IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;
  Visto  il  decreto-legge 28  marzo  1997,  n. 79,  convertito,  con
modificazioni,  nella   legge  28  maggio   1997,  n.  140,   ed,  in
particolare,  l'art. 3-bis,  con il  quale il  comma 181  dell'art. 1
della  legge  23   dicembre  1996,  n.  662,   e'  stato  sostituito,
disponendo, tra l'altro, che:
  per il  pagamento delle somme,  maturate fino al 31  dicembre 1995,
sui  trattamenti  pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in conseguenza  dell'applicazione delle  sentenze della
Corte costituzionale n.  495 del 1993 e n. 240  del 1994, il Ministro
del  tesoro  e' autorizzato  ad  effettuare,  con l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 38 della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, emissioni di  titoli di debito pubblico per
ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001;
  tali  emissioni   non  concorrono  al  raggiungimento   del  limite
dell'importo  massimo di  emissione  di  titoli pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;
  il  ricavo   netto  delle  suddette  emissioni   sara'  versato  ai
competenti  enti  previdenziali,  che  provvederanno  direttamente  a
soddisfare in contanti,  in sei annualita', gli  aventi diritto nelle
forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;
  Visto  il decreto-legge  30 gennaio  1998, n.  6, convertito  nella
legge  30 marzo  1998,  n. 61,  ed, in  particolare,  il primo  comma
dell'art. 13 nel quale si prevede che:
  nei  confronti dei  percettori  di redditi  di pensione,  residenti
nelle regioni, le  cui abitazioni in conseguenza  della crisi sismica
sono   state  oggetto   di  ordinanze   sindacali  di   sgombero  per
inagibilita' totale  o parziale, il  pagamento delle somme  dovute ai
sensi  dell'art.  3-bis  del  decretolegge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
maturate,  fino al  31 dicembre  1995, sui  trattamenti pensionistici
erogati   dagli  enti   previdenziali  interessati,   in  conseguenza
dell'applicazione delle  sentenze della  Corte costituzionale  n. 495
del 1993 e n. 240 del 1994,  e' effettuato in unica soluzione, con le
medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione;
  Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
INPS in data  2 aprile 1998 e dell'Ente nazionale  di previdenza e di
assistenza  per i  lavoratori dello  spettacolo -  ENPALS in  data 13
marzo e  7 aprile 1998,  con cui gli  enti predetti hanno  chiesto la
corresponsione delle somme relative  alla seconda delle annualita' di
cui  al citato  decreto-legge n.  79  del 1997,  nonche' delle  somme
necessarie  per  far   fronte  alle  occorrenze  di   cui  al  citato
decreto-legge n. 6 del 1998,  per l'importo complessivo di lire 2.405
miliardi;
  Visto il  proprio decreto in  data 14 aprile  1998, con i  quali e'
stata disposta  l'emissione delle  prime due  tranches dei  buoni del
Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  un  terza tranche  dei  predetti buoni  del
Tesoro  poliennali,  il cui  netto  ricavo  dovra' essere  destinato,
quanto  a  lire 2.405  miliardi,  alle  finalita'  di cui  ai  citati
decretilegge n.  79 del 1997  e n. 6 del  1998, e, per  la rimanenza,
alle esigenze di bilancio;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e dell'art.  3-bis del  decretolegge 28  marzo 1997,  n. 79,
convertito nella legge  28 maggio 1997, n. 140,  nonche' dell'art. 13
del decreto-legge  30 gennaio 1998,  n. 6, convertito nella  legge 30
marzo 1998,  n. 61, e' disposta  l'emissione di un terza  tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  4,5%  -  15  aprile  1998/2001,  fino
all'importo  massimo  di nominali  lire  3.500  miliardi, di  cui  al
decreto  ministeriale  del 14  aprile  1998,  citato nelle  premesse,
recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 14
aprile 1998,  ed, in  particolare, quelle di  cui all'art.  1, quinto
comma,  e all'art.  17,  riguardanti le  operazioni  di reimpiego  di
titoli nominativi rimborsabili  o di investimenti di  capitali di cui
alle premesse, che avranno inizio il  5 maggio 1998 e termineranno il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.