(all. 1 - art. 1)
                              Allegato A
  MISURE DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE DEL PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI
OROSEI E GENNARGENTU
                               Art. 1.
                    Zonazione provvisoria interna
  L'area del Parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu, cosi'
come  delimitata  nella  cartografia   allegata  e'  suddivisa  nelle
seguenti zone:
  zona  1,  di  rilevante interesse  naturalistico,  paesaggistico  e
culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
  zona  2, di  valore  naturalistico, paesaggistico  e culturale  con
relativo grado di antropizzazione;
    zona 3, con maggiore grado di antropizzazione.
                               Art. 2.
                         Tutela e promozione
  Nell'ambito  del  territorio di  cui  al  precedente art.  1,  sono
assicurate:
  a) la conservazione  di specie animali o  vegetali, di associazioni
vegetali  o  forestali,  di singolarita'  geologiche,  di  formazioni
paleontologiche,  di  comunita'  biologiche, di  biotopi,  di  valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed
idrogeologici, di equilibri ecologici;
  b) l'applicazione  di metodi di  gestione e di  restauro ambientale
idonei a  realizzare un'integrazione  tra uomo ed  ambiente naturale,
anche   mediante   la    salvaguardia   dei   valori   antropologici,
archeologici,   storici   ed   architettonici   e   delle   attivita'
agrosilvopastorali e tradizionali;
  c) la  promozione di  attivita' di educazione,  di formazione  e di
ricerca scientifica, anche di attivita' ricreative e compatibili;
  d)  la difesa  e  la ricostituzione  degli  equilibri idraulici  ed
idrogeologici.
                               Art. 3.
                           Divieti generali
  Sono vietati sul tutto il  territorio del Parco nazionale del golfo
di Orosei e Gennargentu le seguenti attivita':
  a) la cattura, l'uccisione, il  danneggiamento ed il disturbo della
fauna selvatica, ad eccezione di  quanto eseguito per fini di ricerca
e  di  studio  previa  autorizzazione dell'Ente  parco.  Alle  specie
ittiche si applica  la normativa vigente, salvo  quanto previsto alla
lettera c), del comma 1, del successivo art. 4;
  b)  la  raccolta ed  il  danneggiamento  della flora  spontanea  ad
eccezione di quanto  eseguito per fini di ricerca e  di studio previa
autorizzazione dell'Ente  parco, sono consentiti anche  in attuazione
dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352,
il pascolo  e la raccolta  di funghi,  tartufi ed altri  prodotti del
bosco,  nel rispetto  delle  vigenti normative,  degli  usi civici  e
consuetudini locali;
  c) l'introduzione  in ambiente naturale  non recintato di  specie e
popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
  d)  il prelievo  di materiali  di rilevante  interesse geologico  e
paleontologico, ad eccezione di quello  eseguito, per fini di ricerca
e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
  e) l'apertura di nuovi siti  di cave, miniere e discariche, escluse
le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
  f)  l'introduzione da  parte di  privati, di  armi, esplosivi  o di
qualsiasi mezzo  di distruzione o  cattura se non  autorizzata, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 21,  comma 1, lettera g), della legge
11 febbraio 1992, n. 157;
  g) il  campeggio al di fuori  delle aree destinate a  tale scopo ed
appositamente  attrezzate;  e'  consentito  il  campeggio  temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
  h) il  sorvolo non autorizzato dalle  competenti autorita', secondo
quanto espressamente  regolamentato dalle leggi sulla  disciplina del
volo;
  i) il  transito dei mezzi  motorizzati fuori dalle  strade statali,
provinciali, comunali,  vicinali e  dalle piste forestali  gravate da
servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attivita' agrosilvopastorali;
  l)  la  costruzione  nelle  zone  agricole  di  qualsiasi  tipo  di
recinzione, ad  eccezione di  quelle necessarie alla  sicurezza delle
abitazioni, degli  impianti tecnologici  e di quelle  accessorie alle
attivita' agrosilvopastorali, purche'  realizzate secondo tipologie e
materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione
delle attivita' zootecniche;
  m)  il   taglio  dei  boschi   e  la  manomissione   della  macchia
mediterranea  ad eccezione,  previa autorizzazione  dell'organismo di
gestione,  degli interventi  selvicolturali  tendenti  a favorire  il
mantenimento e il ripristino dei  boschi e della restante vegetazione
arborea e arbustiva, nonche' i rimboschimenti con l'impiego di specie
autoctone.
                               Art. 4.
