Art. 2. 1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 e' riconsociuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. Roma, 27 marzo 1998 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani