Art. 3. 1. Gli elementi di cui all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui e' assoggettata l'attrezzatura, con particolare riferimento alla necessita' di assicurarsi del corretto posizionamento al fine di garantire la stabilita' allo slittamento e al ribaltamento durante il normale utilizzo della stessa. Inoltre occorre verificare la rispondenza ai requisiti specifici di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.