Art. 4. 1. La tariffa per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili di cui all'allegato 2, punto 6 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', del 25 maggio 1989 e' pari al 75% di quella di cui all'art. 1, aggiornata con i criteri fissati all'art. 2. 2. L'onere per la cremazione di cui al comma che precede e' a carico della struttura sanitaria dalla quale provengono le parti anatomiche.