Art. 5-ter. Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose (( 1. E' assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di)) (( lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi )) (( agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La )) (( predetta somma e' ripartita fra i comuni tenendo conto del )) (( reddito medio pro capite, secondo modalita' e procedure da )) (( stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto )) (( con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, )) (( sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. )) (( 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di )) (( cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si )) (( provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa )) (( relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF; )) (( iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, )) (( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, )) (( ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. )) (( Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione )) (( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le )) (( occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - La legge 20 maggio 1985, n. 222, reca: "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". - Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge n. 222/1985: "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".