Prescrizioni tecniche del regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato II, punto 2.1 della direttiva 97/32/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 1.1. Per "proiettore di retromarcia" si intende la luce del veicolo destinata ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia. 1.2. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione. 1.3. Per "proiettori di retromarcia di tipi diversi" si intendono proiettori che differiscono sostanzialmente per quanto riguarda: 1.3.1. marchio di fabbrica o commerciale, 1.3.2. caratteristiche del sistema ottico, 1.3.3. componenti aggiuntivi tali da alterare gli effetti ottici per riflessione, rifrazione o assorbimento e 1.3.4. categoria di lampada. 5. PRESCRIZIONI GENERALI 5.1. Ciascun campione deve essere conforme alle prescrizioni indicate nei punti seguenti. 5.2. I proiettori di retromarcia devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento. 6.INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA 6.1. L'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere compresa tra i valori minimi e massimi sotto specificati e deve essere misurata rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sotto indicate (espresso in gradi dell'angolo con l'asse di riferimento). 6.2. L'intensita' lungo l'asse di riferimento deve essere almeno pari a 80 cd. 6.3. L'intensita' della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non deve superare 300 cd nelle direzioni situate nel piano orizzontale o al di sopra di esso; oppure 600 cd nelle direzioni situate al di sotto del piano orizzontale. 6.4. In qualsiasi altra direzione di misura di cui all'allegato 3 del presente regolamento, l'intensita' luminosa non deve essere inferiore ai valori minimi indicati in tale allegato. Tuttavia, se il proiettore di retromarcia e' destinato ad essere installato su un veicolo esclusivamente in una coppia di luci l'intensita' fotometrica puo' essere, verificata soltanto sino ad un angolo di 30 gradi verso l'interno, per il quale deve essere ottenuto un valore fotometrico di almeno 25 cd. Questa condizione deve essere chiaramente esposta nella domanda di omologazione e nella relativa documentazione (cfr. punto 2 dei presente regolamento). Inoltre, se l'omologazione e' concessa a tale condizione, deve essere apposta una annotazione nel punto 11 "osservazioni" del modulo di comunicazione (cfr. allegato 1 del presente regolamento) per informare che il dispositivo e' destinato ad essere installato esclusivamente in una coppia di luci. 6.5. Se ha piu' di una sorgente luminosa, la luce unica deve essere conforme alle prescrizioni sull'intensita' minima in caso di guasto di una sorgente luminosa e quando tutte le sorgenti luminose sono attivate le intensita' massime non possono essere superate. 7. PROCEDURA DI PROVA 7.1. Tutte le misurazioni vanno effettuate con lampade campione incolori dei tipi prescritti per il dispositivo e regolate in modo da emettere il flusso luminoso di riferimento prescritto per questi tipi di lampade. 7.1.1. Tutte le misurazioni relative ai dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre) vanno effettuate rispettivamente con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. Per le sorgenti luminose munite di un sistema di alimentazione speciale, le tensioni suddette vanno applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove puo' esigere che il fabbricante fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose. 8. COLORE DELLA LUCE EMESSA Il colore della luce emessa e' bianco. Se sussistono dubbi, il colore puo' essere controllato in base alla definizione del colore della luce bianca di cui all'allegato 4 del presente regolamento. ------ (1) GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 63. ALLEGATO 3 Misurazioni fotometriche 1. METODI DI MISURAZIONE 1.1. Durante le misurazioni fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti. 1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni: 1.2.1. la distanza di misura deve essere tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza; 1.2.2. l'apparecchiatura di misurazione deve essere tale che l'angolo sotteso dal ricevitore dal centro di riferimento della luce sia compreso tra 10 e 1 gradi; 1.2.3. l'intensita' prescritta per una determinata direzione di osservazione e' soddisfatta se questa intensita' viene ottenuta in una direzione che non si discosti di piu' di un quarto di grado dalla direzione di osservazione. 2. PUNTI DI MISURAZIONE ESPRESSI IN GRADI RISPETTO ALL'ASSE DI RIFERIMENTO E VALORI DELLE INTENSITA' MINIME DELLA LUCE EMESSA ----> vedere immagine a pag. 47 della G.U. <---- 2.1. Le direzioni H = 0 gradi e V = 0 gradi corrispondono agli assi di riferimento. Sul veicolo essi sono orizzontali, paralleli al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientati nel senso di visibilita' richiesto. Essi passano per il centro di riferimento. I valori indicati nella tabella corrispondono, per le diverse direzioni di misura, alle intensita' minime in cd. 2.2. Se all'esame visivo una luce sembra presentare notevoli variazioni locali di intensita', si deve verificare che nessuna intensita', misurata tra due delle direzioni di misura sopra citate, sia inferiore al 50% dell'intensita' minima piu' debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione. 3. MISURAZIONE FOTOMETRICA DEI DISPOSITIVI CON DIVERSE SORGENTI LUMINOSE Le prestazioni fotometriche vengono verificate come segue. 3.1. Per sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre): con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformita' del punto 7.1.1 del presente regolamento. 3.2. Per le sorgenti luminose sostituibili: se sono munite di lampade di serie di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, i valori dell'intensita' luminosa prodotti devono essere compresi tra il limite massimo stabilito nel presente regolamento e il limite minimo del presente regolamento, maggiorati della deviazione ammissibile del flusso luminoso autorizzata per il tipo di lampada selezionata, secondo quanto stabilito nel regolamento n. 37 per le lampade di serie; puo' essere usata anche una lampada campione, in ciascuna delle singole posizioni in sequenza, regolata al flusso di riferimento; in questo caso vengono addizionate le singole misurazioni in ciascuna posizione. ALLEGATO 4 Colore della luce bianca (Coordinate tricromatiche) limite verso il blu x >- 0,310 limite verso il giallo x <- 0,500 limite verso il verde y <- 0,150 + 0,640x limite verso il verde y <- 0,440 limite verso il porpora y >- 0,050 + 0,750x limite verso il rosso y >- 0,382 Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre), le caratteristiche colorimetriche devono esserce verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformita' del punto 7.1.1 del presente regolamento.