(all. 3 - art. 1)
    Prescrizioni  tecniche  del  regolamento  n. 23 della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui  all'articolo  3  e
all'allegato  II,  punto  2.1  della  direttiva  97/32/CE  (1)  della
Commissione che adegua al progresso tecnico la  direttiva  77/539/CEE
del  Consiglio  relativa  ai  proiettori di retromarcia dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi
    1. DEFINIZIONI
    Ai fini del presente regolamento:
    1.1. Per "proiettore di  retromarcia"  si  intende  la  luce  del
veicolo  destinata  ad  illuminare  il  piano stradale retrostante al
veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che  il  veicolo
effettua o sta per effettuare la retromarcia.
    1.2.  Al  presente  regolamento  si  applicano le definizioni del
regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento
della domanda di omologazione.
    1.3. Per "proiettori di retromarcia di tipi diversi" si intendono
proiettori che differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:
    1.3.1. marchio di fabbrica o commerciale,
    1.3.2. caratteristiche del sistema ottico,
    1.3.3. componenti aggiuntivi tali da alterare gli effetti  ottici
per riflessione, rifrazione o assorbimento e
    1.3.4. categoria di lampada.
    5. PRESCRIZIONI GENERALI
    5.1.  Ciascun  campione  deve  essere  conforme alle prescrizioni
indicate nei punti seguenti.
    5.2. I proiettori  di  retromarcia  devono  essere  progettati  e
costruiti  in  modo  tale  che,  nelle normali condizioni d'impiego e
malgrado le vibrazioni cui possono essere  sottoposti,  continuino  a
funzionare  correttamente  e conservino le caratteristiche prescritte
dal presente regolamento.
    6.INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA
    6.1. L'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due  campioni
deve  essere compresa tra i valori minimi e massimi sotto specificati
e  deve  essere  misurata  rispetto  all'asse  di  riferimento  nelle
direzioni sotto indicate (espresso in gradi dell'angolo con l'asse di
riferimento).
    6.2.  L'intensita' lungo l'asse di riferimento deve essere almeno
pari a 80 cd.
    6.3. L'intensita' della luce emessa  in  tutte  le  direzioni  di
osservazione non deve superare
    300  cd  nelle  direzioni  situate  nel piano orizzontale o al di
sopra di esso;
    oppure
    600 cd nelle direzioni situate al di sotto del piano orizzontale.
    6.4. In qualsiasi altra direzione di misura di cui all'allegato 3
del presente  regolamento,  l'intensita'  luminosa  non  deve  essere
inferiore ai valori minimi indicati in tale allegato.
    Tuttavia,  se il proiettore di retromarcia e' destinato ad essere
installato su  un  veicolo  esclusivamente  in  una  coppia  di  luci
l'intensita'  fotometrica puo' essere, verificata soltanto sino ad un
angolo di 30 gradi verso l'interno, per il quale deve essere ottenuto
un valore fotometrico di almeno 25 cd.
    Questa  condizione  deve essere chiaramente esposta nella domanda
di omologazione e nella relativa documentazione  (cfr.  punto  2  dei
presente regolamento).
    Inoltre,  se  l'omologazione  e' concessa a tale condizione, deve
essere apposta una annotazione nel punto 11 "osservazioni" del modulo
di comunicazione (cfr.  allegato  1  del  presente  regolamento)  per
informare  che  il  dispositivo  e'  destinato  ad  essere installato
esclusivamente in una coppia di luci.
    6.5. Se ha piu' di una sorgente  luminosa,  la  luce  unica  deve
essere  conforme  alle prescrizioni sull'intensita' minima in caso di
guasto di una sorgente luminosa e quando tutte le  sorgenti  luminose
sono attivate le intensita' massime non possono essere superate.
    7. PROCEDURA DI PROVA
    7.1.  Tutte  le misurazioni vanno effettuate con lampade campione
incolori dei tipi prescritti per il dispositivo e regolate in modo da
emettere il flusso luminoso di riferimento prescritto per questi tipi
di lampade.
    7.1.1. Tutte le misurazioni relative ai dispositivi con  sorgenti
luminose   non   sostituibili  (lampade  e  altre)  vanno  effettuate
rispettivamente con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.
    Per le sorgenti luminose munite di un  sistema  di  alimentazione
speciale,  le  tensioni  suddette  vanno  applicate  ai connettori di
ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove  puo'
esigere  che  il  fabbricante  fornisca  il  sistema di alimentazione
speciale previsto per le sorgenti luminose.
