(all. 1 - art. 1)
                 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE,
        LA FINANZA E LA CONTABILITA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE
                         DI FISICA NUCLEARE
                    TITOLO I CARATTERI  GENERALI
                               Capo I
                          Principi Generali
                               ART. 1
                 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
    1.1  L'attivitañ amministrativa dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, in seguito denominato  Istituto, e' diretta  ad  assicurare
il  perseguimento  delle  sue  finalita'  e  si  attua  attraverso le
gestioni afferenti ai centri di spesa dell'Istituto secondo le  linee
indicate dai piani di  cui all'art. 4 del regolamento generale.
    1.2  I  centri  di  spesa  sono  costituiti  dall'amministrazione
centrale e dalle altre strutture di cui  al capo III del  regolamento
generale dell'Istituto.
    1.3  Il  regolamento  detta norme sulle procedure amministrative,
contrattuali e finanziarie,   sulla amministrazione dei  beni,  sulla
programmazione  dell'attivita', sulla  predisposizione e gestione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo. Esso  ha  lo    scopo  di
realizzare   l'efficiente,  efficace  ed  economica  acquisizione  ed
amministrazione   del complesso  delle  risorse  nel  rispetto  delle
finalita' istituzionali.
    1.4  Il  presente  regolamento  tende  a  garantire  altresi'  la
capacita' di verificare l'efficienza   operativa dell'Istituto  anche
attraverso  l'analisi  programmatica  e funzionale della spesa  ed il
controllo di gestione di cui ai successivi articoli 4 e 6.
                               ART. 2
                        PRINCIPI FONDAMENTALI
    2.1 Il presente regolamento ed i manuali  di  cui  al  successivo
articolo  5  sono  adottati  nel   rispetto dei principi fondamentali
vigenti  in  materia  di  ordinamento  finanziario  pubblico   e   di
contabilita'  pubblica e, in particolare, si uniformano alle seguenti
linee  guida:
    a) legalita',  pubblicita'  e  trasparenza  degli  atti  e  delle
procedure;
    b)   individuazione  delle  competenze  e  delle  responsabilita'
dell'amministrazione  centrale e degli altri centri di spesa;
    c) autonomia di gestione dei centri di spesa;
    d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
    e) annualita', unita',  universalita',  integrita',  pubblicita',
veridicita' e specificazione dei bilanci;
    f) equilibrio tra le entrate e le spese;
    g)  utilizzazione  delle  risorse  acquisite dall'esterno e degli
stanziamenti di  bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;
    h) limiti per il ricorso al credito;
    i) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
    j)  rispetto  dei  principi  di  parita'  di  trattamento  e   di
trasparenza della scelta del contraente;
    k)  rapidita',  efficienza e concentrazione nell'erogazione della
spesa;
    l)  conti  della  rendicontazione  annuale strutturati in modo da
permetterne il    consolidamento  nell'ambito  del  settore  pubblico
allargato;
    m)   rispetto   della  destinazione  del  patrimonio  pubblico  a
finalita'  pubbliche;
    n) individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;
    o) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
    p) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.
    2.2 I  principi  suddetti  costituiscono,  anche  in  assenza  di
specifico  richiamo nel  presente regolamento o nei manuali di cui al
successivo articolo 5, le linee   guida alle quali  e'  costantemente
ispirata l'attivita' amministrativa dell'Istituto.
                               ART. 3
                  PUBBLICITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
    3.1  L'Istituto  adegua  la  propria  organizzazione e le proprie
procedure  al  fine  di    realizzare  la  migliore  circolazione   e
comprensibilita' delle informazioni  all'interno dell'amministrazione
e   la   loro  diffusione  all'esterno,  anche  in  attuazione  delle
disposizioni di cui alla legge 8/8/1990 n. 241.
    3.2 I regolamenti, i manuali, i bilanci e gli atti  di  interesse
generale sono resi  pubblici.
                               ART. 4
         ANALISI DELL'EFFICIENZA E DEI RISULTATI DI GESTIONE
    4.1  In  applicazione  dell'art.  7,  punti 3 e 4 del regolamento
generale dell'Istituto, e'  istituito, in posizione di autonomia,  il
servizio  di  controllo  interno  con  il    compito  di  valutare la
funzionalita' organizzativa ed amministrativa delle    strutture,  di
verificare  la corretta ed economica gestione delle risorse destinate
al  loro  funzionamento,  lñimparzialita'  ed   il   buon   andamento
dell'azione  amministrativa  e  di fornire elementi di valutazione su
aspetti  gestionali segnalati dal Presidente.  Le  valutazioni  e  le
verifiche non si  estendono all'attivita' scientifica.
    4.2  Al  servizio  e'  preposto un collegio formato dal dirigente
generale coordinatore e  fino a quattro esperti interni  e/o  esterni
all'Istituto, nominati dal Consiglio  Direttivo. La composizione deve
essere,  in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e
l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita'   svolta. Tutti  i
componenti  del  collegio  durano  in  carica  tre  anni.  Ad essi e'
garantita l'inamovibilita' nel periodo di esercizio della funzione di
controllo. I  componenti interni conservano lo status e  le  funzioni
rivestite all'atto della nomina.
    4.3  Per  motivate  esigenze il Consiglio Direttivo puo' nominare
consulenti  esterni    esperti  in  tecniche  di  valutazione  e  nel
controllo  di  gestione,  dei  quali  si    avvale il collegio per il
controllo interno.
    4.4 Al servizio sono assegnati, dal Consiglio Direttivo,  risorse
di  personale, nonche'   locali e mezzi, anche informatici, idonei al
corretto svolgimento della  funzione. Le spese di  funzionamento  del
servizio   di   controllo  interno,     determinate  annualmente  con
disposizione  presidenziale,  su  proposta   del   coordinatore   del
servizio, sono gestite da quest'ultimo.
    4.5  Le  strutture  dell'Istituto  e  loro  articolazioni  devono
fornire gli atti, i dati e le  informazioni richiesti dal servizio di
controllo interno, nei limiti di cui al  precedente punto 4.1.
    4.6 Il Presidente dell'Istituto presenta annualmente al Consiglio
Direttivo  una    relazione  del  servizio  di  controllo interno che
illustra i risultati dell'attivita'  svolta.
                               ART. 5
                               MANUALI
    5.1  Allo  scopo  di  agevolare   l'applicazione   del   presente
regolamento,  il  Consiglio    Direttivo,  su  proposta  della Giunta
Esecutiva  adotta,  con  apposite    deliberazioni,  i  manuali   che
disciplinano modalita' di attuazione, schemi e  procedure inerenti le
materie  cui  espressamente si fa rinvio nelle disposizioni contenute
nei successivi articoli.
    5.2  In  ogni  caso,  conformemente  alle  norme   del   presente
regolamento,  i  manuali    possono  riguardare  le seguenti materie:
attivita' finanziaria, gestione  patrimoniale ed attivita' negoziale.
                              Titolo II
                        ATTIVITA' FINANZIARIA
                               Capo I
                       Bilancio di Previsione
                               ART. 6
  PROGRAMMAZIONE ED ANALISI PROGRAMMATICA E FUNZIONALE DELLA SPESA
    6.1 Ai sensi dell'art. 4  del  regolamento  generale,  l'Istituto
programma la propria  attivita' sulla base di piani pluriennali con i
quali  vengono  fissati  gli  indirizzi    generali  sia  in  termini
scientifici che finanziari.
    6.2 L'Istituto, nell'ambito del piano pluriennale di cui al punto
precedente, provvede   a programmare  la  propria  attivita'  annuale
secondo  un'articolazione per  progetti e funzioni con le procedure e
le modalita' previste dal relativo manuale.
    6.3 La programmazione annuale costituisce  documento  preliminare
per il bilancio di  previsione.
    6.4  Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione,
di cui all'art. 7 e   seguenti, il  Consiglio  Direttivo  approva  un
addendum    al   bilancio   di   previsione,   contenente   l'analisi
programmatica e funzionale della spesa, redatto ed articolato secondo
quanto previsto dal relativo  manuale.
                               ART. 7
                   ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO
                   DI PREVISIONE E CENTRI Dl SPESA
    7.1 L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno
e coincide con l'anno  solare. La gestione finanziaria si  svolge  in
base  al  bilancio  annuale di   previsione, elaborato sulla base del
programma annuale di cui  al  precedente  art.    6,  deliberato  dal
Consiglio Direttivo dell'Istituto non oltre il 31 ottobre.
    7.2  Il bilancio dell'Istituto e' unico; la sua gestione si attua
attraverso i centri di  spesa i quali gestiscono i  mezzi  finanziari
assegnati  nei  limiti  di  materia  e  di    valore  definiti  dalle
deliberazioni del Consiglio Direttivo.
    7.3 Salvo quanto previsto dal presente  regolamento,  il  manuale
individua  le    procedure  e gli schemi inerenti alla gestione della
spesa e delle entrate da parte   dei centri di  spesa,  conformemente
alle  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo di   cui al precedente
comma.
                               ART. 8
          CRITERI Dl FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
    8.1  Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari
di competenza e di    cassa;  l'unita'  elementare  del  bilancio  e'
rappresentata dal capitolo.
    8.2  Il  capitolo  puo'  comprendere piu' oggetti di entrata o di
spesa strettamente   collegati  tra  loro  e,  comunque,  gli  stessi
dovranno essere chiaramente definiti  nell'apposito manuale.
    8.3  Per  ciascun  capitolo  di entrata e di spesa il bilancio di
previsione indica  l'ammontare presunto dei residui attivi e  passivi
alla chiusura dell'esercizio  precedente, quello delle entrate che si
prevede  di  accertare  e  delle  spese che   si prevede di impegnare
nell'esercizio cui il bilancio si  riferisce,  nonche'    l'ammontare
delle  entrate  che  si  prevede  di  incassare  e delle spese che si
prevede di pagare  nello  stesso  esercizio,  senza  distinzione  tra
operazioni in  conto competenza ed in conto residui.
    8.4  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritta  come posta a se
stante, rispettivamente,  dell'entrata e della spesa, l'avanzo  o  il
disavanzo  di amministrazione presunto  al 31 dicembre dell'esercizio
precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto,  altresi',  tra
le entrate da incassare del bilancio di cassa, ugualmente come  posta
autonoma,   l'ammontare   presunto  del  fondo  di  cassa  all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
    8.5 Gli stanziamenti previsionali di  entrata  sono  iscritti  in
bilancio  previo    accertamento  della  loro  attendibilita', mentre
quelli relativi alle spese sono  iscritti in relazione alle  concrete
capacita' operative dell'Istituto nel periodo  di riferimento.
    8.6  Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da
un numero di codice  meccanografico.
    8.7 Il bilancio di previsione e' corredato dalla tabella  di  cui
al  successivo art. 11,  dal quadro riassuntivo della pianta organica
del personale, comprendente la   consistenza numerica  del  personale
stesso   all'atto  della  formulazione  del  documento  previsionale,
nonche' da altri allegati previsti da norme di legge.
    8.8 Il bilancio di previsione  e'  accompagnato,  inoltre,  dalla
relazione   del  Presidente    dell'Istituto  in  cui  devono  essere
chiaramente indicati gli obiettivi dell'azione    da  svolgere  ed  i
criteri  in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di
bilancio  ed  eventuali  elaborati  contabili  e  statistici  atti  a
conferire maggiore  chiarezza alle poste del bilancio.
    8.9 A1 bilancio di previsione e' allegata, altresi', la relazione
del  Collegio  dei  Revisori    dei  Conti,  di cui all'art. 41.1 del
presente regolamento. A tal fine la proposta  di bilancio preventivo,
previa approvazione da parte della Giunta  Esecutiva,  e'    messa  a
disposizione  del  Collegio  dei  Revisori dei Conti almeno 15 giorni
prima dell'approvazione al Consiglio Direttivo.
    8.10 11 bilancio  di  previsione,  con  i  relativi  allegati  e'
trasmesso,  entro  trenta  giorni    dalla  delibera di approvazione,
adottata  dal  Consiglio  Direttivo  dell'Istituto,  al     ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'art. 6, punto 2 del regolamento generale  ed  al  ministero  del
tesoro, ai fini  di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n.
1037.
                               ART. 9
             CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
    9.1  Le  entrate e le spese si ripartiscono in titoli, categorie,
secondo la loro natura  economica ed in capitoli.
                               ART. 10
                           PARTITE DI GIRO
    10.1 Le partite di giro comprendono le entrate  e  le  spese  che
l'Istituto effettua in  qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto
di  dichiarazione  ovvero per conto di  terzi, le quali costituiscono
al tempo stesso un debito ed un credito per  l'Istituto,  nonche'  le
somme  somministrate  al  cassiere  ed  ai funzionari delegati e   da
questi rendicontate o rimborsate.
                               ART. 11
                AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
    11.1  Al  bilancio  di  previsione  e'   allegata   una   tabella
dimostrativa  del  presunto    avanzo  o disavanzo di amministrazione
nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi
all'utilizzazione del presunto avanzo di   amministrazione. Di  detti
stanziamenti  l'Istituto  non  potra'  disporre  se  non   quando sia
dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di  amministrazione
ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
    11.2  Del  presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla
suddetta tabella  deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della
formulazione delle   previsioni di esercizio, al  fine  del  relativo
assorbimento  ed  il  Consiglio   Direttivo dell'Istituto deve, nella
deliberazione del bilancio preventivo,  illustrare i criteri adottati
per pervenire a tale assorbimento.
    11.3 Nel caso di maggiore accertamento, in sede  consuntiva,  del
disavanzo  di    amministrazione, in confronto di quello presunto, il
Consiglio  Direttivo    dell'Istituto  deve  deliberare  i  necessari
provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
                               ART. 12
                          FONDO DI RISERVA
    12.1  Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa,
e' iscritto un fondo  di riserva per le spese impreviste, nonche' per
le maggiori spese che potranno  verificarsi durante l'esercizio,  sia
per  spese  correnti  che  in  conto capitale, il   cui ammontare non
potra' superare il tre per cento del totale delle spese  inizialmente
previste ad esclusione delle partite di giro.
    12.2  Su  tale  fondo  non  possono  gravare  impegni  ed  essere
effettuati mandati di  pagamento.
                               ART. 13
                   VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO
    13.1  Le  variazioni al bilancio di previsione di competenza e di
cassa, comprese  quelle per l'utilizzo dei fondi di cui ai precedenti
articoli 11 e 12,  possono    essere  deliberate  entro  il  mese  di
novembre   secondo   le  procedure  previste  per    il  bilancio  di
previsione. I relativi provvedimenti si concludono con un   sintetico
quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
    13.2  Le  variazioni  per nuove o maggiori spese possono proporsi
soltanto se e'  assicurata la necessaria copertura finanziaria.
    13.3 Sono vietati gli storni  tra  capitoli  nella  gestione  dei
residui,  nonche'  tra gestione  dei residui e quella di competenza o
viceversa.
    13.4 Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono
essere  adottati  provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi
eccezionali da motivare.
    13.5 Ai sensi dell'art. 20, punto  1,  lett.  c  del  regolamento
generale  dell'Istituto e nei  limiti dei precedenti commi, eventuali
storni al bilancio possono essere   effettuati su  provvedimenti  dei
direttori  dei centri di spesa dell'Istituto da sottoporsi a ratifica
del Consiglio Direttivo con modalita' e nei limiti di   materia e  di
valore, definite con apposita delibera da quest'ultimo.
                               ART. 14
                        ESERCIZIO PROVVISORIO
    14.1   Quando  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  non
intervenga  prima    dell'inizio  dell'esercizio  cui  lo  stesso  si
riferisce  e'  disposta  la gestione   provvisoria del bilancio. Tale
gestione non puo' protrarsi per un periodo superiore a  quattro  mesi
ed  e'  effettuata  in  dodicesimi,  ovvero nei limiti della maggiore
spesa   necessaria,  ove  si  tratti  di  spese  obbligatorie  e  non
suscettibili di impegno e  pagamento frazionabili in dodicesimi.
