Art. 5.
  1. Fatto salvo il disposto dell'art. 4, paragrafo 6:
  a)  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  3,  gli  autoarticolati
immessi in  circolazione anteriormente al  1 gennaio 1991, e  che non
sono  conformi  alle   disposizioni  di  cui  ai  punti   1.6  e  4.4
dell'allegato I, si  considerano conformi a tali  disposizioni se non
superano la lunghezza totale di 15,50 m;
  b)  ai  fini dell'applicazione  dell'art.  3  gli autotreni  i  cui
veicoli a  motore sono  immessi in  circolazione anteriormente  al 31
dicembre 1991  e che, non sono  conformi alle disposizioni di  cui ai
punti 1.7 e 1.8 dell'allegato I sono considerati, fino al 31 dicembre
1998,  conformi a  tali  disposizioni se  non  superano la  lunghezza
totale di 18,00 m.