Art. 2.
  1. A decorrere dal 31 gennaio 1998 non sara' piu' possibile:
  negare  il  rilascio  dell'omologazione  CE  o  della  omologazione
nazionale di un tipo di veicolo o di un proiettore di retromarcia;
  rifiutare l'immatricolazione e vietare la  vendita dei veicoli o di
proiettori di retromarcia,
  per   motivi  concernenti   le   caratteristiche  costruttive   dei
proiettori di retromarcia se essi sono conformi alle prescrizioni del
decreto 29 settembre 1977 come modificate dal presente decreto.
  2.  A  decorrere  dal  1  ottobre 1998  non  sara'  piu'  possibile
accordare il rilascio  della omologazione CE o  della omologazione di
portata  nazionale di  un  tipo  di veicolo  o  di  un proiettore  di
retromarcia,  se non  sono soddisfatte  le prescrizioni  del presente
decreto.
  3.  A decorrere  dal 1  ottobre 1999  le prescrizioni  del presente
decreto relative  ai proiettori di retromarcia  in quanto componenti,
si applicano agli effetti dell'articolo  7, paragrafo 2 del decreto 8
maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE e 93/81/CEE.
  4. In deroga  ai commi 2 e  3 e relativamente ai  pezzi di ricambio
sara'  possibile concedere  l'omologazione CE  e sara'  consentita la
vendita  e  l'immissione sul  mercato  di  proiettori di  retromarcia
conformi alle  prescrizioni della direttiva 77/539/CE  nella versione
non modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto, purche'
tali  proiettori siano  destinati al  montaggio sui  veicoli gia'  in
circolazione  e siano  conformi  alle  prescrizioni vigenti  all'atto
della prima immatricolazione dei veicoli.