Art. 12.
                  Ufficio relazioni con il pubblico
 1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al  fine  di garantire la piena
attuazione della legge  7  agosto  1990,  n.  241  (a),  individuano,
nell'ambito   della   propria   struttura   e   nel   contesto  della
ridefinizione degli uffici di cui  all'articolo  31,  uffici  per  le
relazioni con il pubblico.
 2.  Gli  uffici  per  le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
  a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato  dei
procedimenti;
  c)  alla  ricerca  ed  analisi  finalizzate  alla  formulazione  di
proposte alla propria amministrazione sugli aspetti  organizzativi  e
logistici del rapporto con l'utenza.
 3.  Agli  uffici  per  le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito  delle  attuali   dotazioni   organiche   delle   singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
 4. Al fine di assicurare  la  conoscenza  di  normative,  servizi  e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare,  le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze,  si  avvalgono  del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio,  secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del  Consiglio
dei Ministri.
 5.  Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la  tassa  a  carico
del destinatario.
 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
e  il  personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al  miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
 5-ter. L'organo di vertice  della  gestione  dell'amministrazione  o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui al comma 5-bis, ai fini dell' inserimento della verifica positiva
nel  fascicolo  personale   del   dipendente.   Tale   riconoscimento
costituisce  titolo  autonomamente  valutabile in concorsi pubblici e
nella  progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ai  fini   di   un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere
dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente  dalle
amministrazioni pubbliche.
  (a)  La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi.".   Il   capo   III   prevede:   "Partecipazione   al
procedimento amministrativo.".