IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 28,  lettera a), del decreto  legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle
vigenti norme per  la sicurezza e la salute dei  lavoratori sul luogo
di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, recante  "Norme per  la prevenzione  degli infortuni  sul lavoro
nelle costruzioni" e, in particolare il quarto comma dell'art. 52 che
prescrive  che  i   ponti  su  ruote  devono   essere  ancorati  alla
costruzione almeno ogni due piani;
  Vista  la  norma  tecnica  UNI  HD 1004  "Torri  mobili  da  lavoro
(ponteggi mobili)  costituite da elementi prefabbricati  - materiali,
componenti, dimensioni, carichi di  progetto e requisiti di sicurezza
-";
  Constatato che attualmente, in  alternativa ai requisiti prescritti
dall'articolo  sopracitato, esiste  una norma  tecnica specifica  che
garantisce un'analoga  sicurezza nella costruzione e  nell'impiego di
ponti su ruote a torre;
  Ravvisata   l'opportunita'  di   procedere  al   riconoscimento  di
conformita'  alle  vigenti norme  di  mezzi  e sistemi  di  sicurezza
relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre;
  Sentita  la Commissione  consultiva permanente  per la  prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Vista  la  legge  21  giugno  1986, n.  317,  di  attuazione  della
direttiva  83/189/CEE relativa  alla  procedura  di informazione  nel
settore delle  norme e  delle regolamentazioni tecniche  e successive
modifiche e integrazioni;
  Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione
europea  e degli  Stati membri  ai sensi  della direttiva  83/189/CEE
modificata dalla direttiva 94/10/CEE.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' riconosciuta  la conformita'  alle vigenti  norme, ai  sensi
dell'art. 28, lettera a), del  decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626, come  modificato dall'art.  14, del  decreto legislativo  19
marzo  1996,  n.  242,  di  ponti su  ruote  a  torre  alle  seguenti
condizioni:
  a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma
tecnica UNI HD 1004;
  b) il costruttore fornisca  la certificazione del superamento delle
prove di  carico e  di rigidita',  di cui all'appendice  A e  B delle
norme  tecniche  citate,  emessa  da un  laboratorio  ufficiale.  Per
laboratori ufficiali si intendono:
    laboratorio dell'ISPESL;
  laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato;
  laboratori degli  istituti tecnici di Stato,  riconosciuti ai sensi
della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  laboratori autorizzati con decreto dei  Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
e della sanita';
  laboratori  dei  paesi  membri  dell'Unione  europea  o  dei  Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio  economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati;
  c)  l'altezza del  ponte su  ruote non  superi 12  m se  utilizzato
all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di edifici;
  d) per  i ponti su  ruote utilizzati all'esterno degli  edifici sia
realizzato,  ove   possibile,  un   fissagio  all'edificio   o  altra
struttura;
  e) per  il montaggio,  uso e  smontaggio del  ponte su  ruote siano
seguite le  istruzioni indicate nell'appendice C  della norma tecnica
UNI HD 1004.