Art. 2. Tenuto conto che le specifiche norme nazionali e quelle comunitarie di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevedono che tutte le produzioni a denominazione di origine siano sottoposte a controlli specifici inerenti l'origine della materia prima e le modalita' di produzione, gli operatori che intendano utilizzare la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" devono manifestare la propria opzione prima di dare corso al ciclo produttivo indicando tutti gli elementi utili per l'accertamento tecnico dell'origine del latte e del completo rispetto del disciplinare di produzione, avanzando richiesta in tal senso all'Organo di controllo tecnico al fine dell'effettuazione dei controlli preliminari all'apposizione del contrassegno di cui al precedente articolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 1998 Il Ministro: Pinto