Art. 9. 1. Per quanto riguarda la norma di cui all'allegato I, punto 1.2 a) gli Stati membri possono rifiutare o vietare l'uso nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1999, di autobus con larghezza superiore a 2,50 m.
5. Nota all'art. 9. In base al disposto dell'art. 61, comma 1, lettera a), (riprodotto in nota 1) nel territorio della Repubblica italiana e' autorizzata la circolazione degli autobus con larghezza massima non eccedente m. 2,55.