Art. 5.
  1.  L'Ente  parco  puo'   avvalersi,  previa  stipula  di  apposita
convenzione,  degli enti  strumentali  della  regione autonoma  della
Sardegna per tutte le attivita' che dovessero rendersi necessarie per
il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta.