IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" e, in particolare il quarto comma dell'art. 52 che prescrive che i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; Vista la norma tecnica UNI HD 1004 "Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati - materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza -"; Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall'articolo sopracitato, esiste una norma tecnica specifica che garantisce un'analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di ponti su ruote a torre; Ravvisata l'opportunita' di procedere al riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni; Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE. Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI HD 1004; b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidita', di cui all'appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono: laboratorio dell'ISPESL; laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato; laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086; laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati; c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di edifici; d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissagio all'edificio o altra struttura; e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate nell'appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.