Art. 4. 1. Gli Stati membri non autorizzano nel loro territorio la normale circolazione dei veicoli o di veicoli combinati per il trasporto nazionale di merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4. 2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio la circolazione di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto nazionale di merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3. 3. I veicoli o i veicoli combinati che superano le dimensioni massime possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali, rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorita' competenti o in base a modalita' non discriminatorie convenute caso per caso con tali autorita' allorche' detti veicoli o veicoli combinati trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili. 4. Gli Stati membri possono autorizzare la circolazione nel loro territorio di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto di merci, che effettuano taluni attivita' di trasporto nazionale che non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, le cui dimensioni differiscono da quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4. Le attivita' di trasporto sono considerate come non pregiudicanti in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti qualora ricorra una delle circostanze di cui alle lettere a) e b): a) le attivita' di trasporto sono effettuate, nel territorio di uno Stato membro, da veicoli o veicoli combinati specializzati, in circostanze in cui esse non sono di norma effettuate da veicoli provenienti da altri Stati membri (ad esempio le attivita' legate allo sfruttamento delle foreste e all'industria forestale); b) lo Stato membro che consente attivita' di trasporto nel suo territorio mediante veicoli o veicoli combinati le cui dimensioni differiscono da quelle previste nell'allegato I, autorizza anche l'utilizzazione di veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi conformi alle dimensioni di cui all'allegato I, combinati in modo tale che si possa ottenere almeno la lunghezza di carico autorizzata in detto Stato membro affinche' qualsiasi operatore possa benificiare di pari condizioni di concorrenza (impostazione modulare). Lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua infrastruttura stradale perche' ricorra la circostanza di cui alla lettera b), puo' tuttavia vietare, sino al 31 dicembre 2003 al piu' tardi, la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale di merci, di veicoli o veicoli combinati che oltrepassano le norme nazionali vigenti per quanto concerne le dimensioni, fermo restando che la legislazione nazionale continua ad applicarsi ad ogni vettore comunitario in modo non discriminatorio. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente paragrafo. 5. Gli Stati membri possono autorizzare i veicoli o i veicoli combinati che sfruttano nuove concezioni o nuove tecnologie e che non sono conformi ad una o piu' prescrizioni della presente direttiva ad effettuare talune operazioni di trasporto locale, durante un periodo di prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione. 6. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2006 la circolazione nel loro territorio di veicoli o veicoli combinati adibiti al trasporto di merci e immatricolati o immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore della direttiva le cui dimensioni superino quelle stabilite all'allegato I punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4, a motivo di precedenti disposizioni nazionali o di metodi di misura differenti. 7. In applicazione del precedente comma i veicoli isolati o combinati, adibiti al trasporto di merci, immatricolati o immessi in circolazione in Italia prima della entrata in vigore della direttiva recepita dal presente decreto, le dimensioni dei quali superano quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4, potranno continuare a circolare nel territorio della Repubblica italiana fino al 31 dicembre del 2006.
1. Nota all'art. 4, comma 2. Le norme che regolano i pesi e le dimensioni dei veicoli e delle combinazioni di veicoli adibiti al trasporto nazionale di merci nel territorio della Repubblica italiana sono stabilite: a) all'art. 61 del Codice della strada, il cui testo qui di seguito riportato nella versione modificata dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517 convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611: "Art. 61. - 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche mobili; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'eslusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche' mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC. 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Le caratteristiche costruttive e funzionali, delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in margine di temperatura controllata (ATP) puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili. 5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei vecoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo. 6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. 7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587,500 a L. 2.350.000. Per la prosezione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 164, comma 9"; b) all'art. 216 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, il cui testo e' qui di seguito riportato nella versione modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 517: "Art. 216. - 1. La lunghezza massima di 16,50 m e' consentitta per gli autoarticolati di cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore ed semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non puo' superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni. 2. La lunghezza massima di 18,35 m non e' consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 16,65 m, misurata parallelamente all'asse lingitudinale dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelalmente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non puo' superare 18,00 m, fermo restando qunto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni. 3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, puo' determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2"; c) all'art. 217 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada qui di seguito riportato: "Art. 217. - 1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di transito su curve altimetriche della superficie stradale. 2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'art. 61 comma 4, del Codice. 3. ... 4. ...". 2. Nota all'art. 4, comma 3. Le norme che regolano nel territorio della Repubblica italiana la circolazione di veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalita' sono stabilite all'art. 10 del Codice della strada che qui di seguito si riporta: 1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 (a); 2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita': a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto al limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superari i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unita', purche' almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessa non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono esser superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisiblle (a). 3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche quello effetruato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma dei veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di container o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62 (2); f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lett. n) quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi (a). 4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessta' inerenti l'attivita' aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende (a). 6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui al comma 3, lett. d), quando, ancorche' per effetto del carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza puo' essere anterore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4; b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue ll trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4 (a). 7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che: a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61; b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali. 8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere: a) veicoli a motore isolati: due assi: 20 t; tre assi: 33 t; - quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; b) complessi di veicoli: - quattro assi: 44 t; - cinque o piu' assi: 56 t; - cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t. 9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal Regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento (a). 10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita' previste dai comma 17. L'autorizzazione e' comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di rafforzamento necessarie (a). 11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento. 12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertato non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la piu' vicina officina. 13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61. 14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone. 15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93. 16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera. 17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi compese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. 18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somm a da L. 1.175.000 a L. 4.700.000. 19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione; e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 235.000 a L. 940.000 (a); 20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagameno di una somma da L. 58.750 a L. 235.000. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. 21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazone da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (a). 22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza al limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili al sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.000 a L. 2.350.000. 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. 24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costuisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e' da uno a tre mesi. 26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (a). (1) Le disposizioni di questo articolo si applicano a decorrere dal 1 luglio 1997 (art. 3, decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517) (legge 4 dicembre 1996, n. 611). E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti, previsti dal comma 8 dello stesso art. 10. (2) V. art. 6, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, in relazione alla scorta tecnica. 3. Nota all'art. 4 comma 5. La competenza al rilascio delle autorizzazioni menzionate al comma oggetto della presente nota rientrano tra quelle generali stabilite dal Codice della strada, e cioe'; - In materia di norme costruttive la competenza e' attribuita al Ministro dei trasporti e della navigazione; - In materia di deroghe dimensionali la competenza e' attribuita al Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici (ctr. art. 216 comma 3 del regolamento di esecuzione del Codice della strada sopra riportato in nota 1).