Art. 4.
  1. Gli Stati membri non  autorizzano nel loro territorio la normale
circolazione  dei veicoli  o di  veicoli combinati  per il  trasporto
nazionale  di   merci  non  conformi  alle   caratteristiche  di  cui
all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4.
  2.  Tuttavia,  gli  Stati   membri  possono  autorizzare  nel  loro
territorio la circolazione  di veicoli o di veicoli  combinati per il
trasporto nazionale di merci non conformi alle caratteristiche di cui
all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.
  3.  I veicoli  o i  veicoli  combinati che  superano le  dimensioni
massime possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di
autorizzazioni  speciali,  rilasciate, senza  discriminazioni,  dalle
autorita'  competenti  o  in  base a  modalita'  non  discriminatorie
convenute caso per caso con  tali autorita' allorche' detti veicoli o
veicoli  combinati  trasportano  o  sono destinati  al  trasporto  di
carichi indivisibili.
  4. Gli  Stati membri possono  autorizzare la circolazione  nel loro
territorio  di veicoli  o di  veicoli combinati  per il  trasporto di
merci, che effettuano taluni attivita' di trasporto nazionale che non
pregiudicano in modo significativo  la concorrenza internazionale nel
settore  dei  trasporti, le  cui  dimensioni  differiscono da  quelle
stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4.
  Le attivita'  di trasporto sono considerate  come non pregiudicanti
in modo  significativo la concorrenza internazionale  nel settore dei
trasporti qualora ricorra  una delle circostanze di  cui alle lettere
a) e b):
  a) le attivita' di trasporto sono effettuate, nel territorio di uno
Stato  membro,  da  veicoli  o veicoli  combinati  specializzati,  in
circostanze  in cui  esse non  sono  di norma  effettuate da  veicoli
provenienti da  altri Stati  membri (ad  esempio le  attivita' legate
allo sfruttamento delle foreste e all'industria forestale);
  b)  lo Stato  membro che  consente attivita'  di trasporto  nel suo
territorio  mediante veicoli  o veicoli  combinati le  cui dimensioni
differiscono  da quelle  previste  nell'allegato  I, autorizza  anche
l'utilizzazione di veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi conformi
alle dimensioni di cui all'allegato I,  combinati in modo tale che si
possa ottenere  almeno la  lunghezza di  carico autorizzata  in detto
Stato membro affinche' qualsiasi  operatore possa benificiare di pari
condizioni di concorrenza (impostazione modulare).
  Lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua infrastruttura
stradale perche' ricorra la circostanza  di cui alla lettera b), puo'
tuttavia  vietare,  sino  al  31  dicembre 2003  al  piu'  tardi,  la
circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale di merci, di
veicoli  o  veicoli combinati  che  oltrepassano  le norme  nazionali
vigenti  per quanto  concerne le  dimensioni, fermo  restando che  la
legislazione  nazionale  continua  ad   applicarsi  ad  ogni  vettore
comunitario in modo non discriminatorio.
  Gli Stati membri informano la  Commissione delle misure adottate in
applicazione del presente paragrafo.
  5.  Gli Stati  membri possono  autorizzare  i veicoli  o i  veicoli
combinati che sfruttano nuove concezioni o nuove tecnologie e che non
sono conformi ad una o  piu' prescrizioni della presente direttiva ad
effettuare talune operazioni di  trasporto locale, durante un periodo
di prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione.
  6. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2006 la
circolazione  nel  loro territorio  di  veicoli  o veicoli  combinati
adibiti  al  trasporto   di  merci  e  immatricolati   o  immessi  in
circolazione anteriormente  all'entrata in vigore della  direttiva le
cui dimensioni  superino quelle  stabilite all'allegato I  punti 1.1,
1.2, da  1.4 a 1.8,  4.2 e 4.4,  a motivo di  precedenti disposizioni
nazionali o di metodi di misura differenti.
  7.  In  applicazione  del  precedente comma  i  veicoli  isolati  o
combinati, adibiti al trasporto di  merci, immatricolati o immessi in
circolazione in Italia prima della  entrata in vigore della direttiva
recepita  dal  presente decreto,  le  dimensioni  dei quali  superano
quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1,  1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e
4.4, potranno continuare a  circolare nel territorio della Repubblica
italiana fino al 31 dicembre del 2006.
