Art. 5.
               Prescrizione di preparazioni magistrali
  1.  Fatto  salvo  il  disposto   del  comma  2,  i  medici  possono
prescrivere  preparazioni  magistrali  esclusiva-  mente  a  base  di
principi  attivi descritti  nelle  farmacopee  dei Paesi  dell'Unione
europea o contenuti in medicinali  prodotti industrialmente di cui e'
autorizzato  il commercio  in  Italia o  in  altro Paese  dell'Unione
europea. (( La prescrizione di  preparazioni magistrali per uso orale
puo' includere principi  attivi diversi da quelli  previsti dal primo
periodo  del  presente  comma,  qualora  questi  siano  contenuti  in
prodotti non  farmaceutici per  uso orale, regolarmente  in commercio
nei  Paesi  dell'Unione  europea;  pari- menti,  la  prescrizione  di
preparazioni  magistrali  per  uso esterno  puo'  includere  principi
attivi  diversi da  quelli previsti  dal primo  periodo del  presente
comma,  qualora   questi  siano   contenuti  in   prodotti  cosmetici
regolarmente in  commercio in  detti Paesi. Sono  fatti in  ogni caso
salvi  i  divieti e  le  limitazioni  stabiliti dal  Ministero  della
sanita' per esigenze di tutela della salute pubblica. ))
  2. E' consentita la prescrizione  di preparazioni magistrali a base
di principi  attivi gia' contenuti  in specialita' medicinali  la cui
autorizzazione all'immissione  in commercio sia stata  revocata o non
confermata  per  motivi  non  attinenti  ai  rischi  di  impiego  del
principio attivo.
  (( 3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al ))
(( trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze      ))
(( particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione       ))
(( estemporanea. Nella ricetta il medico dovra' trascrivere, senza ))
(( riportare le generalita' del paziente, un riferimento numerico  ))
(( o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio     ))
(( possesso che consenta, in caso di richiesta da parte            ))
(( dell'autorita' sanitaria, di risalire all'identita' del         ))
(( paziente trattato.                                              ))
  4. Le  ricette di  cui al comma  3, in originale  o in  copia, sono
trasmesse  mensilmente dal  farmacista  all'azienda unita'  sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della
sanita'  per le  opportune  verifiche, anche  ai fini  dell'eventuale
applicazione dell'articolo  25, comma  8, del decreto  legislativo 29
maggio 1991, n. 178.
  5.  Le disposizioni  dei commi  3 e  4 non  si applicano  quando il
medicinale e' prescritto  per indicazioni terapeutiche corrispondenti
a quelle dei  medicinali industriali autorizzati a  base dello stesso
principio attivo.
  6.  La violazione,  da parte  del  medico o  del farmacista,  delle
disposizioni  del presente  articolo  (( e'  oggetto di  procedimento
disciplinare )) ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
 
           Riferimenti normativi:
            -    Il  D.Lgs.    29    maggio   1991, n.   178,   reca:
          "Recepimento   delle direttive  della  Comunita'  economica
          europea in materia di specialita' medicinali".
            - Si riporta  il testo dell'art. 25, comma 8,  del citato
          D.Lgs. n.  178/1991:
            "8.    Il  Ministro    della   sanita puo'   vietare   la
          utilizzazione  di medicinali, anche  preparati in farmacia,
          ritenuti  pericolosi per la salute pubblica.".
            -  Il  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato      13  settembre  1946,  n.    233  e'  citato  nei
          riferimenti normativi all'art.  3.