Art. 4.
  1. Fino  alla costituzione dell'Ente  parco le autorizzazioni  e le
deroghe  previste nelle  misure  di  salvaguardia vengono  rilasciate
dalla provincia di  Nuoro, secondo le modalita'  previste dall'art. 9
dell'allegato A.
  2.  Fino  alla  costituzione  dell'Ente parco  la  definizione  dei
programmi e dei piani di  intervento vengono determinati dal comitato
istituzionale  di   coordinamento  di  cui  all'art.   6  dell'intesa
Statoregione del 29 dicembre 1995.