Art. 4.
     Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione
  1.  L'indicazione degli  estremi della  avvenuta certificazione  da
riportare sui componenti  a cura del produttore o  del suo mandatario
stabilito  nell'Unione europea,  consiste nell'indicazione  sintetica
delle caratteristiche e prestazioni  riportate nella dichiarazione di
cui all'art. 3.
  2.  Per i  componenti  che,  per tipologia  o  per dimensioni,  non
consentano di apporre sugli stessi le  indicazioni di cui al comma 1,
le   stesse   dovranno   essere    riportate   sulla   confezione   o
sull'imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi
di imballaggio, sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni
atte ad  identificare la  partita cui si  riferiscono. Sono  fatte in
ogni caso salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.