Art. 10.
  1. Le direttive  elencate nell'allegato IV, parte  A sono abrogate,
alla  data di  cui all'articolo  11, fatti  salvi gli  obblighi degli
Stati  membri relativi  ai termini  per il  recepimento che  figurano
nell'allegato IV, parte B.
  I  riferimenti  delle  direttive abrogate  devono  intendersi  come
riferimenti alla presente direttiva e  devono essere letti secondo la
tabella di concordanza che figura all'allegato V.