Art. 8. 1. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano in Irlanda e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998: a) per quanto riguarda le norme di cui all'allegato I, punti 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.3.2: ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto 2.2.2: I) se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate; Il) se il peso di ogni asse tridem, alle distanze assiali specificate al punto 3.3.2, non supera 22,5 tonnellate, ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 il cui peso totale a pieno carico non superi: I) 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4; II) 17 tonnelate per i veicoli di cui al punto 2.3.1; III) 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3; IV) 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4; b) per quanto riguarda la norma di cui all'allegato I, punto 3.4, ad eccezione dei veicoli di cui al punto 2.2, 2.3 e 2.4, se il carico per asse motore non supera 10,5 tonnellate.