Art. 69-bis (a)
                   (( Collegio di conciliazione ))
((  1.  Ferma  restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione  previste  dai  contratti  collettivi,  il
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'articolo 69 si
svolge dinanzi ad  un  collegio  di  conciliazione  istituito  presso
l'Ufficio  provinciale  del  lavoro e della massima occupazione nella
cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore  e'  addetto,
ovvero  era  addetto  al  momento  della  cessazione del rapporto. Il
collegio di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da
un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore
e da un rappresentante dell'amministrazione.
 2. La richiesta del tentativo  di  conciliazione,  sottoscritta  dal
lavoratore, e' consegnata all'Ufficio presso il quale e' istituito il
collegio  di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata
con  avviso  di  ricevimento.  Copia  della  richiesta  deve   essere
consegnata    o    spedita    a    cura   dello   stesso   lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
 3. La richiesta deve precisare:
  a) l'amministrazione di  appartenenza  e  la  sede  alla  quale  il
lavoratore e' addetto;
  b)  il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
  c) l'esposizione  sommaria  dei  fatti  e  delle  ragioni  poste  a
fondamento della pretesa;
  d)   la   nomina   del   proprio  rappresentante  nel  collegio  di
conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della  richiesta,
l'amministrazione,  qualora  non  accolga  la pretesa del lavoratore,
deposita presso l'Ufficio osservazioni  scritte.  Nello  stesso  atto
nomina   il   proprio   rappresentante   in   seno   al  collegio  di
conciliazione.   Entro i dieci  giorni  successivi  al  deposito,  il
Presidente  fissa  la  comparizione  delle  parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di  conciliazione,  il  lavoratore
puo'  farsi  rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione  deve  comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
 5.  Se  la  conciliazione  riesce,  anche limitatamente ad una parte
della  pretesa  avanzata  dal  lavoratore,  viene  redatto   separato
processo  verbale  sottoscritto  dalle  parti  e  dai  componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce  titolo  esecutivo.
Alla  conciliazione  non  si  applicano le disposizioni dell'articolo
2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile (b).
 6. Se non si raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,  il  collegio  di
conciliazione  deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia.  Se la proposta non e' accettata,  i  termini  di
essa  sono  riassunti  nel  verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
 7.  Nel  successivo  giudizio  sono  acquisiti,  anche di ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione  non  riuscito.  Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
 8. La conciliazione della  lite  da  parte  di  chi  rappresenta  la
pubblica  amministrazione,  in  adesione  alla proposta formulata dal
collegio di cui al comma  1,  ovvero  in  sede  giudiziale  ai  sensi
dell'articolo  420,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del codice di
procedura  civile  (c),  non  puo'  dar   luogo   a   responsabilita'
amministrativa. ))
  (a)  Articolo  introdotto  dall'art.  32 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
  (b) Si riporta il testo dell'art. 2113 del codice civile:
  "Art.  2113.  (Rinunzie  e  transazioni).  -  Le  rinunzie   e   le
transazioni,  che  hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti  o
accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del
codice di procedura civile, non sono valide.
  L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi  dalla  data  di  cessazione  del  rapporto  o  dalla data della
rinunzia o della transazione, se  queste  sono  intervenute  dopo  la
cessazione medesima.
  Le  rinunzie  e  le  transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto  scritto,  anche  stragiudiziale,
del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411  del
codice di procedura civile".
  (c)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 420 del codice di procedura
civile:
  "Art. 420. (Udienza di discussione  della  causa).  -  Nell'udienza
fissata   per   la  discussione  della  causa  il  giudice  interroga
liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La
mancata  comparizione  personale  delle  parti,  senza   giustificato
motivo,  costituisce  comportamento  valutabile  dal  giudice ai fini
della  decisione.  Le  parti  possono,  se  ricorrono  gravi  motivi,
modificare  le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate previa
autorizzazione del giudice.
  Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare  da  un  procuratore
generale  o  speciale,  il  quale  deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita  con  atto  pubblico  o
scrittura  privata  autenticata  e  deve attribuire al procuratore il
potere  di  conciliare  o  transigere  la  controversia.  La  mancata
conoscenza,  senza  gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.
  Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
  Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura
per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione
o alla competenza o ad altre  pregiudiziali  la  cui  decisione  puo'
definire  il  giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e
pronuncia  sentenza  anche   non   definitiva   dando   lettura   del
dispositivo.
  Nella  stessa  udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle
parti e quelli che le parti non abbiano  potuto  proporre  prima,  se
ritiene   che   siano   rilevanti,  disponendo,  con  ordinanza  resa
nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
  Qualora cio' non sia possibile,  fissa  altra  udienza,  non  oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi,  un  termine  perentorio  non superiore a cinque giorni prima
della udienza di rinvio  per  il  deposito  in  cancelleria  di  note
difensive.
  Nel  caso  in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del
quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi  di  prova  che  si
rendano  necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di
un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a  norma
del  precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi
di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
  L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa  udienza
o,  in  caso  di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali
immediatamente successivi.
  Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli  102,  secondo
comma,  106  e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che,
entro cinque giorni,  siano  notificati  al  terzo  il  provvedimento
nonche'   il  ricorso  introduttivo  e  l'atto  di  costituzione  del
convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e  sesto
dell'articolo 415.  Il termine massimo entro il quale deve tenersi la
nuova   udienza   decorre   dalla   pronuncia  del  provvedimento  di
fissazione.
  Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci  giorni  prima
dell'udienza   fissata,   depositando  la  propria  memoria  a  norma
dell'articolo 416.
  A  tutte  le  notificazioni  e  comunicazioni  occorrenti  provvede
l'ufficio.
  Le udienze di mero rinvio sono vietate".