Art. 8.
  1. Le  disposizioni dell'articolo 3  non si applicano in  Irlanda e
nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998:
  a) per quanto  riguarda le norme di cui all'allegato  I, punti 2.2,
2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.3.2:
  ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto 2.2.2:
  I) se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate;
  Il)  se  il  peso  di  ogni  asse  tridem,  alle  distanze  assiali
specificate al punto 3.3.2, non supera 22,5 tonnellate,
  ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 il
cui peso totale a pieno carico non superi:
  I) 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4;
  II) 17 tonnelate per i veicoli di cui al punto 2.3.1;
  III) 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva
l'osservanza delle  condizioni specificate a  detto punto e  al punto
4.3;
  IV) 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4;
  b) per quanto  riguarda la norma di cui all'allegato  I, punto 3.4,
ad eccezione dei veicoli di cui al punto 2.2, 2.3 e 2.4, se il carico
per asse motore non supera 10,5 tonnellate.