IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del decreto- legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede che sia nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilita' per un periodo uguale al trattamento CIGS concesso ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente fallite, collocati in mobilita' dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994, qualora precedentemente alla concessione del citato trattamento di integrazione salariale sia stata attivata apposita procedura di mobilita', a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilita' di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994; Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Viste le istanze, con le quali i lavoratori, di cui all'allegato elenco nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto - gia' dipendenti dalla S.p.a. F.A. Serbatoi di Apricena (Foggia), hanno richiesto la riattribuzione dell'indennita' di mobilita', di cui al sopra richiamato art. 2, comma 1 del decreto- legge n. 393/1997; Considerato che, precedentemente alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/94 in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' summenzionata, non risulta essere stata attivata apposita procedura di mobilita', a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilita' di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56/1994; Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le istanze di cui trattasi; Decreta: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei lavoratori di cui all'allegato elenco nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto - non e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita', in quanto non risulta che precedentemente alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/1994 in favore dei lavoratori dipendenti della societa' F.A. Serbatoi di Apricena (Foggia), sia stata attivata apposita procedura di mobilita', a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilita' di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56/1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avverso lo stesso e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni, dalla data della sua pubblicazione. Roma, 31 dicembre 1997 Il Ministro: Treu