Art. 7. 1. La presente direttiva non osta alla applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro in materia di circolazione stradale che permettono di limitare pesi e/o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato di immatricolazione o di messa in circolazione di tali veicoli.