Art. 4.
           Cessione al pubblico di specialita' medicinali
                        facenti parte del MDB
  1.  Per  agevolare  il  trattamento dei  pazienti  nell'ipotesi  di
carattere eccezionale  disciplinata dal  comma 3 dell'articolo  3, il
Ministro della sanita' concorda con le aziende farmaceutiche titolari
delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione
di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale
di  specialita'   medicinali  o,   senza  pregiudizio   della  tutela
brevettuale,  di medicinali  generici a  base di  somatostatina e  di
octreotide.
  2.  Il  prezzo concordato  costituisce,  in  deroga alla  normativa
vigente anche il prezzo di vendita  al pubblico dei medicinali a base
di  octreotide e  di  somatostatina prescritti  dai  medici ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3.
  3. Sulla base  di accordi stipulati dal Ministro  della sanita' con
le  associazioni  delle farmacie  pubbliche  e  private, le  farmacie
consegnano al cliente,  in nome e per conto delle  aziende USL, senza
alcuna   remunerazione   o   rimborso  per   la   propria   attivita'
professionale, i medicinali  di cui al comma  2, previa presentazione
di ricetta medica,  che deve essere trattenuta dal  farmacista. (( La
ricetta,  compilata secondo  le  indicazioni di  cui  al comma  3-bis
dell'articolo   3,  deve   contenere  esclusivamente   l'annotazione:
"Prescrizione in  forma anonima effettuata ai  sensi dell'articolo 3,
comma  3, del  decreto-legge  17  febbraio 1998,  n.  23". Le  stesse
disposizioni  si applicano  anche alle  prescrizioni di  preparazioni
magistrali. ))
  4.  I  farmacisti sono  tenuti  a  trasmettere al  Ministero  della
sanita', con cadenza quindicinale,  copia delle ricette di medicinali
a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma
3.
  5. La violazione,  da parte del farmacista,  delle disposizioni del
presente articolo  (( e' oggetto  di procedimento disciplinare  )) ai
sensi del  decreto legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato 13
settembre 1946, n. 233.
  ((    5-bis.    Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a ))
(( prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 e'     ))
(( punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da  ))
(( 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entita' la pena e'   ))
(( ridotta fino alla meta'. Con la sentenza di condanna e' sempre  ))
(( ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione      ))
(( illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena         ))
(( accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici.    ))
 
           Riferimenti normativi:
            -   Il  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio dello
          Stato    13  settembre  1946,  n.  233,  e'    citato   nei
          riferimenti normativi all'art.  3.