(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
               SCALA PORTATILE IN LEGNO AD UN MONTANTE
  1. Prove.
  Le prove sottoelencate vanno effettuate su prototipo da certificare
nella  sua  lunghezza  massima  e  tale  prototipo  non  deve  essere
utilizzato dopo la esecuzione delle prove stesse.
  1.1. Prova di resistenza globale della scala.
  Considerato che la scala deve essere utilizzata ad una inclinazione
non  inferiore a  75 ,  essa deve  essere posta  in orizzonte  su due
appoggi all'estremita' e deve essere caricata con un carico di 1000 N
concentrato in mezzeria, applicato gradualmente con 200 N alla volta.
Allo  scarico   non  si   devono  rilevare  rotture   o  fessurazioni
apprezzabili a vista.
  Prima della  prova deve  essere effettuato  un assestamento  con un
carico di 200 N concentrato in mezzeria.
  Con  un carico  di 500  N  non si  devono riscontrare  deformazioni
permanenti.
  1.2. Prova di incurvamento delle estremita' del montante.
  Con la scala sistemata su due  appoggi ciascuno a distanza di 50 cm
dalle  estremita' del  montante,  non  devono rilevarsi  deformazioni
permanenti con un  carico concentrato di 800 N  applicato su ciascuna
estremita' dopo un tempo di permanenza del carico di 15 minuti.
  1.3. Prova di flessione dei pioli.
  Con un  carico di 3000 N  concentrato ad una estremita'  del piolo,
applicato  per circa  un minuto,  non  si devono  rilevare rotture  o
deformazioni permanenti.
  1.4.  Prova  di resistenza  al  taglio  nell'innesto del  piolo  al
montante.
  Con un carico di 4000 N concentrato in corrispondenza della sezione
dell'innesto piolo montante,  applicato per un minuto,  non si devono
rilevare rotture o deformazioni permanenti.
  1.5. Prova di torsione del piolo.
  Dopo l'applicazione di  un momento torcente pari a 90  N x m agente
in  ciascuno dei  due sensi  per la  durata di  un minuto  non devono
manifestarsi spostamenti tra piolo e montante.
 2. Requisiti specifici.
  2.1. Essenze di legno.
  Per il montante e i pioli  devono essere usate essenze di legno con
una massa  volumica di almeno 410  kg/m(elevato a)3 in caso  di legno
resinoso e di almeno 620 kg/m(elevato a)3 , per i soli pioli, in caso
di legno  fronzuto (latifoglie). Le  essenze di legno adatte  sono ad
esempio  l'abete  rosso  (picea  abies),  il  pino  silvestre  (pinus
sylvestris), il  corniolo (cornus mas), il  faggio (fagus sylvatica),
la robinia (robinia pseudoacacia).
  Le  masse volumiche  sopracitate  si riferiscono  ad  un tenore  di
umidita' del legno pari al 15%.
  Sono  ammesse altre  essenze  di legno  purche'  abbiano almeno  le
stesse caratteristiche.
  Il  pino  del parana'  (araucaria  angustifolia  O. Ktze),  l'abete
bianco americano (abies magnifica), il pino nero (pinus nigra Arnold)
non devono essere utilizzati per la costruzione di scale.
  2.2. Condizioni generali.
  Non  sono ammessi  il legno  di compressione  (nel caso  di legnami
resinosi),  i  difetti  causati  da   insetti  (tali  da  ridurre  la
resistenza  meccanica),  le incrostazioni  da  vischio,  il legno  di
tensione  (nel  caso di  legno  fronzuto  di specie  latifoglia),  le
cipollature, la putrefazione rossa (bruna), la putrefazione bianca ed
i nodi viziati.
  2.3. Nodi.
  Sono ammessi nodi  a spillo, purche' aderenti, fino  ad un diametro
di 3  mm sui pioli.  Non sono ammessi  nodi sul montante  di diametro
superiore a 5 mm.
  2.4. Colle.
  Sono consentite solo le colle che corrispondono ai requisiti di cui
alla norma tecnica UNI EN 204.
 3. Fabbricazione, marchiatura e commercializzazione del prodotto.
  L'attrezzatura di cui all'art. 2 deve riportare in modo visibile ed
indelebile le seguenti indicazioni:
    nome o marchio del costruttore;
    anno di costruzione;
    carico massimo ammissibile.
  L'attrezzatura  deve essere  accompagnata da  un foglio  o libretto
recante:
  una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
    le indicazioni utili per un corretto impiego;
    le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
  gli  estremi  (istituto  che  ha effettuato  le  prove,  numeri  di
identificazione dei certificati, date  del rilascio), dei certificati
delle prove previste dal presente decreto;
  una  dichiarazione  del  costruttore di  conformita'  del  presente
decreto.
 4. Certificazione.
  Le prove di cui al presente  decreto sono effettuate presso uno dei
seguenti "laboratori ufficiali":
    laboratorio dell'ISPESL;
    laboratori dell'universita' e politecnici dello Stato;
  labortori  di istituti  tecnici dello  Stato riconosciuti  ai sensi
della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  laboratori autorizzati con decreto dei  Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
e della sanita';
  laboratori  dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea  o  dei  Paesi
aderenti all'acordo  sullo spazio economico europeo  riconosciuti dai
rispettivi Stati.