Art. 2.
  Tenuto conto che le specifiche norme nazionali e quelle comunitarie
di cui  all'art. 10  del regolamento (CEE)  n. 2081/92  prevedono che
tutte le  produzioni a  denominazione di  origine siano  sottoposte a
controlli  specifici  inerenti l'origine  della  materia  prima e  le
modalita' di  produzione, gli  operatori che intendano  utilizzare la
denominazione  di origine  protetta  "Mozzarella  di Bufala  Campana"
devono manifestare  la propria opzione  prima di dare corso  al ciclo
produttivo  indicando tutti  gli  elementi  utili per  l'accertamento
tecnico  dell'origine   del  latte   e  del  completo   rispetto  del
disciplinare  di   produzione,  avanzando  richiesta  in   tal  senso
all'Organo  di  controllo  tecnico  al  fine  dell'effettuazione  dei
controlli  preliminari all'apposizione  del  contrassegno  di cui  al
precedente articolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Pinto