Art. 7.
  1.  La   presente  direttiva  non  osta   alla  applicazione  delle
disposizioni vigenti in ogni Stato  membro in materia di circolazione
stradale che permettono  di limitare pesi e/o  dimensioni dei veicoli
su  talune strade  o  opere di  ingegneria civile,  indipendentemente
dallo Stato  di immatricolazione o  di messa in circolazione  di tali
veicoli.