Art. 5-bis.
                  Consenso al trattamento dei dati personali
  (( 1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, ))
(( commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il      ))
(( trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23  ))
(( della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il medico e'   ))
(( tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili  ))
(( dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno  ))
(( essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso   ))
(( il Ministero della sanita' a fini di verifiche amministrative e ))
(( per scopi epidemiologici e di ricerca.                          ))
  (( 2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ))
(( ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ))
(( il Ministero della sanita' e le aziende sanitarie locali        ))
(( stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette     ))
(( siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i ))
(( compiti previsti dal comma 1.                                   ))
 
           Riferimenti normativi:
            - La legge 31 dicembre 1996,  n. 675, reca: "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati personali".
            - Si riporta il testo degli articoli 22, 23  e  15  della
          citata legge n. 675/1996:
            "Art.  22  (  Dati  sensibili  ). - 1. I   dati personali
          idonei a rivelare   l'origine razziale   ed   etnica,    le
          convinzioni  religiose, filosofiche o  di altro genere,  le
          opinioni  politiche,    l'adesione  a partiti,   sindacati,
          associazioni   od  organizzazioni  a  carattere  religioso,
          filosofico,  politico o sindacale, nonche' i dati personali
          idonei a   rivelare lo   stato  di    salute  e    la  vita
          sessuale,  possono essere  oggetto   di  trattamento   solo
          con   il    consenso   scritto  dell'interessato  e  previa
          autorizzazione del Garante.
            2.  Il    Garante comunica   la decisione  adottata sulla
          richiesta  di  autorizzazione    entro    trenta    giorni,
          decorsi i  quali  la  mancata pronuncia equivale a rigetto.
          Con    il    provvedimento    di   autorizzazione,   ovvero
          successivamente,  anche sulla base di  eventuali verifiche,
          il Garante   puo'  prescrivere   misure   e    accorgimenti
          a     garanzia dell'interessato,   che   il   titolare  del
          trattamento  e'  tenuto  ad adottare.
            3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1  da  parte
          di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,
          e'   consentito   solo  se  autorizzato     da     espressa
          disposizione  di  legge  nella quale  siano specificati   i
          dati   che   possono   essere   trattati,   le   operazioni
          eseguibili e le rilevanti finalita' di  interesse  pubblico
          perseguite.
            4. I dati personali idonei a rivelare  lo stato di salute
          e  la  vita sessuale possono essere oggetto  di trattamento
          previa autorizzazione del  Garante, qualora  il trattamento
          sia  necessario    ai  fini     dello   svolgimento   delle
          investigazioni  di  cui    all'art.  38  delle    norme  di
          attuazione, di  coordinamento e  transitorie del codice  di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio    1989,  n.  271,  successive   modificazioni,   o,
          comunque,   per   far    valere    o  difendere    in  sede
          giudiziaria  un    diritto    di  rango    pari  a   quello
          dell'interessato,  sempre  che  i   dati   siano   trattati
          esclusivamente  per  tali    finalita' e   per   il periodo
          strettamente  necessario al  loro perseguimento. Il Garante
          prescrive le misure e  gli accorgimenti di cui al comma 2 e
          promuove   la  sottoscrizione  di  un  apposito  codice  di
          deontologia  e  di buona condotta   secondo le modalita' di
          cui all'art.  31, comma  1, lettera h).  Resta fermo quanto
          previsto  dall'art. 43, comma 2".
            "Art. 23  (  Dati  inerenti  alla  salute  ).  -  1.  Gli
          esercenti  le  professioni    sanitarie e   gli   organismi
          sanitari pubblici  possono, anche senza    l'autorizzazione
          del  Garante, trattare  i dati personali idonei a  rivelare
          lo stato  di    salute,  limitatamente  ai  dati    e  alle
          operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'
          di   tutela   dell'incolumita'   fisica   e   della  salute
          dell'interessato.
            Se  le  medesime  finalita'  riguardano  un  terzo  o  la
          collettivita',  in  mancanza del consenso dell'interessato,
          il trattamento  puo'  avvenire  previa  autorizzazione  del
          Garante.
            2.  I    dati  personali  idonei a   rivelare lo stato di
          salute possono essere resi  noti all'interessato  solo  per
          il   tramite di  un medico designato dall'interessato o dal
          titolare.
            3. L'autorizzazione di   cui al comma  1  e'  rilasciata,
          salvi  i  casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
          superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei  dati
          ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
            4. La diffusione  dei dati idonei a rivelare lo  stato di
          salute  e'  vietata,    salvo  nel    caso    in    cui sia
          necessaria  per finalita'  di prevenzione, accertamento   o
          repressione  dei  reati,   con l'osservanza delle norme che
          regolano la materia".
            "Art.   15 ( Sicurezza   dei dati  ).    -  1.    I  dati
          personali  oggetto di   trattamento devono essere custoditi
          e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
          in base al progresso tecnico, alla  natura   dei  dati    e
          alle    specifiche    caratteristiche   del trattamento, in
          modo da  ridurre al  minimo, mediante  l'adozione di idonee
          e    preventive  misure  di     sicurezza,  i   rischi   di
          distruzione  o  perdita,   anche    accidentale,  dei  dati
          stessi,   di  accesso  non autorizzato  o di    trattamento
          non  consentito    o    non conforme   alle finalita' della
          raccolta.
            2.  Le  misure  minime  di  sicurezza  da adottare in via
          preventiva sono individuate con regolamento  emanato    con
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica,    ai  sensi
          dell'art. 17,  comma 1,  lettera a),  della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in   vigore della presente legge, su  proposta del
          Ministro di grazia  e giustizia,   sentiti l'Autorita'  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
            3.  Le    misure  di  sicurezza di   cui al comma 2  sono
          adeguate, entro due   anni dalla    data  di    entrata  in
          vigore  della    presente  legge   e successivamente    con
          cadenza   almeno   biennale,  con   successivi  regolamenti
          emanati  con   le modalita' di cui al medesimo  comma 2, in
          relazione   all'evoluzione    tecnica   del   settore     e
          all'esperienza maturata".