi emendamenti,
anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per
la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 aprile 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro