Art. 2.
  1.  Sono organi  dell'Ente parco  nazionale del  golfo di  Orosei e
Gennargentu:
    a) il presidente;
    b) il consiglio direttivo;
    c) la giunta esecutiva;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) la comunita' del parco.
  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente
articolo  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  e  le  modalita'
previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.
  3. Il  consiglio direttivo dell'Ente  parco nazionale del  golfo di
Orosei  e  Gennargentu  individua  la sede  dell'ente  stesso,  entro
sessanta giorni dal suo insediamento.
  4.  L'Ente  parco  puo'  avvalersi di  personale  in  posizione  di
comando,  nonche' di  mezzi e  strutture messi  a disposizione  dalla
regione autonoma della Sardegna, dalla provincia di Nuoro, dagli enti
locali, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste
dalle vigenti disposizioni di legge.