    8. COLORE DELLA LUCE EMESSA
    Il colore della luce emessa e' bianco. Se  sussistono  dubbi,  il
colore  puo'  essere  controllato in base alla definizione del colore
della luce bianca di cui all'allegato 4 del presente regolamento.
------
    (1) GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 63.
                             ALLEGATO 3
                      Misurazioni fotometriche
    1. METODI DI MISURAZIONE
    1.1. Durante le misurazioni fotometriche, un'adeguata schermatura
deve evitare riflessi parassiti.
    1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure,  queste
ultime  debbono  essere  eseguite  in  modo da soddisfare le seguenti
prescrizioni:
    1.2.1. la distanza di  misura  deve  essere  tale  che  si  possa
applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;
    1.2.2.  l'apparecchiatura  di  misurazione  deve  essere tale che
l'angolo sotteso dal ricevitore dal centro di riferimento della  luce
sia compreso tra 10 e 1 gradi;
    1.2.3.  l'intensita'  prescritta per una determinata direzione di
osservazione e' soddisfatta se questa intensita'  viene  ottenuta  in
una direzione che non si discosti di piu' di un quarto di grado dalla
direzione di osservazione.
    2.  PUNTI  DI  MISURAZIONE ESPRESSI IN GRADI RISPETTO ALL'ASSE DI
RIFERIMENTO E VALORI DELLE INTENSITA' MINIME DELLA LUCE EMESSA


         ---->  vedere immagine a pag. 47 della G.U.  <----

2.1.  Le  direzioni H = 0 gradi e V = 0 gradi corrispondono agli assi
di riferimento. Sul veicolo essi sono orizzontali, paralleli al piano
longitudinale   mediano   del  veicolo  ed  orientati  nel  senso  di
visibilita'  richiesto.  Essi passano per il centro di riferimento. I
valori indicati nella tabella corrispondono, per le diverse direzioni
di misura, alle intensita' minime in cd. 2.2. Se all'esame visivo una
luce  sembra  presentare notevoli variazioni locali di intensita', si
deve  verificare  che  nessuna  intensita',  misurata  tra  due delle
direzioni   di   misura   sopra   citate,   sia   inferiore   al  50%
dell'intensita'  minima  piu'  debole  tra  le  due prescritte per le
direzioni  di  misura  in  questione.  3. MISURAZIONE FOTOMETRICA DEI
DISPOSITIVI CON DIVERSE SORGENTI LUMINOSE Le prestazioni fotometriche
vengono  verificate  come  segue.  3.1.  Per  sorgenti  luminose  non
sostituibili (lampade e altre): con le sorgenti luminose presenti nel
dispositivo, in conformita' del punto 7.1.1 del presente regolamento.
3.2. Per le sorgenti luminose sostituibili: se sono munite di lampade
di  serie  di  6,75  V,  13,5  V  o  28,0 V, i valori dell'intensita'
luminosa  prodotti  devono  essere  compresi  tra  il  limite massimo
stabilito  nel  presente  regolamento e il limite minimo del presente
regolamento,  maggiorati  della  deviazione  ammissibile  del  flusso
luminoso  autorizzata  per  il  tipo  di lampada selezionata, secondo
quanto  stabilito nel regolamento n. 37 per le lampade di serie; puo'
essere  usata  anche  una lampada campione, in ciascuna delle singole
posizioni  in  sequenza, regolata al flusso di riferimento; in questo
caso   vengono   addizionate   le  singole  misurazioni  in  ciascuna
posizione.   ALLEGATO   4   Colore   della  luce  bianca  (Coordinate
tricromatiche)  limite verso il blu x >- 0,310 limite verso il giallo
x  <- 0,500 limite verso il verde y <- 0,150 + 0,640x limite verso il
verde  y  <- 0,440 limite verso il porpora y >- 0,050 + 0,750x limite
verso  il  rosso y >- 0,382 Per la verifica di queste caratteristiche
colorimetriche  viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura
di   colore  di  2  854  K  corrispondente  all'illuminante  A  della
Commissione  internazionale  per l'illuminazione (CIE). Tuttavia, per
le  luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre), le
caratteristiche  colorimetriche  devono  esserce  verificate  con  le
sorgenti  luminose presenti nel dispositivo, in conformita' del punto
7.1.1 del presente regolamento.