Art. 5. 1. Fatto salvo il disposto dell'art. 4, paragrafo 6: a) ai fini dell'applicazione dell'art. 3, gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1 gennaio 1991, e che non sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1.6 e 4.4 dell'allegato I, si considerano conformi a tali disposizioni se non superano la lunghezza totale di 15,50 m; b) ai fini dell'applicazione dell'art. 3 gli autotreni i cui veicoli a motore sono immessi in circolazione anteriormente al 31 dicembre 1991 e che, non sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8 dell'allegato I sono considerati, fino al 31 dicembre 1998, conformi a tali disposizioni se non superano la lunghezza totale di 18,00 m.