Art. 4.
  1. La tariffa  per la cremazione di  parti anatomiche riconoscibili
di   cui  all'allegato   2,  punto   6  del   decreto  del   Ministro
dell'ambiente,  di concerto  con il  Ministro della  sanita', del  25
maggio 1989  e' pari al 75%  di quella di cui  all'art. 1, aggiornata
con i criteri fissati all'art. 2.
  2.  L'onere per  la cremazione  di cui  al comma  che precede  e' a
carico  della struttura  sanitaria  dalla quale  provengono le  parti
anatomiche.