IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE ed IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995; Visto il decreto 30 settembre 1978 di recepimento della direttiva 78/507/CEE che modifica la direttiva 76/114/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda le targhette e le iscrizioni regolamentari pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12 dicembre 1978; Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 235 del 17 settembre 1996 che, innovando in materia di masse e dimensioni e consolidando in un testo integrato tutte le direttive precedentemente emanate in materia, le abroga; Considerato che la tonnellata e' universalmente usata e riconosciuta come unita' di misura per il peso dei veicoli e che pertanto, pur ammettendo che l'unita' formale di peso e' il newton, ai fini della chiarezza e piu' utile riferirsi ad essa; Decretano: Art. 1. 1. La presente direttiva si applica: a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, e N2 e N3, e dei loro rimorchi della categoria 03 e 04, quali definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; b) ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti alla lettera a) e specificati all'allegato I, punto 2, della presente direttiva. 2. Tutti i valori dei pesi indicati nell'allegato I valgono come norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme costruttive che verranno definite in una successiva direttiva. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.