Art. 6.
  1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che
i veicoli di  cui all'articolo 1, conformi,  alla presente direttiva,
siano muniti di una delle prove indicati alle lettere a), b) e c):
  a) una combinazione delle due targhette seguenti:
  la  "targhetta del  costruttore", redatta  e apposta  conformemente
alla direttiva 76/114/CEE;
  la targhetta  relativa alle  dimensioni conformi  all'allegato III,
redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;
  b)  una  targhetta  unica,  redatta e  apposta  conformemente  alla
direttiva 76/114/CEE, contenente le  informazioni delle due targhette
menzionate alla lettera a);
  c) un  documento unico  rilasciato dall'autorita'  competente dello
Stato  membro nel  quale il  veicolo  e' immatricolato  o immesso  in
circolazione. Tale  documento deve contenere rubriche  e informazioni
uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a).
Esso sara' conservato in luogo  facilmente accessibile al controllo e
sufficientemente protetto.
  2. Qualora le caratteristiche del  veicolo non corrispondano piu' a
quelle indicate sulla prova di conformita', lo Stato membro in cui il
veicolo e' immatricolato prende le misure necessarie ad assicurare la
modifica della prova di conformita'.
  3.  Le  targhette  e  i  documenti  di  cui  al  paragrafo  1  sono
riconosciuti  dagli Stati  membri  come prova  della conformita'  dei
veicoli prevista dalla presente direttiva.
  4.  I veicoli  muniti di  una prova  di conformita'  possono essere
sottoposti a:
  controlli a campione  per quanto riguarda le  norme comuni relative
ai pesi;
  controlli solo in caso di sospetto di non conformita' alla presente
direttiva,  per  quanto  riguarda   le  norme  comuni  relative  alle
dimensioni.
  5. La colonna centrale della  prova di conformita' relativa ai pesi
indica,  se  del  caso,  i  valori  comunitari  in  materia  di  pesi
applicabili  al  veicolo  in  questione.  Per  i  veicoli  mensionati
all'allegato I punto 2.2.2, lettera c), la menzione "44 t" e' scritta
tra  parentesi   sotto  il  peso  massimo   autorizzato  del  veicolo
combinato.
  6.  Ogni   Stato  membro  puo'  decidere,   per  qualsiasi  veicolo
immatricolato o immesso in circolazione  sul proprio territorio che i
pesi massimi  autorizzati dalla propria legislazione  nazionale siano
indicati nella prova di conformita' nella colonna di sinistra e che i
pesi tecnicamente ammissibili siano indicati nella colonna di destra.
  7. Entro  sei mesi  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
decreto, il Ministero  dei trasporti e della  navigazione emanera' le
disposizioni necessarie per la applicazione del presente articolo.
 
           4. Nota all'art. 6 comma 7.
            Le disposizioni in vigore sono riportate nelle circolari:
             - circolare n. 94/97 del 17 settembre 1997;
             - circolare n. 118/97 del 6 novembre 1997;
             - circolare n. 128/97 del 3 dicembre 1997;
                  MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                          DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
                        IV Direzione Centrale - Div. 43
                              CIRCOLARE N. 94/97
          Prot. n. 2422/4322 (C1) - D.C. IV n. A046
                                              Roma, 17 settembre 1997
            Oggetto:  Applicazione  direttiva  n.    96/53/CE. Pesi e
          dimensioni  nel   traffico   intercomunitario.   Prova   di
          conformita'.
          Premesse:
            La  Direttiva n.  96/53/CE  del 25  luglio 1996  (1),  in
          corso    di recepimento   in   Italia e   che  entrera'  in
          vigore il  prossimo   17 settembre 1997,    stabilisce  per
          taluni  veicoli a motore  e rimorchi, nonche'   per   iloro
          complessi    (autotreni,   autoarticolati   ed autosnodati)
          che circolano nella Comunita',   le dimensioni e  le  masse
          massime autorizzate nel traffico intercomunitario.
            In  ogni  Stato  membro  della  Comunita'  i  veicoli ivi
          immatricolati in base alla  normativa  nazionale    possono
          circolare  successivamente alla data del 17  settembre p.v.
          anche se le masse   e/o  le  dimensioni  sono  superiori  a
          quelle  ammesse  dalla   citata Direttiva n.  96/53/CE (1);
          essi pero',  per circolare  in altro  o altri  Stati membri
          della CE devono rientrare nei limiti stabiliti dalla citata
          direttiva.
            Se  la  legislazione  nazionale  prevede  valori  massimi
          inferiori   e   per  tali    valori  il    veicolo  risulta
          immatricolato, detti  valori devono essere rispettati anche
          nel traffico internazionale.
            Le dimensioni e le masse  massime consentite dalla  CE  e
          applicabili ai veicoli  a motore  delle categorie  M2, M3 e
          N2 e  N3 e  dei loro rimorchi della categoria 03 e  04 sono
          quelle riportate nell'allegato I alla Direttiva n. 96/53/CE
          (1) e che si allegano alla presente.
          Prova di conformita'.
            Per  dimostrare    la  conformita'  alle  caratteristiche
          dimensionali e  ponderali  comunitarie  ogni  veicolo  deve
          essere   munito  di  una  prova  di  conformita'  che  puo'
          consistere in:
            a) una combinazione delle due targhette seguenti:
            - la   "targhetta del costruttore", redatta    e  apposta
          conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2);
            -  la    targhetta  relativa  alle  dimensioni   conformi
          all'allegato III alla Direttiva n. 96/53/CE (1),  redatta e
          apposta conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2);
            b)    una    targhetta    unica,    redatta  e    apposta
          conformemente     alla  Direttiva    n.  76/114/CEE    (2),
          contenente  le informazioni  delle due targhette menzionate
          alla lettera a);
            c)  un    documento  unico    rilasciato   dall'autorita'
          competente  dello Stato   membro nel  quale il  veicolo  e'
          immatricolato  o immesso  in circolazione. Tale   documento
          deve  contenere  rubriche    e informazioni uguali a quelle
          figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a).  Esso
          sara'  conservato  in  luogo    facilmente  accessibile  al
          controllo e sufficientemente protetto.
            Al  riguardo del  punto c),  in occasione  della  entrata
          in  vigore della Direttiva  n. 86/364/CEE  (3), questa sede
          ebbe a  diramare la circolare n. 91/87  del 25 maggio  1987
          (4) con  la quale si dettavano disposizioni per il rilascio
          all'utenza della prova di conformita' in questione.
            Tenuto    conto   delle   variazioni    intervenute   nel
          frattempo,    si  aggiornano    qui  di    seguito    dette
          disposizioni,    rammentando che  la Direttiva n.  96/53/CE
          (1) non   detta norme costruttive   bensi'  norme  relative
          alla circolazione intercomunitaria.
          Prova di conformita' documentale.
            Nel    caso   attualmente   generalizzato    di   veicoli
          sprovvisti  di targhette come precisato ai precedenti punti
          a) e b), gli interessati dovranno  rivolgersi  agli  Uffici
          provinciali  della  Motorizzazione civile   per   ottenere,
          quale    prova di   conformita'   prescritta  per trasporti
          intercomunitari con autoveicoli  e loro rimorchi cosi' come
          specificati nell'ultimo  periodo del  precedente  paragrafo
          "  Premesse  ",  il documento unico   - di cui si allega un
          facsimile  del  modello  -  previsto  dalla  Direttiva   n.
          96/53/CE (1);
            Per  ottenere  detto  documento  dovranno  fare richiesta
          utilizzando il modello MC 2119 e  allegando  -    per  ogni
          veicolo  -  le  attestazioni  dei  versamenti previsti alla
          tariffa 3.1.
            Un funzionario   tecnico  effettuera'  -    di  norma  in
          giornata    per  le richieste inoltrate   con carattere  di
          urgenza  ai sensi  del settimo comma dell'articolo 19 della
          legge n.   870 del 1 dicembre 1986  (5)  ed  applicando  la
          relativa maggiorazione - le necessarie verifiche.
            Lo  stesso  funzionario inserisce la  copia del documento
          nel  modello  MC  2119  da  archiviare  con   le   pratiche
          giornaliere.
            Non    e'  prevista   la possibilita'   di emissione   di
          duplicato    o  di  aggiornamento    del  documento      in
          questione, ma  soltanto quella,  se necessario, di un nuovo
          rilascio.
            Per  la  compilazione del modello  "Prova di conformita'"
          si rinvia alla   consultazione  dell'allegato    foglio  di
          istruzioni  nonche'    ove  ricorra,    alla Direttiva   n.
          96/53/CE  (1)  che pure  si allega  alla presente.
                                       Il direttore generale: Berruti
                                  Allegato alla  circolare  n.  94/97
                                  del   17   settembre   1997    come
                                  sostituito    dall'allegato   della
                                  circolare  128/97  del  3  dicembre
                                  1997
                  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PROVA
                   DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA N. 96/53/CE
            1.  Generalita':  il documento  deve essere integralmente
          compilato e firmato dal funzionario estensore  barrando  le
          righe non utilizzate.
            2.  Nome costruttore:  corrisponde  alla  voce "fabbrica"
          presente  nella carta   di circolazione  e nei  modelli DGM
          405 ed  e' altresi' rilevabile dalla targhetta  CEE  per  i
          veicoli che ne sono dotati.
            3.    Numero identificazione   veicolo: Corrisponde  alla
          voce   "n. di telaio"    presente      nella    carta    di
          circolazione   ed  e'  altresi' rilevabile dalla  targheffa
          CEE per  i veicoli  che ne sono  dotati o dalla punzonatura
          del veicolo.
            4.    Masse    limiti,    massa      complessiva,   massa
          complessiva  della combinazione:
            4.1  Ammesse  in  Italia:   i   valori   da   considerare
          sono   quelli risultanti  dal  DGM  405  o  dalla carta  di
          circolazione  o  dalla targhetta' CEE del veicolo; in  ogni
          caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti
          dall'articolo 62 del Codice della strada.
            4.2 Ammesse in  CE: i valori da considerare  sono  quelli
          risultanti  dal  DGM  405   o dalla carta di circolazione o
          dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni   caso non  devono
          essere   superiori     ai  valori  massimi  previsti  dalla
          Direttiva n. 96/53/CEE.
            4.3 Tecnicamente  ammesse: compilare  la colonna  solo se
          i valori sono  superiori a  quelli  del  punto 4.1   (masse
          limiti ammesse  in Italia).
            5.  Lunghezza  e    larghezza:  I  valori sono rilevabili
          dalla carta di circolazione.
            6. Dato per  la misurazione della lunghezza  del  veicolo
          combinato:   Per   i   veicoli   trattori  si  tratta della
          distanza  tra  la  parte anteriore  del veicolo  a   motore
          ed  il    centro   del dispositivo   di aggancio (gancio di
          traino o ralla). Tale  distanza viene denominata "a".   Nei
          trattori  per semirimorchi  la misura  si puo'  controllare
          sommando  allo    sbalzo anteriore   il passo e  sottraendo
          l'avanzamento ralla.
            Per i  veicoli rimorchiati e'  la distanza tra la   parte
          posteriore  del  veicolo   ed il centro  del dispositivo di
          aggancio  (occhione del timone o perno  di  articolazione).
          Tale  distanza  viene denominata "b".   Nei semirimorchi la
          misura si puo' controllare sul DGM 405 sottraendo lo sbalzo
          anteriore alla lunghezza totale.
            Nei rimorchi la  misura si puo' controllare dal  DGM  405
          sottraendo alla   lunghezza  totale   l'ingombro  anteriore
          dell'occhione,  se riportato.
                             Stemma della
                              Repubblica
                               italiana
 _   _   _   _   _   _                     _   _   _   _   _   _   _
| | | | | | | | | | | |                   | | | | | | | | | | | | | |
|_| |_| |_| |_| |_| |_|                   |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
MARCA OPERATIVA                                                 TARGA
             MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
           DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
            PROVA DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 96/53/CE
Nome del Costruttore: ...............................................
Numero di identificazione del veicolo: ..............................
Masse limiti:      Ammesse in Italia    Ammesse in CE    Tecnicamente
                                                          ammesse (*)
1 asse             .............. kg     .......... kg    ........ kg
2 asse             .............. kg     .......... kg    ........ kg
3 asse             .............. kg     .......... kg    ........ kg
4 asse             .............. kg     .......... kg    ........ kg
Massa complessiva  .............. kg     .......... kg    ........ kg
Massa complessiva
della combinazione .............. kg     .......... kg    ........ kg
Lunghezza (L): ..................... m
Larghezza (W): ..................... m
Dato per la misurazione della lunghezza del veicolo
 combinato (...(**)): ...............................m
                                                 per il Direttore
                                             dell'Ufficio Provinciale
                                             ........................
Localita' e data .............
                               TIMBRO
                              D'UFFICIO
 ___________________
| Imposta di bollo  |
| assolta mediante  |
| versamento in c/c |
| postale ai sensi  |             (*) Compilare solo se previste dal
| dell'art. 7 della |                  costruttore.
| legge 18-10-78,   |            (**) a oppure b secondo il caso che
| n. 625.           |                  ricorre
|___________________|
                  MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                          DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
                        IV Direzione Centrale - Div. 43
                              CIRCOLARE N. 118/97
          Prot. n. 2800/4322 (C1) - D.C. IV n. A059
                                                Roma, 6 novembre 1997
            Oggetto:    Applicazione direttiva  n.  96/53/CE relativa
          ai pesi   e dimensioni    nel     traffico     comunitario.
          Prova   di   conformita' documentale.
            A  seguito   di numerose segnalazioni pervenute  circa le
          difficolta' incontrate  per il   rilascio da   parte  degli
          uffici   provinciali      del   documento   comprovante  la
          conformita' degli  autoveicoli  e  rimorchi  per  trasporti
          intercomunitari  previsto dalla direttiva n.  96/53/CE (1),
          si    forniscono    ulteriori  istruzioni  a  completamento
          di  quelle impartite con   precedente circolare    D.G.  n.
          94/97 del  17 settembre 1997 (2).
            Si    precisa  che,    qualora  i   dati necessari   alla
          compilazione  del modello previsto dalla norma  comunitaria
          possano  essere  desunti  dalla carta di circolazione o dal
          modello  DGM 405, non si dovra'  procedere  alla  visita  e
          prova  del  veicolo  e  le attestazioni   dei versamenti da
          allegare   alla richiesta   di   rilascio  del    documento
          saranno  quelli previsti alla tariffa 2.1.
            In  tutti  gli    altri  casi  in cui non sia   possibile
          desumere per via documentale  tutti i  dati, si  procedera'
          come  gia' previsto  nella citata  circolare n.  94/97  (2)
          alla  visita    e     prova  del     veicolo,   effettuando
          direttamente  le  misurazioni della lunghezza e larghezza e
          verificando che i  dati ponderali rilevati dalle  targhette
          poste sui veicoli  siano   conformi  a   quelli   riportati
          sui   documenti  di circolazione.
                                       Il direttore generale: Berruti
                  MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                          DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
                        IV Direzione Centrale - Div. 43
                              CIRCOLARE N. 128/97
          Prot. n. 3030/4317 (C1) - D.C. IV n. A063
                                                Roma, 3 dicembre 1997
            Oggetto:    Applicazione direttiva  n.  96/53/CE relativa
          ai pesi  e dimensioni  nel traffico  comunitario. Ulteriori
          chiarimenti per   il rilascio della  prova  di  conformita'
          documentale.
            Su  richiesta delle Associazioni del settore e' emersa la
          necessita' di  ulteriori  chiarimenti,   oltre   a   quelli
          gia'   forniti  con  la precedente circolare D.G. n. 118/97
          del  6 novembre 1997 (1). Cio' al fine di agevolare,    per
          quanto  possibile,  il  rilascio    da  parte  degli uffici
          provinciali    del  documento  attestante  la    prova   di
          conformita'   alle      caratteristiche  dimensionali     e
          ponderali    comunitarie di   cui devono  essere muniti,  a
          partire  dal 17  settembre 1997,  i veicoli  impiegati  nel
          traffico comunitario.
            Si  precisa,  innanzitutto che il  documento in questione
          riguarda il singolo    veicolo    e  non    il    complesso
          veicolare;  pertanto,    sia    la  lunghezza  (L)  che  la
          larghezza    (W)  sono  quelle  riportate  nella  carta  di
          circolazione di ciascun veicolo.
            Per    quanto concerne  i dati  ponderali,  per le  masse
          ammesse   in Italia  non  si  e'  ritenuto  di  dover  fare
          riferimento  anche  all'art.  10  del  C.d.S. (2); le masse
          tecnicamente  ammesse  sono  quelle  previste  in  sede  di
          omologazione  o  di   approvazione del veicolo, e  figurano
          nel DGM 405 e eventualmente nella colonna di  destra  della
          targhetta CE.
            Nella    maggioranza dei   casi,   i dati  necessari alla
          compilazione della prova  di conformita' si   ricavano  per
          via  documentale. Andra' applicata la tariffa 2.3. Possono,
          tuttavia,  verificarsi  casi  in  cui  non  sia   possibile
          rilevare  dalla documentazione il  dato necessario  per  la
          misurazione della lunghezza del veicolo combinato.
            In particolare,  per i  veicoli trattori la  distanza tra
          la  parte anteriore  del veicolo  ed il  centro del  gancio
          di  traino o  della ralla,  e per  i rimorchi  la  distanza
          tra  la    parte posteriore   del veicolo ed  il centro del
          timone possono non essere  stati riportati  sui  rispettivi
          DGM.    In  questi  casi, sara'   necessario procedere alla
          rilevazione diretta di   tali distanze  sul  veicolo.    Si
          applichera' la tariffa 3.1.
            Si allega alla presente circolare  un nuovo modello della
          "Prova   di  conformita'"     ed  un    nuovo    foglio  di
          istruzioni, che   sostituiscono quelli  gia'    inviati  in
          allegato  alla  precedente circolare  D.G. n.  94/97 del 17
          settembre 1997 (3).
                                       Il direttore generale: Berruti