Art. 2. 1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per: "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore di propulsione e circolante su strada con mezzi propri; "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione ed attrezzatura, e' adibito al trasporto di merci; "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzature, e' adibito al trasporto di merci; "veicolo combinato": un autotreno costituito da un veicolo a motore cui e' agganciato un rimorchio, oppure un autoarticolato costituito da un veicolo a motore cui e' agganciato un semirimorchio; "veicolo condizionato", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm; "autobus", qualsiasi veicolo con piu' di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, e' adibito al trasporto di persone e dei loro bagagli. Puo' avere uno o due livelli e puo' altresi' trainare un rimorchio per bagagli; "autosnodato", un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina; "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime per l'utilizzazione di un veicolo previste all'allegato I della presente direttiva; "peso massimo autorizzato", il peso massimo per l'utilizzazione di un veicolo a pieno carico nel traffico internazionale; "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo per l'utilizzazione nel traffico internazionale di un asse o gruppo di assi a pieno carico; "carico indivisibile", un carico che non puo', ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o piu' carichi senza comportare costi o rischi di danni inconsiderati e che non puo', a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente direttiva; "tonnellata", il peso esercitato dalla massa di una tonnellata e corrispondente a 9,8 kilonewton (kN). Tutte le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato I sono misurate a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, senza tolleranza positiva.