Art. 5-ter.
            Contributi agli indigenti per spese sanitarie
                       particolarmente onerose
(( 1. E' assegnato ai comuni,  per l'anno 1998, uno stanziamento di))
(( lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi     ))
(( agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La  ))
(( predetta somma e' ripartita fra i comuni tenendo conto del      ))
(( reddito medio pro capite, secondo modalita' e procedure da      ))
(( stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto    ))
(( con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale,     ))
(( sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.           ))
  (( 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di ))
(( cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si ))
(( provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa       ))
(( relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF;         ))
(( iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro,    ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,  ))
(( ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.   ))
(( Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione     ))
(( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le   ))
(( occorrenti variazioni di bilancio.                              ))
 
           Riferimenti normativi:
            -  La  legge  20 maggio 1985, n. 222, reca: "Disposizioni
          sugli enti e beni  ecclesiastici  in   Italia   e per    il
          sostentamento    del    clero  cattolico  in servizio nelle
          diocesi".
            - Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge  n.
          222/1985:
            "Art.    48. -   Le  quote di  cui all'art.  47,  secondo
          comma,   sono utilizzate   dallo   Stato  per    interventi
          straordinari    per  fame    nel mondo, calamita' naturali,
          assistenza  ai rifugiati, conservazione di beni  culturali;
          dalla  Chiesa  cattolica    per  esigenze  di   culto della
          popolazione,   sostentamento   del   clero,      interventi
          caritativi  a  favore  della  collettivita'  nazionale o di
          paesi del terzo mondo".