Art. 3. 1. Uno Stato membro non puo' rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio: nel traffico internazionale, dei veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni, nel traffico nazionale, di veicoli per il trasporto di merci immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti alle dimensioni, se tali veicoli sono conformi ai valori limite di cui all'allegato I. Tale disposizione si applica anche se: a) i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di detto Stato membro riguardanti talune caratteristiche relative ai pesi ed alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I; b) l'autorita' competente dello Stato membro in cui i veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti non indicati nell'art. 4, paragrafo 1, superiori a quelli previsti nell'allegato I. 2. Tuttavia il paragrafo 1, secondo comma, lettera a), lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esigere, nel debito rispetto della legislazione comunitaria, che i veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel loro territorio siano conformi alle loro prescrizioni nazionali riguardanti caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I. 3. Nel caso dei veicoli condizionati, gli Stati membri possono esigere che detti veicoli siano muniti di un documento o di una targhetta di attestazione ATP di cui all'accordo del 1 settembre 1970 sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti. 4. In applicazione del precedente comma, i veicoli condizionati circolanti nel territorio della Repubblica italiana dovranno essere muniti del documento o della targhetta di attestazione, ATP.