Allegato A MISURE DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE DEL PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI OROSEI E GENNARGENTU Art. 1. Zonazione provvisoria interna L'area del Parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu, cosi' come delimitata nella cartografia allegata e' suddivisa nelle seguenti zone: zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione; zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con relativo grado di antropizzazione; zona 3, con maggiore grado di antropizzazione. Art. 2. Tutela e promozione Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici; b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agrosilvopastorali e tradizionali; c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche di attivita' ricreative e compatibili; d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici. Art. 3. Divieti generali Sono vietati sul tutto il territorio del Parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c), del comma 1, del successivo art. 4; b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, sono consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali; c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco; e) l'apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche, escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agrosilvopastorali; l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agrosilvopastorali, purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche; m) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, degli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonche' i rimboschimenti con l'impiego di specie autoctone. Art. 4. Divieti nelle zone 1 e 2 1. Nelle aree delle zone 1 e 2, di cui al precedente art. 1, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attivita' di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata; c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze, e popolazioni estranee alla fauna autoctona; d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo; e) l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per rifiuti solidi urbani e inerti; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco; g) la realizzazione di nuove opere di mobilita': ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a), e) del comma 2 del succitato art. 6. 2. Con esclusivo riferimento alla zona 1 vige il divieto di pesca sportiva. Art. 5. Regime autorizzativo generale 1. Su tutto il territorio del golfo di Orosei e del Gennargentu, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonche' dai successivi articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate. 2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco: a) i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore delle presenti norme; b) le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore delle presenti norme; c) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D", ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di singoli insediamenti. 3. Le attivita' forestali ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale Golfo di Orosei e Gennargentu vengono autorizzate dall'autorita' competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 7 e dalla lettera e), comma 1 del successivo art. 8. Art. 6. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo; b) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; c) la realizzazione di bacini idrici; d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienicoedilizio, cosi' come definiti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978; gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale; e) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi. 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo, ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvedera' ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Art. 7. Regime autorizzativo in zona 2 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) le opere di mobilita', che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, del precedente art. 4, ed in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonche' quelle che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori; b) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo; c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; d) le opere di trasformazione e bonifica agraria; e) i piani economicoforestali, che contengano l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia; f) la realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche; g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi; h) gli impianti di acquacoltura, per l'allevamento intensivo e quelli di stoccaggio agricolo, cosi' come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria; i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone omogenee "E" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienicoedilizio, cosi' come definiti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978; gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale; l) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi. 2) Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo, ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvedera' ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Art. 8. Regime autorizzativo in zona 3 1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia effettuato l'inizio dei lavori: a) le opere di mobilita' ed in particolare: tracciati stradali o modifiche a quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici; b) le opere fluviali, comprese quelle che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo; c) le opere tecnologiche: elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche; d) le opere di trasformazione e di bonifica agraria; e) i piani economicoforestali nonche' l'apertura di nuove piste forestali; f) la coltivazione di cave e miniere esistenti; g) la realizzazione di bacini idrici e di centrali idroelettriche; h) gli impianti per allevamenti intensivi, nonche' quelli di stoccaggio agricolo, cosi' come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria; i) l'apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti; l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, all'interno delle zone omogenee "E" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti. 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvedera' ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Art. 9. Modalita' di richiesta di autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; b) l'autorizzazione e' rilasciata per le opere che interessano esclusivamente le aree, ricadenti nelle zone 3 entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. Le richiesta di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2, debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine puo' essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. Art. 10. Sorveglianza La sorveglianza e' affidata al Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna eventualmente coadiuvato da personale del Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della regione autonoma della Sardegna nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/1991. ----> vedere PLANIMETRIE da pag. 9 a pag. 17 della G.U. <----