IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi; Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-bis, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che: per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio; il ricavo netto delle suddette emissioni sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, ed, in particolare, il primo comma dell'art. 13 nel quale si prevede che: nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3-bis del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione; Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS in data 2 aprile 1998 e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS in data 13 marzo e 7 aprile 1998, con cui gli enti predetti hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla seconda delle annualita' di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, nonche' delle somme necessarie per far fronte alle occorrenze di cui al citato decreto-legge n. 6 del 1998, per l'importo complessivo di lire 2.405 miliardi; Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto a lire 2.405 miliardi, alle finalita' di cui ai citati decretilegge n. 79 del 1997 e n. 6 del 1998, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-bis del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nonche' dell'art. 13 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, e' disposta l'emissione di un terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 14 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 maggio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.