Art. 4. 1. Fino alla costituzione dell'Ente parco le autorizzazioni e le deroghe previste nelle misure di salvaguardia vengono rilasciate dalla provincia di Nuoro, secondo le modalita' previste dall'art. 9 dell'allegato A. 2. Fino alla costituzione dell'Ente parco la definizione dei programmi e dei piani di intervento vengono determinati dal comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 6 dell'intesa Statoregione del 29 dicembre 1995.