Art. 5.
            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
  1. Al fine  di favorire lo smaltimento delle  scorte dei componenti
prodotti ed  importati anteriormente alla  data di entrata  in vigore
del  presente  decreto,  le   disposizioni  previste  negli  articoli
precedenti si  applicano ad essi  solo successivamente al  decorso di
diciotto mesi da tale data.
  2. Il presente  decreto entra in vigore centottanta  giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 2 aprile 1998
                                      Il Ministro dell'industria
                                   del commercio e dell'artigianato
                                               Bersani
 Il Ministro dei lavori pubblici
             Costa