                               ART. 15
                                MUTUI
    15.1    Il   Consiglio   Direttivo,   di   norma   in   occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione,
puo' deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui
destinati esclusivamente a spese in conto capitale  che  non  possono
sostenersi  con  disponibilita'  di  bilancio  e  comunque sempre nel
rispetto dei limiti  legislativi  imposti  per  la  salvaguardia  del
patrimonio.
    15.2  L'onere  complessivo delle quote di ammortamento del mutuo,
entro il limite stabilito dall'articolo 7,  comma  5  della  legge  9
maggio  1989,  n.  168,  dovra'  comunque  garantire il funzionamento
ordinario della gestione dell'Istituto. In proposito la delibera  del
Consiglio Direttivo dovra' contenere una valutazione.
                               Capo II
                               Entrate
                               ART. 16
                     ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
    16.1  Le  entrate  sono  accertate dal Consiglio Direttivo, dagli
altri organi dell'Istituto e dai centri di spesa,  nei  limiti  della
deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 7.3,
allorche'  lñIstituto,  appurata  la  ragione  del  suo credito ed il
debitore,  iscrive   come   competenza   dell'esercizio   finanziario
l'ammontare del credito.
    16.2  L'accertamento  di  entrata  da' luogo ad annotazione nelle
scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.
    16.3 Le entrate accertate e non  riscosse  costituiscono  residui
attivi.
                  ART. 17 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
    17.1  Le  entrate  sono  riscosse  dall'istituto che ai sensi del
successivo art. 30 gestisce il servizio di cassa, mediante  reversali
di incasso a favore del predetto istituto di credito.
    17.2  Le  entrate introitate direttamente tramite il servizio dei
conti correnti postali, nel caso che l'Istituto decidesse  anche  per
tale   gestione  del  servizio  di  cassa  interna,  devono  affluire
all'istituto di credito di cui al primo comma con la cadenza prevista
dalle disposizioni in materia di tesoreria unica.
    17.3  Con  i  fondi  dei conti correnti postali ovvero con quelli
pervenuti direttamente all'Istituto non  possono  essere  disposti  i
pagamenti di spese.
    17.4    La   riscossione   delle   entrate   puo'   avere   luogo
provvisoriamente anche senza reversali  d'incasso:  in  tal  caso  e'
necessaria una successiva regolarizzazione su richiesta del cassiere.
    17.5 La emissione delle reversali d'incasso e' disciplinata dalle
disposizioni contenute nel relativo manuale.
    17.6  Le  reversali  d'incasso  debbono  essere  cronologicamente
registrate nel giornale di cassa  e nei partitari,  prima  dell'invio
all'istituto cassiere.
                               ART. 18
                CONTRIBUTI E PRESTAZIONI A PAGAMENTO
    18.1  Ai  sensi dell'art. 5 del regolamento generale, lñIstituto,
oltre ai contributi ordinari e   straordinari a carico  del  bilancio
dello  Stato,  puo'  - tra l'altro - ricevere contributi da  parte di
enti  pubblici  e  privati,  italiani,  stranieri,  internazionali  o
comunitari,  finalizzati ad attivita' rientranti fra i propri compiti
istituzionali,   incluse   le   attivita'  di     studio  e  ricerca,
l'istituzione di borse di studio o di  ricerca,  l'organizzazione  di
mostre,    congressi,  corsi,  conferenze,  stampa  di pubblicazioni,
l'organizzazione di programmi   di collaborazione con  ricercatori  o
scienziati  italiani  e  stranieri,  o  con  universita'  o centri di
ricerca italiani, stranieri  o  internazionali,  l'organizzazione  di
programmi  educativi o divulgativi.
    18.2 Inoltre l'Istituto puo' richiedere contributi sotto forma di
quote   di  iscrizione  ai  congressi,    convegni,  corsi  ed  altre
manifestazioni che esso  organizza,  nonche'  contributi  alle  spese
della documentazione relativa.
    18.3  L'Istituto  puo'  effettuare, nei limiti di cui all'art. 2,
punto 3 del regolamento generale e  compatibilmente con la disciplina
comunitaria, prestazioni a pagamento a favore di terzi.
    18.4  Apposite  convenzioni  o  contratti  sono   stipulati   per
disciplinare  le  entrate di cui ai  precedenti commi, nonche' quelle
altre che possono derivare dalle  attivita'  istituzionali    di  cui
all'articolo  5 del regolamento generale e sono preceduti da apposite
deliberazioni del Consiglio Direttivo.
                               ART. 19
               VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE
    19.1 Ciascuna struttura dell'Istituto cura che l'accertamento, la
riscossione ed il versamento  delle entrate siano  fatti  prontamente
ed integralmente.
                              Capo III
                                Spese
                               ART. 20
              FASI DELLA SPESA ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI
    20.1  La  gestione  delle spese segue le fasi dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione  e del pagamento.
    20.2 Le spese sono impegnate dal Consiglio Direttivo e nei limiti
dei poteri delegati ad essi dal   Consiglio Direttivo,  dalla  Giunta
Esecutiva  e  dal  Presidente,  nonche' dai direttori   dei centri di
spesa, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di  cui
al  precedente art. 7.2.
    20.3   Formano   impegno   sugli   stanziamenti   di   competenza
dell'esercizio  le  somme      dovute   dall'Istituto   a   creditori
determinati,  in  base  alla  legge,  a contratto o ad   altro titolo
valido, nonche' le somme destinate a specifiche finalita' in  base  a
deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
    20.4  Gli  impegni  non  possono in nessun caso superare i limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
    Fanno eccezione quelli relativi:
    1) a spese in conto capitale ripartite in piu'  esercizi  per  le
quali  l'impegno  puo'  estendersi  a piu' anni, anche se i pagamenti
devono essere contenuti nei  limiti  dei  fondi  assegnati  per  ogni
esercizio;
    2)  a  spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo
di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a  carico
dei due successivi esercizi;
    3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le
guali  l'impegno  puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri
nelle consuetudini o quando l'Istituto ne riconosca la  necessita'  o
la convenienza;
    4) le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali l'impegno nasce
contemporaneamente  all'atto  in  cui  viene  accertato  e  liquidato
l'importo.
    20.5 Con l'approvazione del bilancio e  successive  variazioni  e
senza  la  necessita'  di  ulteriori  atti, e' costituito impegno sui
relativi stanziamenti per le spese dovute:
    a) per il trattamento economico fondamentale  ed  accessorio  del
personale dipendente e i relativi oneri riflessi;
    b)  per  il  trattamento  di  quiescienza  e  di  previdenza  del
personale cessato dal servizio;
    c) per le spese dovute in base  a  contratti  o  disposizioni  di
legge, regolamentari o di atti deliberativi generali;
    d)  per  le  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei prestiti,
interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
    e) per i debiti ed i residui passivi effettivi
    20.6 Chiuso  col  31  dicembre  l'esercizio  finanziario,  nessun
impegno puo' essere  assunto a carico del predetto esercizio.
    20.7   La  differenza  fra  somme  stanziate  e  somme  impegnate
costituisce economia di  bilancio.
    20.8  Le  spese  impegnate  e  non  pagate   entro   il   termine
dell'esercizio  costituiscono   residui passivi i quali sono compresi
tra le passivita' del conto patrimoniale.
    20.9 Non e' ammessa l'iscrizione nel conto residui di  somme  non
impegnate nella  competenza.
                               ART. 21
                REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
    21.1  Tutti  gli  atti che comportino oneri a carico del bilancio
devono essere annotati   nelle apposite  scritture,  previa  verifica
della  regolarita'  formale della  documentazione della spesa e della
relativa copertura Finanziaria, pena la loro  non registrazione.
