Art. 4. Cessione al pubblico di specialita' medicinali facenti parte del MDB 1. Per agevolare il trattamento dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3, il Ministro della sanita' concorda con le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale di specialita' medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di medicinali generici a base di somatostatina e di octreotide. 2. Il prezzo concordato costituisce, in deroga alla normativa vigente anche il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina prescritti dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3. 3. Sulla base di accordi stipulati dal Ministro della sanita' con le associazioni delle farmacie pubbliche e private, le farmacie consegnano al cliente, in nome e per conto delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o rimborso per la propria attivita' professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista. (( La ricetta, compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione: "Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23". Le stesse disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali. )) 4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanita', con cadenza quindicinale, copia delle ricette di medicinali a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma 3. 5. La violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo (( e' oggetto di procedimento disciplinare )) ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. (( 5-bis. Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a )) (( prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 e' )) (( punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da )) (( 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entita' la pena e' )) (( ridotta fino alla meta'. Con la sentenza di condanna e' sempre )) (( ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione )) (( illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena )) (( accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici. ))
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' citato nei riferimenti normativi all'art. 3.