Art. 2. 1. La sperimentazione e' limitata al periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, citato nelle premesse e con una utenza massima di 3000 unita'. 2. La societa' Picienne Italia S.p.a. si impegna a fornire entro quindici giorni dalla data del presente decreto gli elenchi dettagliati dei siti delle stazioni radio base, con le relative caratteristiche tecniche, e della utenza sperimentale. 3. La societa' Picienne Italia S.p.a., si impegna a non commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1998 Il Ministro: Maccanico