                               ART. 22
                      LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
    22.1   La   liquidazione   della   spesa   e'  effettuata  previo
accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonche'  della  regolarita'
della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
                               ART. 23
                       ORDINAZIONE DELLA SPESA
    23.1  Il  pagamento delle spese e' ordinato, mediante l'emissione
di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e  muniti  del
codice  dei  capitoli tratti sugli istituti di credito incaricati del
servizio di cassa.
    23.2 L'Istituto potra' avvalersi  di  carte  di  credito  secondo
quanto previsto dalla legge 28.12.1995, n. 549.
    23.3  I  mandati  di  pagamento  non  eseguiti  dal cassiere alla
chiusura dell'esercizio finanziario sono annullati e  debbono  essere
ripresentati nell'esercizio successivo in conto residui.
                               ART. 24
                           ORDINE SCRITTO
    24.1  Gli  atti di impegno, di ordinazione e di pagamento che non
siano  ritenuti  regolari  possono  essere  ammessi  a  registrazione
qualora  vi  sia l'ordine scritto da parte del Presidente, ovvero dal
direttore della struttura, nei limiti delle competenze di  materia  e
di valore ad esso spettanti.
    24.2  L'ordine non puo' essere dato quando si tratti di spesa che
ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di  bilancio,  o  che
sia  da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato oppure che
sia riferibile ai  residui  anziche'  alla  competenza,  o  a  questa
piuttosto che a quelli.
                               ART. 25
               DOCUMENTAZIONE DEI MANDATI Dl PAGAMENTO
    25.1  Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi,
da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture
e  servizi,  dai  buoni  di  carico,  quando  si   tratta   di   beni
inventariabili,  dalla  copia degli atti d'impegno o dall'annotazione
degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione  e  da
ogni altro documento che giustifichi la spesa.
    25.2  La  documentazione  della  spesa,  unitamente al mandato e'
conservata agli atti per non meno di dieci anni.
    25.3 Le modalita' di estinzione dei mandati di pagamento  nonche'
le  procedure  per  la distruzione del mandato e della documentazione
allegata saranno definite nel manuale.
                               ART. 26
                       SPESE DI RAPPRESENTANZA
    26.1 Sono spese di rappresentanza quelle fondate  sulla  esigenza
dell'Istituto   di     manifestarsi  all'esterno  e  di  intrattenere
pubbliche relazioni con soggetti ad   esso estranei  in  rapporto  ai
propri  fini  istituzionali.  Esse  debbono essere finalizzate, nella
vita di relazione  dell'Istituto,  all'intento  di  suscitare  su  di
esso,   sulla   sua  attivita'  e  sui  suoi  scopi,  l'attenzione  e
l'interesse  di  ambienti  e    di  soggetti  qualificati  nazionali,
comunitari  o  internazionali,  onde ottenere gli innegabili vantaggi
che per una pubblica  istituzione  derivano  dal  fatto  di    essere
conosciuta,  apprezzata  e  seguita  nella  sua azione a favore della
collettivita'.
    26.2  Sono  da  considerare  comunque spese di rappresentanza gli
oneri connessi a:
    a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di  incontri  di
lavoro  del Presidente o suoi incaricati con personalita' o autorita'
estranee all'Istituto o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di
rappresentanza;
    b)  consumazioni,  eventuali  colazioni  di  lavoro   e   servizi
fotografici,  di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ad impianti
in occasione di visite presso le unita' funzionali  dell'Istituto  di
autorita',  di  membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o
internazionali;
    c) omaggi  floreali,  necrologi,  in  occasione  della  morte  di
personalita' estranee all'Istituto;
    d)  cerimonie di apertura di unita' funzionali o di inaugurazioni
di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi  e
impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi), alle quali
partecipino autorita' rappresentative estranee all'Istituto;
    e)  piccoli  doni,  quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti
simbolici a personalita' nazionali, comunitarie o internazionali o  a
membri  di  delegazioni  straniere  in visita all'Istituto, oppure in
occasione  di  visite  all'estero  compiute   da   rappresentanti   o
delegazioni ufficiali dell'Istituto.
                               ART. 27
          SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO
    27.1  Il  Consiglio  Direttivo  determina annualmente l'ammontare
delle indennita' e del  gettone di presenza per la partecipazione  ad
ogni  adunanza  del Consiglio   medesimo, della Giunta Esecutiva, del
Collegio dei Revisori dei Conti e  delle    commissioni,  interne  ed
esterne,  la cui nomina si rendera' necessaria per la  particolarita'
delle attivita' da svolgere.
    27.2 E' data facolta' all'Istituto di porre a carico del  proprio
bilancio  le spese   derivanti da piccole consumazioni o colazioni di
lavoro assunte in occasione   di riunioni prolungate  dai  componenti
degli  organi  collegiali  dell'Istituto,   nonche' delle commissioni
interne ed esterne.
                               ART. 28
          SPESE PER SCAMBI CULTURALI, CONGRESSI E CONVEGNI
    28.1  In  occasione  di  scambi  culturali  e  di  collaborazioni
scientifiche,   di  congressi,  convegni,  simposi,  tavole  rotonde,
seminari ed altre  consimili  manifestazioni,    riferibili  ai  fini
istituzionali  dell'Istituto,  questo  puo'  assumere  a  carico  del
proprio bilancio le spese relative a rinfreschi o colazioni,  nonche'
le  spese di   viaggio e di soggiorno per studiosi ed altre autorita'
provenienti dall'interno o  dall'estero, ad esclusione delle spese di
carattere personale.
                               ART. 29
                 BORSE DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA
    29.1 Il Consiglio Direttivo puo' bandire, su fondi esplicitamente
stanziati  in  bilancio,    borse  di  addestramento  alla   ricerca,
destinate  a laureati italiani e stranieri, per  attivita' di ricerca
da svolgere presso l'Istituto, determinandone il numero,  l'importo e
le modalita' concorsuali. A tal  fine  possono  essere  utilizzati  i
finanziamenti  assegnati a tale scopo da enti pubblici e privati o da
organismi    internazionali  o  sovranazionali  nonche'  le   risorse
finanziarie assegnate all'Istituto per il finanziamento della ricerca
scientifica.
    29.2   L'Istituto   puo'  concedere,  su  tematiche  definite  ed
attinenti alle attivita'  istituzionali, contributi alle  universita'
ed istituti di ricerca per borse di studio  e dottorati.
                               Capo IV
                          Servizio di cassa
                               ART. 30
                      AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
    30.1  Il  servizio di cassa e' affidato ad un istituto di credito
in base ad apposita  convenzione deliberata dal  Consiglio  Direttivo
con  l'osservanza  di quanto  previsto dalla disposizione della legge
29.10.84 n. 720 e successive modificazioni o integrazioni.
    30.2 Per l'espletamento di particolari  servizi  l'Istituto  puo'
operare con conti correnti  postali, nonche' avvalersi di istituti di
credito all'uopo convenzionati.
    30.3  Per  particolari esigenze l'Istituto puo' operare con conti
correnti di transito in  valuta ed in unita' di conto europee  aperti
presso l'istituto cassiere.
                               ART. 31
                      SERVIZIO DI CASSA INTERNO
    31.1  Quando  ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il
Consiglio Direttivo autorizza l'istituzione  del  servizio  di  cassa
interno  presso  i  centri  di  spesa  dell'Istituto anche attraverso
l'apertura di un apposito conto corrente bancario  o postale.
    31.2 L'incarico di cassiere e' conferito dal Consiglio Direttivo,
su proposta del  direttore a personale di ruolo o associato  per  una
durata  determinata  non   superiore a tre anni ed e' rinnovabile; il
cassiere e' responsabile delle somme affidategli.
    31.3 Il cassiere tiene un unico registro per tutte le  operazioni
di cassa da lui  effettuate.
    31.4  Il  manuale  disciplina  le  procedure  di  dotazione  e di
gestione relative al fondo  liquido di cassa.
