Art. 2.
                      Componenti da certificare
  1.  La certificazione  concerne  le classi  di  componenti, di  cui
all'allegato   A    del   presente   decreto,    relativamente   alle
caratteristiche    ed   alle    prestazioni   energetiche    indicate
nell'allegato A stesso.
  2. Ai  fini del  presente decreto,  l'obbligo di  certificazione e'
limitato   ai   casi  in   cui   nella   denominazione  di   vendita,
nell'etichetta  o  nella  pubblicita'   sia  fatto  riferimento  alle
caratteristiche  e prestazioni  di cui  all'allegato A,  ovvero siano
usate  espressioni che  possano  indurre l'acquirente  a ritenere  il
prodotto destinato a  qualsivoglia utilizzo ai fini  del risparmio di
energia.
  3. Per i prodotti compresi  nell'allegato A, che rientrino altresi'
nell'ambito  di  applicazione  delle  direttive  n.  89/106/CEE,  sui
materiali da costruzione, n. 90/396/CEE,  sugli apparecchi a gas e n.
92/42/CEE sui  requisiti di rendimento  delle nuove caldaie  ad acqua
calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti
procedure   di  certificazione.   Restano  ferme   le  procedure   di
certificazione  previste per  specifici  settori  da altre  direttive
comunitarie  o da  altre norme  italiane o  di altri  Stati membri  a
queste ritenute equivalenti.
  4. Per i  prodotti di cui al comma 3,  le disposizioni del presente
decreto  si applicano,  in  assenza di  norme  europee armonizzate  e
sempre  che ricorrano  le  condizioni di  cui al  comma  2, solo  per
integrare  con  l'indicazione  delle  caratteristiche  e  prestazioni
energetiche  di cui  all'allegato A  le attestazioni,  i marchi  e le
etichette  previsti  dalle   disposizioni  prevalenti  richiamate  al
medesimo comma 3.
  5.  Per i  prodotti  e  componenti che  rientrino  nel campo  delle
applicazioni  della   direttiva  n.   92/75/CEE  e   suoi  successivi
aggiornamenti,  le disposizioni  del presente  decreto hanno  effetto
fino alla data di attuazione delle direttive di applicazione previste
all'art. 9 della direttiva medesima.
  6.  Le  tipologie  di  componenti   di  cui  all'allegato  A,  sono
aggiornate  periodicamente, con  la medesima  procedura prevista  per
l'emanazione  del  presente   decreto,  in  relazione  all'evoluzione
tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche
in  materia  da  parte   di  organismi  nazionali,  internazionali  e
comunitari.