Art. 5. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data. 2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dei lavori pubblici Costa