Art. 3.
  1.   Costituiscono  entrate   dell'Ente  parco   da  destinare   al
conseguimento dei fini istitutivi:
    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
    b) i contributi della regione e degli enti pubblici;
  c) i  lasciti, le donazioni e  le erogazioni liberali in  denaro di
cui  all'art. 3  della  legge 2  agosto 1982,  n.  512, e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    d) gli eventuali redditi patrimoniali;
  e) i canoni delle concessioni  previste dalla legge, i proventi dei
diritti di ingresso  e di privativa e le altre  entrate derivanti dai
servizi resi;
  f) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
  g) i proventi delle sanzioni  derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
  h)  ogni  altro  provente   acquisito  in  relazione  all'attivita'
dell'Ente parco.
  2. I  contributi ordinari erogati  dallo Stato sono posti  a carico
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.