Art. 6. 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i veicoli di cui all'articolo 1, conformi, alla presente direttiva, siano muniti di una delle prove indicati alle lettere a), b) e c): a) una combinazione delle due targhette seguenti: la "targhetta del costruttore", redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE; la targhetta relativa alle dimensioni conformi all'allegato III, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE; b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a); c) un documento unico rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro nel quale il veicolo e' immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sara' conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto. 2. Qualora le caratteristiche del veicolo non corrispondano piu' a quelle indicate sulla prova di conformita', lo Stato membro in cui il veicolo e' immatricolato prende le misure necessarie ad assicurare la modifica della prova di conformita'. 3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dagli Stati membri come prova della conformita' dei veicoli prevista dalla presente direttiva. 4. I veicoli muniti di una prova di conformita' possono essere sottoposti a: controlli a campione per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi; controlli solo in caso di sospetto di non conformita' alla presente direttiva, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni. 5. La colonna centrale della prova di conformita' relativa ai pesi indica, se del caso, i valori comunitari in materia di pesi applicabili al veicolo in questione. Per i veicoli mensionati all'allegato I punto 2.2.2, lettera c), la menzione "44 t" e' scritta tra parentesi sotto il peso massimo autorizzato del veicolo combinato. 6. Ogni Stato membro puo' decidere, per qualsiasi veicolo immatricolato o immesso in circolazione sul proprio territorio che i pesi massimi autorizzati dalla propria legislazione nazionale siano indicati nella prova di conformita' nella colonna di sinistra e che i pesi tecnicamente ammissibili siano indicati nella colonna di destra. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione emanera' le disposizioni necessarie per la applicazione del presente articolo.
4. Nota all'art. 6 comma 7. Le disposizioni in vigore sono riportate nelle circolari: - circolare n. 94/97 del 17 settembre 1997; - circolare n. 118/97 del 6 novembre 1997; - circolare n. 128/97 del 3 dicembre 1997; MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 CIRCOLARE N. 94/97 Prot. n. 2422/4322 (C1) - D.C. IV n. A046 Roma, 17 settembre 1997 Oggetto: Applicazione direttiva n. 96/53/CE. Pesi e dimensioni nel traffico intercomunitario. Prova di conformita'. Premesse: La Direttiva n. 96/53/CE del 25 luglio 1996 (1), in corso di recepimento in Italia e che entrera' in vigore il prossimo 17 settembre 1997, stabilisce per taluni veicoli a motore e rimorchi, nonche' per iloro complessi (autotreni, autoarticolati ed autosnodati) che circolano nella Comunita', le dimensioni e le masse massime autorizzate nel traffico intercomunitario. In ogni Stato membro della Comunita' i veicoli ivi immatricolati in base alla normativa nazionale possono circolare successivamente alla data del 17 settembre p.v. anche se le masse e/o le dimensioni sono superiori a quelle ammesse dalla citata Direttiva n. 96/53/CE (1); essi pero', per circolare in altro o altri Stati membri della CE devono rientrare nei limiti stabiliti dalla citata direttiva. Se la legislazione nazionale prevede valori massimi inferiori e per tali valori il veicolo risulta immatricolato, detti valori devono essere rispettati anche nel traffico internazionale. Le dimensioni e le masse massime consentite dalla CE e applicabili ai veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria 03 e 04 sono quelle riportate nell'allegato I alla Direttiva n. 96/53/CE (1) e che si allegano alla presente. Prova di conformita'. Per dimostrare la conformita' alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie ogni veicolo deve essere munito di una prova di conformita' che puo' consistere in: a) una combinazione delle due targhette seguenti: - la "targhetta del costruttore", redatta e apposta conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2); - la targhetta relativa alle dimensioni conformi all'allegato III alla Direttiva n. 96/53/CE (1), redatta e apposta conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2); b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2), contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a); c) un documento unico rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro nel quale il veicolo e' immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sara' conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto. Al riguardo del punto c), in occasione della entrata in vigore della Direttiva n. 86/364/CEE (3), questa sede ebbe a diramare la circolare n. 91/87 del 25 maggio 1987 (4) con la quale si dettavano disposizioni per il rilascio all'utenza della prova di conformita' in questione. Tenuto conto delle variazioni intervenute nel frattempo, si aggiornano qui di seguito dette disposizioni, rammentando che la Direttiva n. 96/53/CE (1) non detta norme costruttive bensi' norme relative alla circolazione intercomunitaria. Prova di conformita' documentale. Nel caso attualmente generalizzato di veicoli sprovvisti di targhette come precisato ai precedenti punti a) e b), gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile per ottenere, quale prova di conformita' prescritta per trasporti intercomunitari con autoveicoli e loro rimorchi cosi' come specificati nell'ultimo periodo del precedente paragrafo " Premesse ", il documento unico - di cui si allega un facsimile del modello - previsto dalla Direttiva n. 96/53/CE (1); Per ottenere detto documento dovranno fare richiesta utilizzando il modello MC 2119 e allegando - per ogni veicolo - le attestazioni dei versamenti previsti alla tariffa 3.1. Un funzionario tecnico effettuera' - di norma in giornata per le richieste inoltrate con carattere di urgenza ai sensi del settimo comma dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1 dicembre 1986 (5) ed applicando la relativa maggiorazione - le necessarie verifiche. Lo stesso funzionario inserisce la copia del documento nel modello MC 2119 da archiviare con le pratiche giornaliere. Non e' prevista la possibilita' di emissione di duplicato o di aggiornamento del documento in questione, ma soltanto quella, se necessario, di un nuovo rilascio. Per la compilazione del modello "Prova di conformita'" si rinvia alla consultazione dell'allegato foglio di istruzioni nonche' ove ricorra, alla Direttiva n. 96/53/CE (1) che pure si allega alla presente. Il direttore generale: Berruti Allegato alla circolare n. 94/97 del 17 settembre 1997 come sostituito dall'allegato della circolare 128/97 del 3 dicembre 1997 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PROVA DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA N. 96/53/CE 1. Generalita': il documento deve essere integralmente compilato e firmato dal funzionario estensore barrando le righe non utilizzate. 2. Nome costruttore: corrisponde alla voce "fabbrica" presente nella carta di circolazione e nei modelli DGM 405 ed e' altresi' rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati. 3. Numero identificazione veicolo: Corrisponde alla voce "n. di telaio" presente nella carta di circolazione ed e' altresi' rilevabile dalla targheffa CEE per i veicoli che ne sono dotati o dalla punzonatura del veicolo. 4. Masse limiti, massa complessiva, massa complessiva della combinazione: 4.1 Ammesse in Italia: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta' CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dall'articolo 62 del Codice della strada. 4.2 Ammesse in CE: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dalla Direttiva n. 96/53/CEE. 4.3 Tecnicamente ammesse: compilare la colonna solo se i valori sono superiori a quelli del punto 4.1 (masse limiti ammesse in Italia). 5. Lunghezza e larghezza: I valori sono rilevabili dalla carta di circolazione. 6. Dato per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato: Per i veicoli trattori si tratta della distanza tra la parte anteriore del veicolo a motore ed il centro del dispositivo di aggancio (gancio di traino o ralla). Tale distanza viene denominata "a". Nei trattori per semirimorchi la misura si puo' controllare sommando allo sbalzo anteriore il passo e sottraendo l'avanzamento ralla. Per i veicoli rimorchiati e' la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del dispositivo di aggancio (occhione del timone o perno di articolazione). Tale distanza viene denominata "b". Nei semirimorchi la misura si puo' controllare sul DGM 405 sottraendo lo sbalzo anteriore alla lunghezza totale. Nei rimorchi la misura si puo' controllare dal DGM 405 sottraendo alla lunghezza totale l'ingombro anteriore dell'occhione, se riportato. Stemma della Repubblica italiana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| MARCA OPERATIVA TARGA MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE PROVA DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 96/53/CE Nome del Costruttore: ............................................... Numero di identificazione del veicolo: .............................. Masse limiti: Ammesse in Italia Ammesse in CE Tecnicamente ammesse (*) 1 asse .............. kg .......... kg ........ kg 2 asse .............. kg .......... kg ........ kg 3 asse .............. kg .......... kg ........ kg 4 asse .............. kg .......... kg ........ kg Massa complessiva .............. kg .......... kg ........ kg Massa complessiva della combinazione .............. kg .......... kg ........ kg Lunghezza (L): ..................... m Larghezza (W): ..................... m Dato per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato (...(**)): ...............................m per il Direttore dell'Ufficio Provinciale ........................ Localita' e data ............. TIMBRO D'UFFICIO ___________________ | Imposta di bollo | | assolta mediante | | versamento in c/c | | postale ai sensi | (*) Compilare solo se previste dal | dell'art. 7 della | costruttore. | legge 18-10-78, | (**) a oppure b secondo il caso che | n. 625. | ricorre |___________________| MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 CIRCOLARE N. 118/97 Prot. n. 2800/4322 (C1) - D.C. IV n. A059 Roma, 6 novembre 1997 Oggetto: Applicazione direttiva n. 96/53/CE relativa ai pesi e dimensioni nel traffico comunitario. Prova di conformita' documentale. A seguito di numerose segnalazioni pervenute circa le difficolta' incontrate per il rilascio da parte degli uffici provinciali del documento comprovante la conformita' degli autoveicoli e rimorchi per trasporti intercomunitari previsto dalla direttiva n. 96/53/CE (1), si forniscono ulteriori istruzioni a completamento di quelle impartite con precedente circolare D.G. n. 94/97 del 17 settembre 1997 (2). Si precisa che, qualora i dati necessari alla compilazione del modello previsto dalla norma comunitaria possano essere desunti dalla carta di circolazione o dal modello DGM 405, non si dovra' procedere alla visita e prova del veicolo e le attestazioni dei versamenti da allegare alla richiesta di rilascio del documento saranno quelli previsti alla tariffa 2.1. In tutti gli altri casi in cui non sia possibile desumere per via documentale tutti i dati, si procedera' come gia' previsto nella citata circolare n. 94/97 (2) alla visita e prova del veicolo, effettuando direttamente le misurazioni della lunghezza e larghezza e verificando che i dati ponderali rilevati dalle targhette poste sui veicoli siano conformi a quelli riportati sui documenti di circolazione. Il direttore generale: Berruti MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 CIRCOLARE N. 128/97 Prot. n. 3030/4317 (C1) - D.C. IV n. A063 Roma, 3 dicembre 1997 Oggetto: Applicazione direttiva n. 96/53/CE relativa ai pesi e dimensioni nel traffico comunitario. Ulteriori chiarimenti per il rilascio della prova di conformita' documentale. Su richiesta delle Associazioni del settore e' emersa la necessita' di ulteriori chiarimenti, oltre a quelli gia' forniti con la precedente circolare D.G. n. 118/97 del 6 novembre 1997 (1). Cio' al fine di agevolare, per quanto possibile, il rilascio da parte degli uffici provinciali del documento attestante la prova di conformita' alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie di cui devono essere muniti, a partire dal 17 settembre 1997, i veicoli impiegati nel traffico comunitario. Si precisa, innanzitutto che il documento in questione riguarda il singolo veicolo e non il complesso veicolare; pertanto, sia la lunghezza (L) che la larghezza (W) sono quelle riportate nella carta di circolazione di ciascun veicolo. Per quanto concerne i dati ponderali, per le masse ammesse in Italia non si e' ritenuto di dover fare riferimento anche all'art. 10 del C.d.S. (2); le masse tecnicamente ammesse sono quelle previste in sede di omologazione o di approvazione del veicolo, e figurano nel DGM 405 e eventualmente nella colonna di destra della targhetta CE. Nella maggioranza dei casi, i dati necessari alla compilazione della prova di conformita' si ricavano per via documentale. Andra' applicata la tariffa 2.3. Possono, tuttavia, verificarsi casi in cui non sia possibile rilevare dalla documentazione il dato necessario per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato. In particolare, per i veicoli trattori la distanza tra la parte anteriore del veicolo ed il centro del gancio di traino o della ralla, e per i rimorchi la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del timone possono non essere stati riportati sui rispettivi DGM. In questi casi, sara' necessario procedere alla rilevazione diretta di tali distanze sul veicolo. Si applichera' la tariffa 3.1. Si allega alla presente circolare un nuovo modello della "Prova di conformita'" ed un nuovo foglio di istruzioni, che sostituiscono quelli gia' inviati in allegato alla precedente circolare D.G. n. 94/97 del 17 settembre 1997 (3). Il direttore generale: Berruti