Art. 9.
  1. Per quanto riguarda la norma di cui all'allegato I, punto 1.2 a)
gli  Stati  membri  possono  rifiutare   o  vietare  l'uso  nel  loro
territorio,  fino  al 31  dicembre  1999,  di autobus  con  larghezza
superiore a 2,50 m.
 
           5. Nota all'art. 9.
            In  base  al disposto dell'art.  61, comma 1, lettera a),
          (riprodotto in nota  1)  nel  territorio  della  Repubblica
          italiana e' autorizzata la circolazione  degli autobus  con
          larghezza  massima non  eccedente m.  2,55.