 
           1. Nota all'art. 4, comma 2.
            Le  norme    che  regolano  i  pesi   e le dimensioni dei
          veicoli  e  delle  combinazioni  di  veicoli    adibiti  al
          trasporto   nazionale     di  merci  nel  territorio  della
          Repubblica italiana sono stabilite:
            a) all'art. 61 del Codice della strada, il cui testo  qui
          di  seguito riportato nella versione  modificata dal D.L. 4
          ottobre  1996, n. 517 convertito  dalla  legge  4  dicembre
          1996, n. 611:
            "Art. 61. - 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e
          nei  commi  successivi  del presente articolo, ogni veicolo
          compreso il suo carico deve avere:
            a)   larghezza massima   non eccedente    2,55  m;    nel
          computo    di  tale  larghezza    non    sono comprese   le
          sporgenze  dovute ai  retrovisori, purche mobili;
            b) altezza massima  non eccedente 4 m; per gli  autobus e
          i filobus destinati a servizi  pubblici di linea urbani   e
          suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e'
          consentito  che tale altezza sia di 4,30 m;
            c) lunghezza totale,  compresi gli organi di  traino, non
          eccedente 12 m,  con l'eslusione dei   semirimorchi, per  i
          veicoli  isolati. Nel computo della suddetta lunghezza  non
          sono   considerati   i  retrovisori,  purche'  mobili.  Gli
          autobus da noleggio, da gran turismo   e di  linea  possono
          essere   dotati  di    strutture  portasci  o  portabagagli
          applicate  posteriormente  a    sbalzo,  in    deroga  alla
          predetta  lunghezza massima secondo direttive stabilite con
          decreto  del  Ministero dei trasporti e della navigazione -
          Direzione generale della MCTC.
            2.  Gli autoarticolati  e gli   autosnodati non    devono
          eccedere    la  lunghezza  totale, compresi   gli organi di
          traino, di  16,50 m, sempre che siano rispettati gli  altri
          limiti  stabiliti  nel  regolamento;  gli  autosnodati    e
          filosnodati  adibiti   a   servizio   di   linea   per   il
          trasporto  di   persone destinati   a percorrere  itinerari
          prestabiliti possono raggiungere  la lunghezza  massima  di
          18   m; gli  autotreni e filotreni non  devono eccedere  la
          lunghezza massima   di 18,75    m,  in  conformita'    alle
          prescrizioni    tecniche  stabilite    dal  Ministro    dei
          trasporti e della navigazione.
            3. Le caratteristiche  costruttive  e  funzionali,  delle
          autocaravan  e  dei  caravan sono stabilite con decreto del
          Ministro dei trasporti.
            4.  La  larghezza  massima  dei  veicoli  per   trasporto
          di    merci  deperibili   in    margine   di    temperatura
          controllata   (ATP)  puo' raggiungere  il valore   di  2,60
          m,    escluse le  sporgenze dovute  ai retrovisori, purche'
          mobili.
            5.  Ai   fini   della   inscrivibilita'   in curva    dei
          vecoli    e   dei complessi   di veicoli,   il  regolamento
          stabilisce  le condizioni  da soddisfare e le modalita'  di
          controllo.
            6.  I    veicoli che per   specifiche esigenze funzionali
          superano, da soli o  compreso il   loro carico,   i  limiti
          di sagoma  stabiliti nei precedenti  commi  possono  essere
          ammessi    alla   circolazione   come veicoli o   trasporti
          eccezionali  se rispondenti alle  apposite norme  contenute
          nel regolamento.
            7.  Chiunque   circola con un veicolo  o con un complesso
          di veicoli compreso  il carico  che  supera  i limiti    di
          sagoma  stabiliti  dal presente  articolo,   salvo  che  lo
          stesso   costituisca  trasporto eccezionale, e'    soggetto
          alla  sanzione amministrativa   del pagamento di una  somma
          da  L. 587,500  a L. 2.350.000.   Per la    prosezione  del
          viaggio  si  applicano le disposizioni contenute  nell'art.
