Art. 3.
  1. Gli elementi di cui all'art.  2 devono essere costruiti, in ogni
particolare,  a  regola  d'arte,   utilizzando  materiali  idonei  di
caratteristiche  accertate secondo  le  prescrizioni  delle norme  di
buona tecnica tenendo conto  delle sollecitazioni cui e' assoggettata
l'attrezzatura,  con  particolare   riferimento  alla  necessita'  di
assicurarsi  del  corretto posizionamento  al  fine  di garantire  la
stabilita'  allo slittamento  e  al ribaltamento  durante il  normale
utilizzo della  stessa. Inoltre occorre verificare  la rispondenza ai
requisiti  specifici  di  cui   all'allegato  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.