                               Capo V
                         Funzionari delegati
                               ART. 32
                         FUNZIONARI DELEGATI
    32.1  Per  l'effettuazione  di  spese  per  le  quali  si   renda
necessario  il pagamento   mediante funzionari delegati, il Consiglio
Direttivo puo' autorizzare, entro    limiti  fissati  con  successive
deliberazioni,  la  costituzione  di  fondi  in  favore delle persone
nominate funzionari delegati, mediante accensione di appositi   conti
correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben chiara la
loro  esclusiva appartenenza all'Istituto e la destinazione dei fondi
stessi.  Gli  interessi  che  maturano  sui  conti  correnti predetti
debbono essere accreditati all'Istituto.
    32.2 I funzionari delegati sono personalmente responsabili  delle
somme  loro    anticipate,  delle  spese  ordinate  e  dei  pagamenti
effettuati e sono soggetti agli  obblighi imposti ai  depositari  dal
codice civile.
    32.3  Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle
somme  erogate,    distintamente  per  capitolo  di   bilancio,   per
competenza e residui.
    32.4 Il conto e' ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta
la  regolarita'   contabile dagli uffici preposti a cui il rendiconto
e' stato consegnato.
    32.5 Ai funzionari delegati e' preclusa ogni attivita' gestionale
riguardante le entrate.
    32.6 Il  manuale  disciplina  le  modalita'  e  le  procedure  di
gestione e di  rendicontazione.
                               Capo VI
                          Conto consuntivo
                               ART. 33
                 DELIBERAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
    33.1  Il  conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario,
della situazione  patrimoniale, del conto economico. Sono allegati al
conto consuntivo la   situazione amministrativa,  la  situazione  del
personale  al  31  dicembre di ogni  anno e la situazione dei residui
attivi e passivi.
    33.2 La proposta di conto consuntivo, unitamente  alla  relazione
illustrativa  del  Presidente  ed agli allegati e' sottoposta, previa
delibera della Giunta  Esecutiva, almeno quindici  giorni  prima  del
termine di cui all'ultimo comma,  all'esame del Collegio dei Revisori
dei  Conti  che redige apposita relazione, da  allegare alla predetta
proposta,  contenente,   fra   l'altro,   l'attestazione   circa   la
corrispondenza   delle   risultanze  di  bilancio  con  le  scritture
contabili,  nonche'  valutazioni  in  ordine    alla  regolarita'  ed
economicita' della gestione.
    33.3  La  relazione  illustrativa  dovra'  riguardare l'andamento
della gestione  dell'Istituto  nei    suoi  settori  operativi  ed  i
risultati  conseguiti dall'Istituto nelle sue articolazioni operative
e di ricerca.
    33.4 Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
    1) i criteri seguiti  nel  computo  degli  ammortamenti  e  degli
accantonamenti  e  le    modifiche  eventualmente  ad  essi apportati
rispetto al precedente esercizio;
    2)  le  variazioni  intervenute  nella  consistenza  delle  poste
dell'attivo  e del passivo della  situazione patrimoniale, compresi i
conti d'ordine;
    3) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti
per indennita' di  anzianita' ed eventuali trattamenti di  quiescenza
e previdenza;
    4) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti.
    33.5  Il  conto  consuntivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo
entro il mese di aprile    successivo  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario,  salvo  diverso termine previsto da norme di legge ed e'
trasmesso,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  delibera,   al
ministero  vigilante  ed  al  ministero  del  tesoro, unitamente alla
documentazione sopra  elencata.
                               ART. 34
             TRASFERIMENTO E RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
    34.1 I  residui  attivi  e  passivi  di  ciascun  esercizio  sono
trasferiti  ai  corrispondenti  capitoli   dell'esercizio successivo,
separatamente dalla competenza del medesimo.
    34.2 Annualmente l'Istituto e' tenuto  a  compilare,  secondo  le
modalita'  e  procedure definite  dal relativo manuale, la situazione
dei residui attivi e passivi provenienti dagli  esercizi anteriori  a
quello di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza  e
per capitolo.
    34.3  Detta  situazione  dovra'  indicare  la  consistenza  al  1
gennaio, le somme riscosse o pagate  nel corso dell'anno di gestione,
quelle eliminate perche' non piu' realizzabili  o  dovute,    nonche'
quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
    34.4  Le  variazioni dei residui attivi e passivi formano, a fine
anno o in alternativa in fase di  approvazione del conto  consuntivo,
oggetto  di  apposita  deliberazione  del  Consiglio Direttivo. Sulle
suddette variazioni il Collegio dei Revisori dei Conti  manifesta  il
suo  parere.
                               ART. 35
                RENDICONTO PROGRAMMATICO-FINANZIARIO
    35.1  Contestualmente  all'approvazione  del conto consuntivo, il
Consiglio Direttivo approva  un rendiconto  programmatico-finanziario
che comprende i risultati della gestione, secondo l'articolazione per
progetti e funzioni di cui al precedente articolo 6.2, in conformita'
alle procedure e modalita' previste dal relativo manuale.
                               Art. 36
                          RINVIO AL MANUALE
    36.1  Il  rendiconto  finanziario, la situazione patrimoniale, il
conto economico e gli   allegati al  conto  consuntivo  sono  redatti
secondo gli schemi previsti dal  relativo manuale.
                              Capo VII
                         Scritture Contabili
                               ART. 37
                SCRITTURE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
    37.1 Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio
devono  consentire  di    rilevare  per  ciascun capitolo, sia per la
competenza sia, separatamente, per i   residui, la  situazione  degli
accertamenti  di  entrata  e  degli  impegni  di spesa a   fronte dei
relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme  riscosse  e
pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
    37.2  Nell'ambito  delle scritture contabili puo' essere prevista
una contabilita' ispirata  alla gestione articolata  per  progetti  e
funzioni,  secondo  le  modalita' e gli  schemi previsti nel relativo
manuale.
    37.3 Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione
a valore del   patrimonio all'inizio dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni  intervenute  nel    corso  dell'anno  per  effetto  della
gestione del bilancio e per altre cause,  nonche' la consistenza  del
patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
                               ART. 38
                        SISTEMA DI SCRITTURE
    38.1  Ciascun centro di spesa dovra' tenere le seguenti scritture
sezionali:
    a)  un  partitario  degli  accertamenti,  contenente   le   somme
accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
    b) il giornale cronologico di cassa delle reversali e dei mandati
emessi;
    c)  un  partitario  degli  impegni,  contenente  lo  stanziamento
iniziale e le  variazioni  successive,  le  somme  impegnate,  quelle
pagate e quelle rimaste da pagare;
    d)  un  partitario  dei residui attivi e passivi, contenente, per
capitoli e per esercizio di provenienza, la consistenza  dei  residui
all'inizio  dell'esercizio, le variazioni intervenute, con esclusione
delle partite di giro, per effetto della gestione, le somme  riscosse
o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
    e)  un  elenco  cronologico  dei  fatti amministrativi contenente
tutte le operazioni sopra elencate;
    f)  eventuali  scritture  relative  alla  rilevazione  di   fatti
economici  anche ai fini fiscali secondo quanto previsto nel relativo
manuale;
    g) un registro degli inventari dei beni mobili ed immobili.
    38.2   L'Istituto   dovra'   tenere   le    seguenti    scritture
riepilogative:
    a)  un  partitario  generale  e per struttura degli accertamenti,
contenente lo stanziamento iniziale e le  variazioni  successive,  le
somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
    b) il giornale cronologico di cassa delle reversali e dei mandati
emessi;
    c)   un  partitario  generale  e  per  struttura  degli  impegni,
contenente lo stanziamento iniziale e le  variazioni  successive,  le
somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
    d)  un  partitario  generale e per struttura dei residui attivi e
passivi, per capitoli e per esercizio di provenienza;
    e) il registro degli  inventari  contenente  la  descrizione,  la
valutazione  dei  beni  dell'Istituto  all'inizio  dell'esercizio, le
variazioni intervenute nelle singole voci nel  corso  dell'esercizio,
per   effetto   della   gestione  del  bilancio  o  per  altre  cause
(ammortamenti,  deperimenti,  sopravvenienze,  insussistenza   ecc.),
nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio;
    f)   eventuali  scritture  relative  alla  rilevazione  di  fatti
economici anche ai fini fiscali secondo quanto previsto dal  relativo
manuale.
    38.3  Le  forme  dei  modelli relativi alle suindicate scritture,
nonche' ogni altro registro    aggiuntivo  saranno  disciplinate  nel
relativo  manuale,  tenendo  conto di quanto previsto  dal d.P.R.  20
aprile 1994, n.  367  in  tema  di  procedure  di  spesa  svolte  con
tecnologie  informatiche, anche per quanto riguarda i pagamenti.
                               ART. 39
             AGGREGAZIONE DEI CONTI DEI CENTRI DI SPESA
    39.1  In  base  a  quanto  previsto  dall'art.  7.2  del presente
regolamento ed ai fini   dell'aggregazione dei dati  provenienti  dai
centri  di  spesa,  gli stessi sono tenuti ad  inviare periodicamente
all'amministrazione centrale  la  situazione  contabile,  secondo  le
modalita' e gli schemi contenuti nel relativo manuale.
                               ART. 40
             SISTEMI DI ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI
    40.1   Le  scritture  finanziarie  e  patrimoniali  dell'Istituto
vengono tenute con sistemi di    elaborazione  automatica  dei  dati,
anche  al fine della semplificazione delle procedure e della migliore
produttivita'.
                              Capo VIII
                         Revisori dei Conti
                               ART. 41
                   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
    41.1  Il  Collegio  dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 14
del regolamento generale dell'Istituto, provvede al  riscontro  degli
atti  di  gestione,  accerta  la  regolare tenuta dei   libri e delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione,  le  relative
variazioni    ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed
effettua verifiche di cassa.
    41.2 Il Collegio effettua, almeno  ogni  trimestre,  controlli  e
riscontri sulla consistenza della  cassa e sull'esistenza dei valori,
dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
    41.3  Fermo  restando  il  carattere  collegiale  dell'organo,  i
revisori  possono   procedere,   in      qualsiasi   momento,   anche
individualmente,  ad  atti  di  ispezione e controllo; all'uopo hanno
diritto  a  prendere  visione  di  tutti   gli   atti   e   documenti
amministrativi e contabili  anche interni.
    41.4  Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale,
nonche'  delle  risultanze     dell'esame  collegiale   dei   bilanci
preventivi  e  relative variazioni e dei conti consuntivi, e' redatto
apposito verbale.
    41.5 I componenti del Collegio possono  assistere  alle  riunioni
del Consiglio Direttivo; il  presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti  o  un  suo  delegato puo' assistere alle riunioni della Giunta
Esecutiva.
                             TITOLO III
                        GESTIONE PATRIMONIALE
                               ART. 42
                                BENI
    42.1 I beni dell'Istituto si distinguono  in  immobili  e  mobili
secondo le norme del codice  civile. Essi sono descritti in inventari
in  conformita'  delle  norme  contenute  nei   successivi articoli e
secondo modalita' definite nel relativo manuale.
                               ART. 43
                        CONSEGNATARI DEI BENI
    43.1  I  beni  mobili  ed  immobili  sono  dati  in  consegna  ai
responsabili   dei   centri   di  spesa.  Essi    sono  personalmente
responsabili dei beni loro affidati, nonche' di qualsiasi  danno  che
possa  derivare  all'Istituto  dalla  loro  azione  od omissione e ne
rispondono secondo le  norme di contabilita' generale dello Stato.
    43.2 La consegna  si  effettua  in  base  a  verbali  redatti  in
contraddittorio  fra  chi effettua la  consegna e chi la riceve o fra
il responsabile cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un
funzionario all'uopo incaricato.
                               ART. 44
                       CRITERI DI VALUTAZIONE
    44.1 I beni mobili sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di
stima o di mercato se trattasi  di oggetti pervenuti per altra causa.
Le aliquote di deperimento stabilite  dal Consiglio Direttivo trovano
annualmente evidenziazione nell'apposito fondo  del    passivo  della
situazione patrimoniale.
    44.2  I  titoli  ed  i valori pubblici e privati sono valutati al
prezzo di borsa del giorno  precedente a quello della compilazione  o
revisione  dell'inventario,  se  il  prezzo  e'  inferiore  al valore
nominale e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.
    44.3  L'inventario  del  materiale bibliografico e' costituito da
appositi registri cronologici o da  schedari analitici.
    44.4 Gli inventari dei beni sono redatti in duplice esemplare  di
cui  uno  e' conservato presso  l'Istituto e l'altro dai responsabili
dei beni ricevuti in consegna.
                               ART. 45
                      CARICO E SCARICO DEI BENI
    45.1 I beni mobili ed immobili sono inventariati  sulla  base  di
buoni  di carico emessi dal  competente centro di spesa e firmati dal
direttore dello stesso.
    45.2 La cancellazione dagli inventari dei beni mobili  per  fuori
uso,  perdita,  cessione,    permuta  od altri motivi e' disposta con
provvedimento  del  Consiglio  Direttivo  o   di      altro   organo,
appositamente delegato, sulla base di motivata proposta del centro di
spesa responsabile.
    45.3   Il   provvedimento  di  cui  al  precedente  comma  indica
lñeventuale obbligo di reintegro o  di risarcimento di danni a carico
dei responsabili ed e' portato a  conoscenza  dei  medesimi  al  fine
della redazione del verbale di scarico.
                               ART. 46
                  CHIUSURA ANNUALE DEGLI  INVENTARI
    46.1   Gli   inventari  sono  chiusi  al  termine  di  ogni  anno
finanziario.
    46.2 Le variazioni inventariali  dell'anno  sono  comunicate  dai
direttori dei centri di spesa  entro un mese dalla chiusura dell'anno
finanziario,   alla  direzione  affari  contrattuali  e  patrimoniali
dell'amministrazione centrale per le  conseguenti  annotazioni  nelle
proprie  scritture.
    46.3 Non sono inventariati i beni di modico valore il cui importo
verra' stabilito dal  Consiglio Direttivo.
                               ART. 47
                    RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI
    47.1  Almeno  ogni  cinque anni si provvede alla ricognizione dei
beni mobili ed almeno ogni  dieci anni al rinnovo degli inventari.
                               ART. 48
                        MATERIALE DI CONSUMO
    48.1  Il  centro  di  spesa,  attraverso  le  sue   articolazioni
funzionali,   provvede  alla  tenuta  di    idonea  documentazione  a
quantita' e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati,  schede,
supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
    48.2  Il  carico  di  detto  materiale  avviene  sulla base delle
ordinazioni emesse e delle bollette  di consegna dei fornitori.
                               ART. 49
                              AUTOMEZZI
    49.1  I  consegnatari  degli  automezzi  ne   controllano   l'uso
accertando che:
    a)   la  loro  utilizzazione  sia  regolarmente  autorizzata  dal
direttore della struttura ovvero dal  dirigente responsabile;
    b)  il  rifornimento  dei  carburanti  e  dei   lubrificanti   e'
effettuato   mediante  apposita     documentazione  in  relazione  al
movimento risultante dal libretto di marcia.
    49.2 Il consegnatario provvede,  mensilmente,  alla  compilazione
del prospetto che riepiloga  le spese per il consumo dei carburanti e
dei  lubrificanti,  per  la manutenzione ordinaria   e per le piccole
riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.
                              TITOLO IV
                         Attivita' Negoziale
                               ART. 50
                           NORME GENERALI
    50.1  Alle  opere,  ai  lavori, alle forniture, alle concessioni,
alle permute, alle locazioni ed ai  servizi si provvede,  nell'ambito
delle  scelte  organizzative ed ordinamentali di autonomia dei centri
di spesa dell'Istituto, con contratti, preceduti dalle  procedure  di
gara     previste    dalle    disposizioni    comunitarie    recepite
nell'ordinamento, ovvero in esso direttamente applicabili, nonche' ai
sensi delle disposizioni nazionali espressamente    applicabili  agli
enti di ricerca.