          164, comma 9";
            b) all'art. 216   del Regolamento di  esecuzione  e    di
          attuazione del Codice della strada,  il cui testo e' qui di
          seguito   riportato   nella  versione     modificata    dal
          decreto-legge   4  ottobre  1996,  n.  517 convertito dalla
          legge 4 dicembre 1996, n. 517:
            "Art. 216. - 1. La lunghezza    massima  di  16,50  m  e'
          consentitta per gli  autoarticolati  di  cui  l'avanzamento
          dell'asse    della    ralla,  misurato      orizzontalmente
          rispetto   alla    parte  posteriore    del  semirimorchio,
          risulti non  superiore a  12,00 m  e, rispetto  ad un punto
          qualsiasi  della parte anteriore ed  semirimorchio, risulti
          non  superiore a   2,04 m. Qualora  non si  verifichi anche
          una     sola   delle   condizioni,   la   lunghezza   degli
          autoarticolati  non puo' superare 15,50 m,  fermo  restando
          quanto  stabilito  in  proposito dalla  direttiva  85/3/CEE
          e successive modificazioni.
            2.    La  lunghezza    massima    di  18,35    m non   e'
          consentita per  gli autotreni ed i filotreni che presentano
          una distanza massima di 16,65  m,  misurata  parallelamente
          all'asse  lingitudinale  dell'autotreno,  tra  l'estremita'
          anteriore della  zona   di carico   dietro l'abitacolo    e
          l'estremita'   posteriore   del  rimorchio     del  veicolo
          combinato, meno la distanza  massima  di  16,00  m,  sempre
          misurata     parallelalmente     all'asse     longitudinale
          dell'autotreno,   tra l'estremita' anteriore  della zona di
          carico dietro l'abitacolo   e l'estremita'  posteriore  del
          rimorchio  del veicolo combinato. Qualora non  si verifichi
          anche una sola delle dette condizioni,  la lunghezza  degli
          autotreni  e  dei    filotreni non puo' superare   18,00 m,
          fermo    restando  qunto  stabilito    in  proposito  dalla
          direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
            3.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  decreto emesso di
          concerto con il Ministro   dei   lavori   pubblici,    puo'
          determinare     per     gli autoarticolati,    per      gli
          autotreni     e   per   i    filotreni  valori dimensionali
          diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2";
            c) all'art. 217   del Regolamento di  esecuzione  e    di
          attuazione   del   Codice   della  strada  qui  di  seguito
          riportato:
            "Art. 217.  - 1.  Ogni veicolo   a motore,   o  complesso
          di  veicoli,  compreso  il   relativo carico   deve potersi
          inscrivere in  una corona circolare    (fascia  d'ingombro)
          di raggio  esterno 12,50  m e  raggio interno  5,30 m.  Per
          i   complessi di  veicoli deve,  inoltre, essere verificata
          la condizione  di inscrizione del complesso  entro la  zona
          racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo
          trattore, nonche'  la  possibilita' di  transito  su  curve
          altimetriche  della superficie stradale.
            2.  Ai  veicoli    impiegati  per  il  trasferimento   di
          carrozzerie prive di  carico  utile, riconosciute    idonee
          per    il  trasporto    di    merci deperibili in regime di
          temperatura controllata (ATP) che soddisfano le  condizioni
          del  comma 1,   si   applica, nei   soli confronti    delle
          predette    carrozzerie,  il    limite  per    la larghezza
          massima prevista all'art. 61 comma 4, del Codice.
            3. ...
            4. ...".
