IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  23  luglio  1991, n. 223, recante, tra l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi  1  e  2  della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto  l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del decreto-
legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,  nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico  di  mobilita'  per  un  periodo uguale al trattamento CIGS
concesso ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura di
concordato  preventivo  e  successivamente  fallite,   collocati   in
mobilita'  dopo  la fruizione di periodi di trattamento straordinario
di integrazione salariale ai sensi della  stessa  legge  n.  56/1994,
qualora  precedentemente  alla  concessione del citato trattamento di
integrazione salariale  sia  stata  attivata  apposita  procedura  di
mobilita',  a  suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori
stessi la possibilita' di fruire di  periodi  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Viste  le istanze, con le quali i lavoratori, di cui all'allegato
elenco nominativo - che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto  -  gia'  dipendenti  dalla  S.p.a. F.A. Serbatoi di Apricena
(Foggia),  hanno  richiesto  la  riattribuzione  dell'indennita'   di
mobilita',  di  cui  al sopra richiamato art. 2, comma 1 del decreto-
legge n. 393/1997;
    Considerato che, precedentemente alla concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/94
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' summenzionata, non
risulta essere stata attivata apposita procedura di mobilita', a  suo
tempo  revocata  al  fine  di  consentire  ai  lavoratori  stessi  la
possibilita' di fruire di  periodi  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria ai sensi della citata legge n. 56/1994;
    Ritenuto,  pertanto,  di  non  poter accogliere le istanze di cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  13  novembre
1997,  n.  393,  in  favore dei lavoratori di cui all'allegato elenco
nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto  -
non  e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita', in
quanto  non  risulta  che  precedentemente   alla   concessione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale ai sensi della
legge n. 56/1994 in favore dei lavoratori dipendenti  della  societa'
F.A.  Serbatoi  di  Apricena  (Foggia),  sia  stata attivata apposita
procedura di mobilita', a suo tempo revocata al fine di consentire ai
lavoratori stessi la possibilita'  di  fruire  di  periodi  di  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  ai sensi della citata legge n.
56/1994.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avverso lo  stesso  e'  ammesso  ricorso
straordinario    al    Presidente    della   Repubblica   o   ricorso
giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta  giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu