Art. 3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi della regione e degli enti pubblici; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni; d) gli eventuali redditi patrimoniali; e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; f) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; h) ogni altro provente acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco. 2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.