           2. Nota all'art. 4, comma 3.
            Le norme che  regolano nel territorio della    Repubblica
          italiana  la  circolazione  di  veicoli    eccezionali ed i
          trasporti  in condizioni di eccezionalita'  sono  stabilite
          all'art.  10  del Codice della strada che qui di seguito si
          riporta:
            1.  E'    eccezionale  il  veicolo    che  nella  propria
          configurazione  di  marcia  superi, per specifiche esigenze
          funzionali, i limiti di  sagoma  o  massa  stabiliti  negli
          artt. 61 e 62 (a);
            2.    E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita':
            a) il  trasporto di una o   piu' cose  indivisibili  che,
          per  le  loro dimensioni,  determinano  eccedenza  rispetto
          al  limiti  di  sagoma stabiliti dall'art.   61, ma  sempre
          nel  rispetto dei limiti  di massa stabiliti  nell'art. 62;
          insieme    con  le    cose  indivisibili    possono  essere
          trasportate      anche  altre  cose     non  eccedenti  per
          dimensioni i limiti  dell'art. 61,  sempreche' non  vengano
          superari  i limiti  di massa stabiliti dall'art. 62;
            b)   il trasporto  di  blocchi  di pietre  naturali  o di
          manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e  industriali
          compresi  i  coils  e i laminati   grezzi,    eseguito  con
          veicoli  eccezionali,   fino  alla concorrenza della  massa
          complessiva      riportata   nelle   rispettive   carte  di
          circolazione e  comunque in  numero non  superiore a    tre
          unita',  purche'  almeno    un carico delle   cose indicate
          richieda  l'impiego di veicoli eccezionali  e  la  predetta
          massa  complessa non sia superiore a 40 t se  isolati ed 86
          t   se complessi; i richiamati   limiti  di  massa  possono
          esser  superati  nel  solo caso   in cui sia trasportato un
          unico pezzo indivisiblle (a).
            3.  E'    considerato  trasporto  in   condizioni      di
          eccezionalita' anche quello effetruato con veicoli:
            a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre
          la  sagoma  dei veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del
          veicolo stesso;
            b) che, pur avendo    un  carico  indivisibile  sporgente
          posteriormente  meno  di   3/10, hanno  lunghezza, compreso
          il carico,   superiore  alla  sagoma  limite  in  lunghezza
          propria di ciascuna categoria di veicoli;
            c) il cui carico indivisibile  sporge anteriormente oltre
          la sagoma del veicolo;
            d)    isolati        o   costituenti   autotreno   ovvero
          autoarticolati, purche' il carico non sporga  anteriormente
          dal semirimorchio, caratterizzati in  modo  permanente   da
          particolari    attrezzature   risultanti   dalle rispettive
          carte   di  circolazione,  destinati    esclusivamente   al
          trasporto   di  veicoli  che  eccedono  i  limiti  previsti
          dall'art. 61;
            e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati
          allestiti per  il trasporto   esclusivo   di   container  o
          casse    mobili di  tipo unificato, eccedenti le dimensioni
          stabilite  dall'art. 61 o le masse stabilite  nell'art.  62
          (2);
            f)  mezzi  d'opera definiti  all'art. 54, comma  1, lett.
          n) quando eccedono i limiti di  massa  stabiliti  dall'art.
          62;
            g)  con  carrozzeria  ad altezza variabile che effettuano
          trasporti di animali vivi (a).
            4.  Si intendono  per  cose indivisibili,  ai  fini delle
          presenti norme,  quelle per  le quali  la riduzione   delle
          dimensioni   o delle masse, entro  i limiti degli  articoli
          61  o    62,  puo'  recare    danni  o  compromettere    la
          funzionalita'    delle    cose    ovvero  pregiudicare   la
          sicurezza del trasporto.
            5.  I  veicoli eccezionali  possono   essere   utilizzati
          solo    dalle  aziende che   esercitano ai sensi   di legge
          l'attivita'    del  trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso
          proprio   per  necessta'  inerenti  l'attivita'  aziendale;
          l'immatricolazione degli  stessi veicoli   potra'  avvenire
          solo  a  nome e nella disponibilita' delle predette aziende
          (a).
