Art. 3.
        Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate
  1.  Fatto  salvo il  disposto  dei  commi 2  e  3,  il medico,  nel
prescrivere una  specialita' medicinale  o altro  medicinale prodotto
industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e
alle  modalita'  di   somministrazione  previste  dall'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanita'.
  2.  In  singoli   casi  il  medico  puo',  sotto   la  sua  diretta
responsabilita' e previa informazione del paziente e acquisizione del
consenso   dello    stesso,   impiegare   un    medicinale   prodotto
industrialmente per  un'indicazione o  una via di  somministrazione o
una  modalita'  di somministrazione  o  di  utilizzazione diversa  da
quella    autorizzata,     ovvero    riconosciuta     agli    effetti
dell'applicazione  dell'articolo 1,  comma  4,  del decreto-legge  21
ottobre 1996,  n. 536,  convertito dalla legge  23 dicembre  1996, n.
648,  qualora   il  medico  stesso   ritenga,  ((  in  base   a  dati
documentabili, )) che il paziente non possa essere utilmente trattato
con  medicinali per  i quali  sia gia'  approvata quella  indicazione
terapeutica o  quella via o  modalita' di somministrazione  e purche'
tale  impiego  ((  sia  noto  e  conforme  a  ))  lavori  apparsi  su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
(( 3. Fino al termine  della sperimentazione di cui all'articolo 1,))
(( sono fatti salvi gli atti del medico che, limitata- mente al    ))
(( campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base  ))
(( di octreotide o di somatostatina, purche' il paziente renda per ))
(( iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali ))
(( impiegati sono sottoposti a sperimentazione.                    ))
(( 3-bis.    Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il         ))
(( medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalita'  ))
(( del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di         ))
(( collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che          ))
(( consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorita'          ))
(( sanitaria, di risalire all'identita' del paziente trattato.     ))
  4.  In nessun  caso il  ricorso, anche  improprio, del  medico alla
facolta' prevista dai commi 2  e 3 puo' costituire riconoscimento del
diritto  del paziente  alla erogazione  dei medicinali  a carico  del
Servizio sanitario  nazionale, al di fuori  dell'ipotesi disciplinata
dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
  5.  La violazione,  da  parte del  medico,  delle disposizioni  del
presente articolo  (( e' oggetto  di procedimento disciplinare  )) ai
sensi del  decreto legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato 13
settembre 1946, n. 233.
 
           Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  dell'art. 1, comma 4,   del D.L. 21 ottobre
          1996, n. 536, convertito  dalla legge  23 dicembre    1996,
          n.  648, e'  indicato nei riferimenti normativi all'art. 1.
            -   Il  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio dello
          Stato  13 settembre  1946,  n 233,  reca:   "Ricostituzione
          degli  Ordini   delle professioni   sanitarie   e   per  la
          disciplina  dell'esercizio  delle professioni stesse".