Art. 2.
  L'importo della tariffa e' adeguato  annualmente, a far tempo dal 1
maggio 1998  e fino al 31  dicembre 2001, in base  ai coefficienti di
aggiornamento  del   potere  di   acquisto  della   lira  predisposti
annualmente dall'Istat. Per  l'adeguamento al 1 maggio  1998 si tiene
conto  del  coefficiente  di  aggiornamento del  potere  di  acquisto
dell'anno 1997 rispetto a quello  dell'anno 1996. Dal 1 gennaio 2002,
con   l'introduzione   dell'Euro    in   sostituzione   della   lira,
l'adeguamento avverra' secondo le regole comunitarie.