            6. I trasporti  ed i veicoli eccezionali sono  soggetti a
          specifica   autorizzazione  alla  circolazione,  rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade statali e   militari  e  dalle  regioni    per    la
          rimanente    rete    viaria.   Non     sono   soggetti   ad
          autorizzazione i veicoli:
            a) di cui  al comma 3, lett. d), quando,   ancorche'  per
          effetto  del  carico  non eccedano in altezza 4,20  m e non
          eccedano in lunghezza di oltre  il    12%,  con  il  limite
          massimo  di  13,44 m   per gli autoveicoli isolati, 20,16 m
          per gli autotreni  e 17,36 m per gli  autoarticolati;  tale
          eccedenza  puo'    essere anterore   e posteriore,   oppure
          soltanto posteriore, per i veicoli  isolati  o  costituenti
          autotreno,  e  soltanto posteriore per  gli autoarticolati,
          a condizione  che chi  esegue il trasporto verifichi    che
          nel    percorso  siano   comprese esclusivamente strade   o
          tratti  di   strada  aventi  le  caratteristiche   indicate
          nell'art. 167, comma 4;
            b)  di  cui  al comma 3, lettera  e) e lettera g), quando
          non eccedano l'altezza di   4,30 m con   il carico    e  le
          altre    dimensioni  stabilite  dall'art.  61  o  le  masse
          stabilite  dall'art. 62, a condizione che chi  esegue    ll
          trasporto   verifichi   che  nel  percorso  siano  comprese
          esclusivamente strade   o tratti   di  strada  aventi    le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4 (a).
            7.  I  veicoli  di cui all'art.  54, comma 1, lettera n),
          classificati mezzi d'opera   e che eccedono   i  limiti  di
          massa    stabiliti nell'art.  62,  non   sono  soggetti  ad
          autorizzazione   alla  circolazione  a condizione che:
            a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8  e
          comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
            b)  circolino  nelle    strade o in tratti di  strade che
          nell'archivio di cui  all'art. 226  risultino  transitabili
          per detti  mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma
          4 dello stesso art. 226;
            c)  da  parte  di chi esegue  il trasporto sia verificato
          che lungo il percorso non  esistano limitazioni di    massa
          totale  a pieno  carico o per asse segnalate dai prescritti
          cartelli;
            d)  per essi   sia stato   corrisposto l'indennizzo    di
          usura  di cui all'art. 34.
            Qualora  non  siano rispettate le  condizioni di cui alle
          lettere a), b) e c) i suddetti    mezzi  devono  richiedere
          l'apposita  autorizzazione  prevista  per  tutti  gli altri
          trasporti eccezionali.
            8. La massa   massima complessiva a  pieno  carico    dei
          mezzi  d'opera,  purche' l'asse piu' caricato non superi le
          13 t, non puo' eccedere:
               a) veicoli a motore isolati:
               due assi: 20 t;
               tre assi: 33 t;
            -  quattro  o  piu'  assi,   con   due   assi   anteriori
          direzionali: 40 t;
               b) complessi di veicoli:
            - quattro assi: 44 t;
            - cinque o piu' assi: 56 t;
            -   cinque   o   piu'   assi,   per   il   trasporto   di
          calcestruzzo  in betoniera: 54 t.
            9.  L'autorizzazione e'  rilasciata o  volta per  volta o
          per piu' transiti o  per determinati periodi  di tempo  nei
          limiti    della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia  stradale o  tecnica, secondo le  modalita' e   nei
          casi  stabiliti   dal   Regolamento. Qualora  sia  prevista
          la scorta  della polizia stradale, questa ove le condizioni
          di traffico e la sicurezza stradale lo    consentano,  puo'
          autorizzare  l'impresa    ad avvalersi, in sua vece,  della
          scorta tecnica,    secondo  le  modalita'    stabilite  dal
          Regolamento (a).
            10.  L'autorizzazione   puo' essere data solo  quando sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali,  con  la  stabilita'  dei  manufatti   e con   la
          sicurezza della  circolazione. In   essa sono  indicate  le
          prescrizioni  nei  riguardi della sicurezza stradale. Se il
          trasporto  eccezionale e'  causa di  maggiore usura   della
          strada      in  relazione  al    tipo  di    veicolo,  alla
          distribuzione del  carico sugli assi e al  periodo di tempo
          o   al numero dei  transiti  per    i  quali  e'  richiesta
          l'autorizzazione,     deve  altresi'   essere   determinato
          l'ammontare     dell'indennizzo,     dovuto        all'ente
          proprietario   della strada, con le  modalita' previste dai
          comma   17. L'autorizzazione  e'  comunque  subordinata  al
          pagamento  delle spese relative agli eventuali accertamenti
          tecnici  preventivi e   alla organizzazione   del  traffico
          eventualmente      necessaria  per     l'effettuazione  del
          trasporto nonche' alle opere  di  rafforzamento  necessarie
          (a).
