(all. 2 - art. 1)
                             ALLEGATO II
            CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
La  presente  direttiva  si  applica ai proiettori di retromarcia dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi.
2. PRESCRIZIONI TECNICHE
2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e da 5  a
8  e  agli  allegati  3  e 4 del regolamento n.  23 dell'ECE/ONU, che
consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
- il regolamento nella sua versione  originale  (00)  comprendente  i
supplementi da 1 a 4 del regolamento n.  23 e una rettifica (1),
- il supplemento 5 del regolamento n.  23 (2),
ad eccezione di quanto segue:
2.1.1.  dove viene fatto riferimento al "regolamento n.  48", si deve
intendere "direttiva 76/756/CEE";
2.1.2. dove viene fatto riferimento al "regolamento n.  37", si  deve
intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE";
2.1.3.  al  punto  6.4,  penultima parte, la frase "(vedi punto 2 del
presente regolamento)" deve essere intesa  come  "(vedi  appendice  1
dell'allegato I alla presente direttiva)";
2.1.4.  al  punto  6.4,  ultima parte, la frase "una dichiarazione al
punto 11 "Osservazioni" del modulo di comunicazione (vedi allegato  1
del   presente   regolamento)",   deve   essere   intesa   come  "una
dichiarazione  all'addendum  della  scheda  di   omologazione   (vedi
appendice 2 dell'allegato I della presente direttiva)"
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 (1) E/ECE/324.            Rev. 1/Add. 22/Rev. 1.
     E/ECE/TRANS/505.
 (2) E/ECE/324.            Rev. 1/Add. 22/Rev. 1/Mod. 1."
     E/ECE/TRANS/505.