Art. 3. Modalita' di certificazione 1. Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione puo' essere costituita da una "dichiarazione del produttore" mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunita' europea, applicando una o piu' delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata: a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE; b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti. 2. In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa approvazione dell'Autorita' competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da: a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE; b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di: quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le indicazioni dell'allegato A; indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo di certificazione del prodotto; evidenziare le procedure di prova applicate. 4. Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.