Art. 2.
  1. La sperimentazione e' limitata  al periodo previsto dall'art. 1,
comma 2,  del decreto-legge  23 dicembre 1997,  n. 455,  citato nelle
premesse e con una utenza massima di 3000 unita'.
  2. La  societa' Picienne Italia  S.p.a. si impegna a  fornire entro
quindici  giorni   dalla  data  del  presente   decreto  gli  elenchi
dettagliati  dei siti  delle  stazioni radio  base,  con le  relative
caratteristiche tecniche, e della utenza sperimentale.
  3.  La   societa'  Picienne  Italia   S.p.a.,  si  impegna   a  non
commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1998
                                               Il Ministro: Maccanico