Art. 2. 1. A decorrere dal 31 gennaio 1998 non sara' piu' possibile: negare il rilascio dell'omologazione CE o della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un proiettore di retromarcia; rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita dei veicoli o di proiettori di retromarcia, per motivi concernenti le caratteristiche costruttive dei proiettori di retromarcia se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 29 settembre 1977 come modificate dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 ottobre 1998 non sara' piu' possibile accordare il rilascio della omologazione CE o della omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un proiettore di retromarcia, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. 3. A decorrere dal 1 ottobre 1999 le prescrizioni del presente decreto relative ai proiettori di retromarcia in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE e 93/81/CEE. 4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio sara' possibile concedere l'omologazione CE e sara' consentita la vendita e l'immissione sul mercato di proiettori di retromarcia conformi alle prescrizioni della direttiva 77/539/CE nella versione non modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto, purche' tali proiettori siano destinati al montaggio sui veicoli gia' in circolazione e siano conformi alle prescrizioni vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.