            11.     L'autorizzazione  alla    circolazione    non  e'
          prescritta per  i veicoli eccezionali di  cui  al  comma  1
          quando  circolano  senza  superare  nessuno    dei   limiti
          stabiliti   dagli    articoli  61    e    62    e    quando
          garantiscono  il   rispetto della   iscrizione nella fascia
          di ingombro prevista dal regolamento.
            12.   Non   costituisce    trasporto    eccezionale,    e
          pertato   non  e' soggetto alla relativa autorizzazione, il
          traino di veicoli in  avaria  non    eccedenti    i  limiti
          dimensionali   e  di massa  stabiliti  dagli articoli  61 o
          62, quando   tale   traino sia   effettuato  con    veicoli
          rispondenti      alle   caratteristiche      costruttive  e
          funzionali indicate nel  regolamento  e sia   limitato   al
          solo  itinerario   necessario  a raggiungere la piu' vicina
          officina.
            13.  Non  costituisce  altresi'   trasporto   eccezionale
          l'autoarticolato  il  cui  semirimorchio  e'  allestito con
          gruppo frigorifero autorizzato, sporgente  anteriormente  a
          sbalzo,  a  condizione  che    il  complesso  non ecceda le
          dimensioni stabilite dall'art. 61.
            14.  I    veicoli per il   trasporto di   persone che per
          specificate e giustificate esigenze    funzionali  superino
          le dimensioni o  le masse stabilite dagli articoli  61 o 62
          sono  compresi  tra    i  veicoli  di cui al   comma 1.   I
          predetti   veicoli,   qualora utilizzino   i  sistemi    di
          propulsione   ad   alimentazione   elettrica,  sono  esenti
          dal  titolo autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza
          in lunghezza rispetto all'art.   61  dovuta    all'asta  di
          presa   di      corrente   in      posizione   di   riposo.
          L'immatricolazione,   ove   ricorra,   e   l'autorizzazione
          all'impiego potranno  avvenire    solo  a  nome  e    nella
          disponibilita'  di  imprese  autorizzate  ad  effettuare il
          trasporto di persone.
            15. L'autorizzazione non  puo'  essere  accordata  per  i
          motoveicoli ed e'  comunque vincolata  ai limiti  di  massa
          e   alle prescrizioni  di esercizio indicate nella carta di
          circolazione prevista dall'art. 93.
            16. Nel regolamento  sono  stabilite  le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali  dei  veicoli   eccezionali e di
          quelli  adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
          d'opera.
            17. Nel  regolamento sono   stabilite le   modalita'  per
          il  rilascio  delle  autorizzazioni  per l'esecuzione   dei
          trasporti eccezionali, ivi compese le eventuali tolleranze,
          l'ammontare   dell'indennizzo   nel   caso   di   trasporto
          eccezionale  per  massa,    e i criteri per  la imposizione
          della scorta tecnica o della  scorta  della  polizia  della
          strada.
            18.  Chiunque,  senza  aver    ottenuto l'autorizzazione,
          esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi  2,
          3  e  7,  ovvero  circoli con uno dei   veicoli eccezionali
          indicati    nel  comma  1,  e'    soggetto  alla   sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somm a da L. 1.175.000
          a L. 4.700.000.
