Art. 3.
                     Modalita' di certificazione
  1. Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di
cui al presente  decreto la certificazione puo'  essere costituita da
una "dichiarazione  del produttore" mediante la  quale quest'ultimo o
il   suo  mandatario   stabilito  nell'Unione   europea  attesta   le
caratteristiche e  le prestazioni  energetiche del  prodotto indicate
nell'allegato A  e dichiara  che dette caratteristiche  e prestazioni
sono   state  determinate   mediante  prove   effettuate  presso   un
laboratorio  o  certificate  da  un organismo  di  certificazione  di
prodotto,  accreditati presso  uno dei  Paesi membri  della Comunita'
europea,  applicando  una  o  piu'  delle  procedure  previste  dalla
normativa di seguito indicata:
  a) regole tecniche la cui  osservanza sia obbligatoria in uno Stato
membro della CEE;
  b) norme tecniche europee elaborate da  CEN, CENELEC, ed ETSI o, in
assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di
normazioni dei Paesi  CEE elencati in allegato alla  direttiva CEE n.
83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.
  2. In assenza  delle procedure di prova di cui  al comma 1, possono
essere  applicate, previa  approvazione dell'Autorita'  competente di
uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da:
  a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;
  b)  norme  tecniche emesse  da  Organismi  di normazione  di  Paesi
esterni alla CEE.
  3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo
di:
  quantificare  le caratteristiche  e  le  prestazioni del  prodotto,
secondo le indicazioni dell'allegato A;
  indicare  il laboratorio  presso il  quale sono  state eseguite  le
prove, o l'Organismo di certificazione del prodotto;
   evidenziare le procedure di prova applicate.
  4.  Nel  caso  di  componenti   prodotti  da  imprese  che  abbiano
conseguito  una certificazione  di rispondenza  ai requisiti  fissati
dalle norme UNI EN ISO serie  9.000, la dichiarazione di cui al comma
1  puo' essere  sottoscritta senza  alcun riferimento  al laboratorio
presso il quale sono state effettuate le prove.