Art. 3.
  1. La tariffa per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di
fenomeni cadaverici  trasformativi conservativi, di cui  al paragrafo
15  della circolare  n. 24  del 24  giugno 1993  del Ministero  della
sanita', e' pari  al 75 per cento  di quella di cui all'art.  1 ed e'
aggiornata con i criteri fissati all'art. 2.
  2. L'onere per la cremazione di cui al comma 1 e' a carico:
  a) del gestore  del cimitero, sia esso comunale  o particolare, nel
caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;
  b) dei concessionari nei casi previsti  dagli articoli 90 e 100 del
decreto del  Presidente della  Repubblica del  10 settembre  1990, n.
285;
  c) del proprietario dei sepolcri  privati nei casi previsti al capo
XXI del citato decreto n. 285 del 1990;
    d) dei richiedenti in ogni altro caso.