Art. 2.
  1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
  "veicolo  a motore",  qualsiasi  veicolo fornito  di  un motore  di
propulsione e circolante su strada con mezzi propri;
  "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un
veicolo  a  motore,  ad  esclusione  dei  semirimorchi,  e  che,  per
costruzione ed attrezzatura, e' adibito al trasporto di merci;
  "semirimorchio", qualsiasi  veicolo destinato ad  essere agganciato
ad un veicolo a motore in modo  che una parte del rimorchio poggi sul
veicolo a motore e una parte sostanziale  del suo peso e del peso del
suo carico sia  sopportata da tale veicolo, e che,  per costruzione e
attrezzature, e' adibito al trasporto di merci;
   "veicolo combinato":
  un autotreno costituito da un veicolo a motore cui e' agganciato un
rimorchio, oppure
  un  autoarticolato  costituito  da  un  veicolo  a  motore  cui  e'
agganciato un semirimorchio;
  "veicolo  condizionato", qualsiasi  veicolo  le cui  sovrastrutture
fisse  o mobili  siano specialmente  attrezzate per  il trasporto  di
merci a  temperatura controllata  ed in cui  lo spessore  di ciascuna
delle pareti  laterali, compreso l'isolamento,  sia almeno pari  a 45
mm;
  "autobus",  qualsiasi veicolo  con  piu' di  nove  posti a  sedere,
compreso quello del conducente,  che, per costruzione e attrezzatura,
e' adibito al trasporto di persone e dei loro bagagli. Puo' avere uno
o due livelli e puo' altresi' trainare un rimorchio per bagagli;
  "autosnodato", un autobus composto di due tronconi rigidi collegati
tra  loro  da una  sezione  snodata.  Su  questo  tipo di  veicolo  i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono comunicanti. La sezione  snodata permette la libera circolazione
dei  viaggiatori  tra   i  tronconi  rigidi.  La   connessione  e  la
disgiunzione delle  due parti  possono essere effettuate  soltanto in
un'officina;
  "dimensioni  massime   autorizzate",  le  dimensioni   massime  per
l'utilizzazione di un veicolo  previste all'allegato I della presente
direttiva;
  "peso massimo autorizzato", il  peso massimo per l'utilizzazione di
un veicolo a pieno carico nel traffico internazionale;
  "peso  massimo   autorizzato  per   asse",  il  peso   massimo  per
l'utilizzazione nel  traffico internazionale di  un asse o  gruppo di
assi a pieno carico;
  "carico  indivisibile",  un  carico  che  non  puo',  ai  fini  del
trasporto  stradale,  essere  diviso  in due  o  piu'  carichi  senza
comportare costi  o rischi di danni  inconsiderati e che non  puo', a
causa delle sue masse o  dimensioni, essere trasportato da un veicolo
a motore,  un rimorchio,  un autotreno  o un  autoarticolato conformi
sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente direttiva;
  "tonnellata", il  peso esercitato dalla  massa di una  tonnellata e
corrispondente a 9,8 kilonewton (kN).
  Tutte le dimensioni massime autorizzate  di cui all'allegato I sono
misurate a  norma dell'allegato  I della direttiva  70/156/CEE, senza
tolleranza positiva.