Art. 3. 1. La tariffa per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanita', e' pari al 75 per cento di quella di cui all'art. 1 ed e' aggiornata con i criteri fissati all'art. 2. 2. L'onere per la cremazione di cui al comma 1 e' a carico: a) del gestore del cimitero, sia esso comunale o particolare, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie; b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285; c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo XXI del citato decreto n. 285 del 1990; d) dei richiedenti in ogni altro caso.