    50.2  Salvo  i  casi  previsti negli articoli 52 e 57, l'Istituto
utilizza  di  regola  la  procedura  della    licitazione  privata  e
dell'appalto  concorso.  Per  i contratti attivi la forma prevista di
regola e' quella dell'asta pubblica e della licitazione privata.
    50.3 E'  ammesso  il  ricorso,  limitatamente  alle  materie  ivi
indicate, alla trattativa privata o al  sistema in economia, nei casi
previsti dai successivi articoli.
                               ART. 51
                DELIBERAZIONI IN MATERIA CONTRATTUALE
    51.1  La  scelta della forma di contrattazione, la determinazione
delle modalita' essenziali del  contratto, gli  eventuali  capitolati
d'onere e la deliberazione di addivenire al contratto  sono approvati
dal Consiglio Direttivo e, nei limiti dei poteri delegati ad essi dal
Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente, nonche'
dai direttori dei centri di spesa, nei limiti delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, di cui al  precedente art. 7.2.
    51.2  I  procedimenti  relativi  alla  forma  di  contrattazione,
compresa la trattativa  privata, sono contenuti in apposito manuale.
                               ART. 52
                         TRATTATIVA PRIVATA
    52.1 Per gli appalti di  forniture  e  servizi,  il  cui  importo
stimato  e' inferiore al  controvalore via via stabilito nel tempo di
200.000 unita' di conto europee, ad  esclusione dell'IVA,  l'Istituto
puo'  procedere  mediante  trattativa  privata  senza  ricorrere alla
pubblicazione del bando nei seguenti casi:
    1) quando, per qualsiasi motivo,  la  pubblica  gara  sia  andata
deserta  o  si    abbiano  fondati  motivi  per  ritenere che, ove si
sperimentasse, andrebbe  deserta;
    2) per l'acquisto di beni e prestazione di servizi che  una  sola
impresa  puo'  eseguire o fornire con i requisiti tecnici ed il grado
di perfezione richiesti;  nonche' quando l'acquisto riguardi beni  la
cui produzione e' garantita da  privativa industriale;
    3)  per  l'acquisto di oggetti fabbricati esclusivamente per fini
di ricerca  scientifica;
    4) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva  di
immobili,  nonche'  per  la  vendita di immobili alle amministrazioni
dello Stato o  ad enti pubblici;
    5)  quando  l'urgenza  degli  acquisti,  delle  vendite  e  delle
forniture  di  beni  o    servizi, dovuta a circostanze imprevedibili
ovvero alla necessita' di far  eseguire le prestazioni a spese  ed  a
rischio  degli  imprenditori  inadempienti,    non consenta l'indugio
della pubblica gara;
    6)  per  l'affidamento  di  studi,  ricerche  e sperimentazioni a
persone o ditte  aventi alta competenza tecnica o scientifica;
    7)  per  l'affidamento  al  medesimo  contraente   di   forniture
destinate al  completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di
quelle esistenti,  qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse
l'Istituto  ad  acquistare    materiale  di tecnica differente il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbe  notevoli  difficolta'  o
incompatibilita' tecniche;
    8)  in  tutti gli altri casi non contenuti nei punti precedenti e
che non siano  superiori al limite di importo precedentemente citato.
Tale limite  non  si    applica  nei  casi  in  cui  detti  contratti
rappresentino    ripetizione,   frazionamento,      completamento   o
ampliamento di precedenti forniture o servizi.
    52.2 Nei casi indicati ai precedenti punti 5 e  8  devono  essere
interpellate  piu'    imprese  e, comunque, in numero non inferiore a
tre.
    52.3 I contratti di cui al punto 4 devono  essere  preceduti  dal
parere di congruita',  espresso da apposita commissione, nominata dal
Consiglio  Direttivo  o  da  altro    organo  dell'Istituto  all'uopo
delegato, della quale possono essere chiamati  a    far  parte  anche
esponenti  estranei  all'Istituto.  Per le locazioni all'estero detto
parere  puo'  essere  rilasciato  dalla   competente   rappresentanza
diplomatica.
    52.4  Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i
contratti  di    locazione,  il  cui  canone   e'   disciplinato   da
disposizioni legislative.
    52.5  I  contratti  attivi  dell'Istituto  aventi ad oggetto beni
mobili  possono  essere    stipulati  a  trattativa  privata  purche'
l'ammontare  degli  stessi  non  sia  superiore    ai 50.000.000, IVA
esclusa.
                               ART. 53
                     STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
    53.1 Avvenuta l'aggiudicazione si procede alla  stipulazione  del
contratto  entro  il  termine   massimo di sessanta giorni dalla data
della comunicazione dell'aggiudicazione  all'impresa  aggiudicataria,
salvo   il   caso   in  cui  l'offerta  abbia  assunto  la  forma  di
offerta-contratto e  sia  pervenuta  presso  la  stazione  appaltante
debitamente firmata.
    53.2  Qualora  l'impresa  non provveda entro il termine stabilito
alla  stipulazione  del  contratto,    lñIstituto  ha   facolta'   di
dichiarare  decaduta  l'aggiudicazione e di agire per il risarcimento
dei danni conseguenti.
    53.3 I contratti sono stipulati dal  Presidente  dell'Istituto  o
dai  direttori dei centri di spesa nei  limiti di materia e di valore
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
    53.4 Le condizioni e le clausole contrattuali  non  previste  nel
presente regolamento sono  riportate nell'apposito manuale unitamente
allo schema di contratto-tipo da adottarsi per le forniture, lavori e
servizi.
                               ART. 54
                COLLAUDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
    54.1  I lavori sono sottoposti a collaudo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e di  regolamento.
    54.2 Le forniture sono soggette a collaudo o  a  verifica,  anche
parziale  ed  in  corso  d'opera,    secondo  le  norme stabilite dal
contratto.
    54.3  Il  collaudo  o  la  verifica  e'  eseguito  da   personale
dell'Istituto,  ovvero,  in mancanza di  personale idoneo, da esperti
appositamente incaricati, muniti della competenza tecnica   specifica
che la natura della fornitura richiede.
    54.4   In   nessun   caso  il  collaudo  o  l'accertamento  della
regolarita' della fornitura puo' essere  effettuato dalle persone che
abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.
                               ART. 55
                              CAUZIONE
    55.1 A garanzia dell'esecuzione dei contratti  le  ditte  debbono
prestare  idonee  cauzioni,  anche   mediante fideiussioni bancarie o
assicurative.
    55.2 Su  proposta  del  responsabile  della  struttura,  si  puo'
prescindere  dalla  cauzione  qualora    la  ditta  contraente sia di
notoria solidita', nonche', in ogni caso, per i contratti di  importo
non superiore ai 200.000.000, IVA esclusa.
                               ART. 56
                              PENALITA'
    56.1 Nel contratto devono essere previste una o piu' scadenze per
la  cessione  dei beni o  l'attuazione delle prestazioni da parte del
contraente, nonche', per i contratti superiori  ai  200.000.000,  IVA
esclusa,  le  penalita'  per inadempienza o ritardo   nell'esecuzione
dello stesso. Nel caso di penalita' previste in misura percentuale il
contratto stabilisce un limite massimo alle stesse.
    56.2 Si puo' prescindere dall'applicazione delle penali nei  casi
in cui non si sia concretizzato  un danno reale per l'Istituto.
                               ART. 57
                        CONTRATTI IN ECONOMIA
    57.1 I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere
eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono
i seguenti:
    a)  provviste  di  generi  di  cancelleria,  stampati,  registri,
materiale per disegno e per fotografie, tabulati e simili;
    b) manutenzione,  riparazione,  assicurazione  e  noleggio  degli
autoveicoli  ed  altri  mezzi  di  trasporto, acquisto di carburante,
lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori;
    c) provviste di effetti di  corredo  per  il  personale  comunque
occorrenti per l'espletamento del servizio;
    d)  abbonamenti a giornali, riviste, a pubblicazioni periodiche e
simili ed acquisti di libri,  nonche'  relative  spese  di  ordinaria
rilegatura;
    e) spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;
    f)  manutenzioni,  riparazioni  ed  adattamenti  di  locali e dei
relativi impianti, spese di giardinaggio;
    g) pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali;
    h) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;
    i) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
    j) smaltimento  dei  rifiuti  solidi  assimilabili  agli  urbani,
speciali, tossici e nocivi;
    l)   provviste   di   materiali  di  consumo  occorrenti  per  il
funzionamento dei laboratori scientifici e delle loro officine;
    m) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni  mobili
quali:  arredi,  attrezzature  tecniche,  strumenti  scientifici e di
sperimentazione, macchine d'ufficio e simili, acquisto ed  assistenza
software;
    n)  organizzazione  di  conferenze, convegni, seminari, mostre ed
altre  manifestazioni  culturali   e   scientifiche,   nazionali   ed
internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli
atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
    o) iniziative culturali diverse;
    p) spese di rappresentanza;
    q) spese per accertamenti medico-fiscali;
    r) spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;
    s)  impianti  e  spese  di  illuminazione,  riscaldamento,  forza
motrice, acqua, telefono, strumentazione e collegamenti informatici;
    t) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a  mezzo
stampa o di altre fonti di informazione;
    u) spese per traduzione ed interpretariato;
    v) spese per stampa, tipografia, litografia;
    w)  altri lavori, forniture e servizi non previsti nei precedenti
punti e che per loro natura    o  per  l'urgenza  di  provvedere  non
possono  essere  eseguiti  o utilmente e  convenientemente realizzati
con le ordinarie procedure contrattuali.
    57.2 Le spese di cui al  comma  precedente  sono  disposte  dagli
organi e dai  funzionari dell'Istituto responsabili del procedimento,
entro  un limite di somma  massimo pari, per ciascuna spesa, a quello
previsto, IVA esclusa, dall'art. 24, 6 comma della legge 11  febbraio
1994,  n.  109,  o comunque entro i poteri di  spesa del responsabile
del procedimento, se inferiore.
    57.3 E' comunque fatto divieto di  frazionare  la  spesa  per  il
medesimo  oggetto.
                               ART. 58
                  ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
    58.1 I lavori in economia possono essere eseguiti:
    a)  in  amministrazione diretta, con  materiali, utensili e mezzi
propri o appositamente noleggiati e con personale  dell'Istituto;
    b) a cottimo fiduciario  mediante  affidamento  ad  imprese  o  a
persone  di  notoria  capacita'  ed idoneita', previa acquisizione di
preventivi o   progetti contenenti le condizioni  di  esecuzione  dei
lavori  e  dei relativi prezzi   sulla base delle indicazioni fornite
dall'amministrazione, nonche' le modalita' di pagamento, le penalita'
da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione  ed ogni altra
condizione ritenuta utile dall'Istituto;
    c) con sistema misto, cioe'  parte in amministrazione  diretta  e
parte in cottimo fiduciario.
    58.2   La   convenienza  dell'Istituto  a  ricorrere  al  cottimo
fiduciario o al sistema misto  deve risultare da  apposita  relazione
sottoscritta dal funzionario responsabile.
                               ART. 59
                        PROVVISTE IN ECONOMIA
    59.1 Le provviste di beni e di servizi possono essere eseguite in
economia,  dal    responsabile  del  procedimento,  previo  confronto
concorrenziale effettuato  mediante una adeguata ricerca di  mercato,
eseguita  interpellando  ove  possibile  almeno  tre  ditte  e con la
definizione  delle  condizioni  di esecuzione, i  relativi prezzi, le
modalita' di pagamento, le penalita' per i difetti di esecuzione   ed
ogni altra clausola ritenuta utile dall'Istituto.
    59.2  Quando  si  tratti  di acquisti di importo non superiore ai
5.000.000, IVA esclusa,  puo' prescindersi dalle formalita' di cui al
precedente comma.
                               ART. 60
         CASI PARTICOLARI DI RICORSO AL SISTEMA IN ECONOMIA
    60.1 Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo
relativo:
    a)  le    provviste  ed  i  lavori  nel  caso  di  rescissione  e
risoluzione  di  un  contratto  quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per assicurarne la  esecuzione  nel  tempo  previsto  dal
contratto rescisso;
    b)  le  provviste  ed  i  lavori  suppletivi, di completamento od
accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e  per  i
quali  l'Istituto  non  puo'  avvalersi  della  facolta'  di  imporne
l'esecuzione;
    c) i lavori di  completamento  e  riparazione  in  dipendenza  di
deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano
state  effettuate  le  corrispondenti   detrazioni agli appaltatori o
ditte;
    d)  le  operazioni  di  sdoganamento  di  materiali  importati  e
relative  assicurazioni.
                               ART. 61
                        CONTRATTO DI LEASING
    61.1  Il  ricorso al contratto di leasing e' consentito quando e'
dimostrata la    convenienza  economica  rispetto  alle  tradizionali
tipologie  di contratto o  quando sussiste la necessita' e l'urgenza,
in carenza di disponibilita'  finanziarie    in  conto  capitale,  di
disporre  di  strumenti indispensabili per il conseguimento  dei fini
istituzionali. Tali circostanze devono risultare dal provvedimento di
cui all'art. 51.1.
    61.2 I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli  di
parte corrente del  bilancio finanziario e l'importo del riscatto del
bene,  oggetto del contratto, e' a  carico del competente capitolo di
spesa in conto capitale.
                               ART. 62
                              COMODATO
    62.1 Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito
e solo nel caso in   cui l'oggetto sia  un  bene  materiale  ritenuto
utile  per  il  conseguimento dei fini   istituzionali dell'Istituto,
fermo  restando  l'accertamento  della  convenienza  economica.  Tali
circostanze devono risultare dal provvedimento di cui all'art. 51.1.
    62.2  I  beni  ricevuti  in comodato sono rilevati in una sezione
speciale dei conti  d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti
al prezzo di mercato.
                              TITOLO V
             DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE
                               Capo I
    Responsabilita' degli Amministratori e dei Capi degli Uffici
                               ART. 63
                         OBBLIGO DI DENUNZIA
    63.1  I  direttori  delle  strutture,  nonche'  i dirigenti delle
direzioni e dei servizi  dell'amministrazione centrale che vengono  a
conoscenza,  direttamente o a  seguito di rapporto cui siano tenuti i
titolari degli uffici ad essi sottoposti, di  fatti che diano luogo a
responsabilita' ai sensi della  normativa  vigente,    debbono  darne
tempestiva  denunzia al procuratore regionale della corte dei  conti,
previa comunicazione al Presidente dell'Istituto, indicando tutti gli
elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e  per  la
determinazione dei danni.
    63.2  Se  il  fatto  sia imputabile ai direttori delle strutture,
nonche'   ai   dirigenti   delle   direzioni   e       dei    servizi
dell'amministrazione  centrale  la  denunzia  e'  fatta  a  cura  del
Presidente.
                               Capo II
                  Disposizioni Finali e Transitorie
                               ART. 64
                   RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO
    64.1 I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare  in  corso
di  svolgimento  restano regolati  dalle norme vigenti all'atto della
stipula dei contratti e della indizione delle gare.
                               ART. 65
                           NORME DI RINVIO
    65.1 Per quanto non previsto dal presente  regolamento,  ove  non
soccorrano  i principi di cui all'art. 2, si applicano le norme della
contabilita' generale dello Stato.
                               ART. 66
                          ENTRATA IN VIGORE
    66.1 Il presente regolamento entra in vigore alla data della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.
    66.2  Limitatamente  alle  disposizioni  contenute nel titolo II,
esse entrano in vigore a  seguito  di    apposita  deliberazione  del
Consiglio  Direttivo, da adottarsi comunque non oltre sei  mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.