Art. 2. L'importo della tariffa e' adeguato annualmente, a far tempo dal 1 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 2001, in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto della lira predisposti annualmente dall'Istat. Per l'adeguamento al 1 maggio 1998 si tiene conto del coefficiente di aggiornamento del potere di acquisto dell'anno 1997 rispetto a quello dell'anno 1996. Dal 1 gennaio 2002, con l'introduzione dell'Euro in sostituzione della lira, l'adeguamento avverra' secondo le regole comunitarie.