Art. 3.
  1. Uno Stato membro non puo'  rifiutare o vietare l'uso nel proprio
territorio:
  nel traffico internazionale, dei veicoli immatricolati o immessi in
circolazione in un altro Stato membro  per ragioni inerenti ai pesi e
alle dimensioni,
  nel  traffico  nazionale, di  veicoli  per  il trasporto  di  merci
immatricolati o immessi in circolazione  in un altro Stato membro per
ragioni inerenti alle dimensioni,
  se tali veicoli sono conformi  ai valori limite di cui all'allegato
I.
  Tale disposizione si applica anche se:
  a) i suddetti veicoli non  sono conformi alle prescrizioni di detto
Stato membro  riguardanti talune caratteristiche relative  ai pesi ed
alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I;
  b) l'autorita' competente dello Stato  membro in cui i veicoli sono
immatricolati  o immessi  in circolazione  ha autorizzato  limiti non
indicati  nell'art.  4,  paragrafo  1, superiori  a  quelli  previsti
nell'allegato I.
  2.  Tuttavia il  paragrafo  1, secondo  comma,  lettera a),  lascia
impregiudicato il diritto  degli Stati membri di  esigere, nel debito
rispetto della legislazione comunitaria,  che i veicoli immatricolati
o immessi  in circolazione  nel loro  territorio siano  conformi alle
loro prescrizioni  nazionali riguardanti caratteristiche  relative ai
pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I.
  3.  Nel caso  dei veicoli  condizionati, gli  Stati membri  possono
esigere  che detti  veicoli siano  muniti di  un documento  o di  una
targhetta di attestazione ATP di cui all'accordo del 1 settembre 1970
sui  trasporti  internazionali  di  derrate deperibili  e  sui  mezzi
speciali che vanno impiegati per tali trasporti.
  4.  In applicazione  del precedente  comma, i  veicoli condizionati
circolanti nel  territorio della Repubblica italiana  dovranno essere
muniti del documento o della targhetta di attestazione, ATP.