Art. 2.
  1. L'attrezzatura di  cui all'art. 1 e' riconsociuta  ed ammessa se
legalmente  fabbricata  o  commercializzata  in  altro  Paese  membro
dell'Unione  europea o  nei Paesi  aderenti all'accordo  sullo spazio
economico  europeo, in  modo  da garantire  un  livello di  sicurezza
equivalente  a  quello  garantito   sulla  base  delle  disposizioni,
specifiche tecniche  e standard previsti dalla  normativa italiana in
materia.
   Roma, 27 marzo 1998
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
                      Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani