Art. 27-bis. (a)
                      (( Criteri di adeguamento
           per le pubbliche amministrazioni non statali ))
((  1.  Le  Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta'  statutaria,  legislativa  e  regolamentare,  e   le   altre
pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi  dell'articolo  3  e
del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche  in  deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge   che   li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due  mesi  dalla  adozione,  le  deliberazioni,  le disposizioni ed i
provvedimenti  adottati  in  attuazione  del  medesimo   comma   alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione. ))
  (a) Articolo introdotto dall'art. 17  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80.