Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del parco. 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991. 3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu individua la sede dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione autonoma della Sardegna, dalla provincia di Nuoro, dagli enti locali, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.