            19.   Chiunque esegua    trasporti  eccezionali    ovvero
          circoli    con un veicolo   eccezionale,  senza   osservare
          le    prescrizioni    stabilite  nell'autorizzazione;    e'
          soggetto   alla   sanzione amministrativa  del pagamento di
          una somma da L. 235.000 a L. 940.000 (a);
            20.  Chiunque,  avendola  ottenuta,  circoli senza  avere
          con  se' l'autorizzazione  e'    soggetto   alla   sanzione
          amministrativa   del pagameno di  una somma da L.  58.750 a
          L. 235.000.   Il  viaggio  potra'  proseguire    solo  dopo
          l'esibizione      dell'autorizzazione;  questa    non  sana
          l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
            21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di  cose
          diverse  da quelle previste nell'art.  54, comma 1, lettera
          n),  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da L. 587.500 a L.   2.350.000,     e     alla
          sanzione   amministrativa    accessoria   della sospensione
          della carta di circolazone da uno a sei mesi. La  carta  di
          circolazione  e' ritirata immediatamente  da chi accerta la
          violazione  e  trasmessa,     senza  ritardo,   all'ufficio
          provinciale    della  Direzione  generale  della   MCTC che
          adottera'  il  provvedimento   di sospensione.  Alla  terza
          violazione,  accertata in  un periodo  di cinque   anni,  e
          disposta  la  revoca,   sulla carta di circolazione,  della
          qualifica di mezzo d'opera (a).
            22. Chiunque transita  con un mezzo d'opera in  eccedenza
          al limiti di massa stabiliti  nell'art. 62 sulle  strade  e
          sulle  autostrade  non  percorribili  al sensi del presente
          articolo e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa    del
          pagamento    di    una    somma  da   L.   587.000   a   L.
          2.350.000.
            23. Le  sanzioni amministrative  pecuniarie previste  nei
          commi  18, 19, 21  e 22 si applicano  sia al conducente che
          al proprietario del veicolo,   nonche'    al    committente
          quando   si   tratta   di  trasporto eseguito per suo conto
          esclusivo.
            24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei
          commi  18,  19,    21  e     22  consegue     la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di guida del conducente per    un  periodo  da  quindici  a
          sessanta  giorni,   nonche' la  sospensione della  carta di
          circolazione del veicolo  da uno a sei mesi,  secondo    le
          norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
            25.  Nelle  ipotesi di violazione dei  commi 18, 19, 21 e
          22 l'agente  accertatore  intima  al  conducente  di    non
          proseguire   il   viaggio   fino   a  che  non  sia  munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme  ed alle  cautele stabilite nell'autorizzazione; egli
          deve, quando la   sosta  nel  luogo    in  cui    e'  stata
          accertata      la  violazione  costuisce  intralcio    alla
          circolazione,  provvedere a che  il veicolo sia condotto in
          un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
          e' fatta  menzione nel  verbale di  contestazione.  Durante
          la  sosta  la  responsabilita' del veicolo   e del relativo
          carico rimane al conducente.  Se  le  disposizioni     come
          sopra    impartite    non    sono  osservate,   la sanzione
          amministrativa accessoria  della sospensione della  patente
          e' da uno a tre mesi.
            26.  Le    disposizioni  del   presente articolo   non si
          applicano  alle  macchine  agricole  eccezionali  e    alle
          macchine operatrici eccezionali (a).
            (1)  Le  disposizioni  di  questo articolo si applicano a
          decorrere dal  1  luglio  1997  (art.  3,  decreto-legge  4
          ottobre  1996,  n.  517) (legge 4 dicembre  1996,  n. 611).
          E'  comunque  consentita l'approvazione   e  l'omologazione
          dei  mezzi  d'opera  secondo i limiti, previsti dal comma 8
          dello stesso art. 10.
            (2) V. art. 6, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, in
          relazione alla scorta tecnica.
           3. Nota all'art. 4 comma 5.
            La  competenza  al   rilascio      delle   autorizzazioni
          menzionate  al comma oggetto della  presente nota rientrano
          tra  quelle generali stabilite dal Codice della  strada,  e
          cioe';
            -  In    materia  di norme   costruttive la competenza e'
          attribuita al Ministro dei trasporti e della navigazione;
            - In materia di deroghe  dimensionali  la  competenza  e'
          attribuita   al  Ministro    dei    trasporti    e    della
          navigazione  di   concerto   con   il Ministro  dei  lavori
          pubblici  (ctr.  art.  216  comma    3  del  regolamento di
          esecuzione del Codice della strada sopra riportato in  nota
          1).