                       Divieti nelle zone 1 e 2
  1. Nelle aree delle zone 1 e 2, di cui al precedente art. 1, vigono
i seguenti ulteriori divieti:
  a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
  b) la  circolazione dei  natanti a motore  lungo le  aste fluviali,
fatta  eccezione  per  le  eventuali attivita'  di  sorveglianza,  di
soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;
  c)  l'introduzione  in  ambiente   naturale  di  specie,  razze,  e
popolazioni estranee alla fauna autoctona;
  d) la  realizzazione di opere  che comportino la  modificazione del
regime delle acque,  fatte salve le opere necessarie  alla difesa del
suolo;
  e) l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per rifiuti solidi
urbani e inerti;
  f) l'apposizione di cartelli  e manufatti pubblicitari di qualunque
natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla
normativa vigente e di quella informativa del parco;
  g) la realizzazione di nuove opere di mobilita': ferrovie, filovie,
impianti a fune ed aviosuperfici,  tracciati stradali ad eccezione di
quelli previsti alle lettere a), e) del comma 2 del succitato art. 6.
  2. Con esclusivo  riferimento alla zona 1 vige il  divieto di pesca
sportiva.
                               Art. 5.
                    Regime autorizzativo generale
  1. Su  tutto il territorio del  golfo di Orosei e  del Gennargentu,
salvo  quanto disposto  dai precedenti  articoli 3  e 4,  nonche' dai
successivi  articoli  6,  7  e  8, sono  fatte  salve  le  previsioni
contenute  negli  strumenti  urbanistici   comunali  vigenti  e,  ove
esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.
   2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco:
  a)  i nuovi  strumenti  urbanistici generali  o  quelli non  ancora
definitivamente  approvati  alla  data  di entrata  in  vigore  delle
presenti norme;
  b)  le  eventuali  varianti,  totali  o  parziali,  agli  strumenti
urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data
di entrata in vigore delle presenti norme;
  c) i piani attuativi relativi  alle zone territoriali omogenee "C",
"D", ed "F",  o ad esse assimilabili, di cui  al decreto ministeriale
del 2  aprile 1968, n.  1444, non definitivamente approvati  e quelli
per i quali,  pur in presenza dell'approvazione  definitiva alla data
di entrata in  vigore delle presenti disposizioni, non  si sia ancora
proceduto  all'avvio dei  lavori  per la  realizzazione  di opere  di
urbanizzazione primaria e di singoli insediamenti.
  3. Le  attivita' forestali ricadenti all'interno  del perimetro del
Parco  nazionale Golfo  di Orosei  e Gennargentu  vengono autorizzate
dall'autorita'  competente  territorialmente,  secondo  le  normative
regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e),
comma  1, del  successivo art.  7  e dalla  lettera e),  comma 1  del
successivo art. 8.
                               Art. 6.
                    Regime autorizzativo in zona 1
  1.  Salvo quanto  disposto  dai  precedenti articoli  3  e 4,  sono
sottoposti ad  autorizzazione dell'Ente parco, i  seguenti interventi
di rilevante trasformazione del territorio:
  a) le  opere fluviali, comprese  le opere che  comportano modifiche
del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;
  b) le  opere tecnologiche: elettrodotti con  esclusione delle opere
necessarie  alla elettrificazione  delle zone  rurali, gasdotti,  con
esclusione delle  reti di  distribuzione, acquedotti,  con esclusione
delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
     c) la realizzazione di bacini idrici;
  d) la realizzazione  di nuovi edifici ed il  cambio di destinazione
d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone omogenee "E", di cui
al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:
  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di
restauro conservativo  e di risanamento igienicoedilizio,  cosi' come
definiti dalle  lettere a), b) e  c) dell'art. 31 della  legge n. 457
del 1978;
  gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;
  e) le alterazioni tipologiche  dei manufatti e qualsiasi intervento
di modifica dello stato dei luoghi.
  2. Per  gli interventi di rilevante  trasformazione del territorio,
che  siano in  corso d'opera  alla data  di entrata  in vigore  delle
presenti norme, i soggetti  titolari delle opere trasmettono all'Ente
di gestione entro e non oltre  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  delle  presenti  disposizioni, secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione
dettagliata sullo  stato dei lavori  e contenente le  indicazioni del
luogo, ove sono depositati i  relativi progetti esecutivi. In caso di
mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione
provvedera'  ad  ordinare, in  via  cautelativa,  la sospensione  dei
lavori.
                               Art. 7.
                    Regime autorizzativo in zona 2
  1.  Salvo quanto  disposto  dai  precedenti articoli  3  e 4,  sono
sottoposti ad  autorizzazione dell'Ente parco, i  seguenti interventi
di rilevante trasformazione del territorio:
  a) le  opere di  mobilita', che non  rientrino tra  quelle indicate
alla lettera g), comma 1, del  precedente art. 4, ed in particolare i
tracciati  stradali interpoderali,  nonche' quelle  che alla  data di
entrata in vigore del presente  decreto, siano gia' state autorizzate
da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato
inizio ai lavori;
  b) le  opere fluviali, comprese  le opere che  comportano modifiche
del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;
  c) le  opere tecnologiche: elettrodotti con  esclusione delle opere
necessarie  alla elettrificazione  delle zone  rurali, gasdotti,  con
esclusione delle  reti di  distribuzione, acquedotti,  con esclusione
delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
     d) le opere di trasformazione e bonifica agraria;
  e) i  piani economicoforestali, che contengano  l'apertura di nuove
piste  forestali  e tagli  di  utilizzazione  dei boschi  trattati  a
fustaia;
  f) la realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
     g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;
  h)  gli impianti  di  acquacoltura, per  l'allevamento intensivo  e
quelli di  stoccaggio agricolo,  cosi' come definito  dalla normativa
vigente nazionale e comunitaria;
  i) la realizzazione  di nuovi edifici ed il  cambio di destinazione
d'uso di quelli esistenti all'interno  delle zone omogenee "E" di cui
al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:
  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di
restauro conservativo  e di risanamento igienicoedilizio,  cosi' come
definiti dalle  lettere a), b) e  c) dell'art. 31 della  legge n. 457
del 1978;
  gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;
  l) le alterazioni tipologiche  dei manufatti e qualsiasi intervento
di modifica dello stato dei luoghi.
  2) Per  gli interventi di rilevante  trasformazione del territorio,
che  siano in  corso d'opera  alla data  di entrata  in vigore  delle
presenti disposizioni,  i soggetti  titolari delle  opere trasmettono
all'Ente di  gestione entro e non  oltre trenta giorni dalla  data di
entrata  in  vigore  delle   presenti  disposizioni,  secondo  quanto
disposto dal successivo art. 9,  l'elenco delle opere accompagnato da
una  relazione dettagliata  sullo stato  dei lavori  e contenente  le
indicazioni  del  luogo,  ove  sono depositati  i  relativi  progetti
esecutivi.  In  caso  di  mancata  comunicazione  delle  informazioni
predette,  l'ente  di  gestione   provvedera'  ad  ordinare,  in  via
cautelativa, la sospensione dei lavori.
                               Art. 8.
                    Regime autorizzativo in zona 3
  1. Salvo quanto disposto dal  precedente art. 3, sono sottoposti ad
autorizzazione  dell'Ente  parco  i  nuovi  interventi  di  rilevante
trasformazione del  territorio per i  quali, alla data di  entrata in
vigore  delle presenti  norme,  non si  sia  effettuato l'inizio  dei
lavori:
  a) le  opere di mobilita'  ed in particolare: tracciati  stradali o
modifiche a quelli  esistenti, ferrovie, filovie, impianti  a fune ed
aviosuperfici;
  b) le opere fluviali, comprese  quelle che comportano modifiche del
regime delle acque ai fini della difesa del suolo;
  c) le opere tecnologiche:  elettrodotti, con esclusione delle opere
necessarie  alla elettrificazione  delle zone  rurali, gasdotti,  con
esclusione delle reti di  distribuzione, derivazioni, acquedotti, con
esclusione  delle reti  di  distribuzione,  depuratori e  ripetitori,
captazioni ed adduzioni idriche;
     d) le opere di trasformazione e di bonifica agraria;
  e)  i piani  economicoforestali nonche'  l'apertura di  nuove piste
forestali;
     f) la coltivazione di cave e miniere esistenti;
  g) la realizzazione di bacini idrici e di centrali idroelettriche;
  h)  gli  impianti  per  allevamenti intensivi,  nonche'  quelli  di
stoccaggio  agricolo, cosi'  come  definito  dalla normativa  vigente
nazionale e comunitaria;
  i) l'apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti,
nel rispetto delle normative vigenti;
  l) la realizzazione  di nuovi edifici ed il  cambio di destinazione
d'uso di quelli esistenti, all'interno delle zone omogenee "E" di cui
al decreto ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444,  ad esclusione degli
ampliamenti  edilizi  effettuati  nel  rispetto e  nei  limiti  degli
strumenti urbanistici vigenti.
  2. Per  gli interventi di rilevante  trasformazione del territorio,
che  siano in  corso d'opera  alla data  di entrata  in vigore  delle
presenti norme, i soggetti  titolari delle opere trasmettono all'Ente
di gestione entro e non oltre  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  delle  presenti  disposizioni, secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione
dettagliata sullo  stato dei lavori  e contenente le  indicazioni del
luogo ove sono  depositati i relativi progetti esecutivi.  In caso di
mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione
provvedera'  ad  ordinare, in  via  cautelativa,  la sospensione  dei
lavori.
                               Art. 9.
               Modalita' di richiesta di autorizzazioni
  1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco,
per  quanto  disposto  dai  precedenti  articoli  5,  6,  7  e  8  e'
subordinato  al rispetto,  da parte  del richiedente,  delle seguenti
condizioni:
  a) gli  elaborati tecnici  relativi alle istanze  prodotte dovranno
essere corredati da tutte le  autorizzazioni, i nulla osta, i pareri,
comprese   le   eventuali   prescrizioni    da   parte   degli   enti
istituzionalmente competenti per territorio, secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente;
  b)  l'autorizzazione e'  rilasciata  per le  opere che  interessano
esclusivamente le aree, ricadenti nelle  zone 3 entro sessanta giorni
dalla ricezione della documentazione  richiesta, completa in ogni sua
parte. Tale termine  potra' essere prorogato, per una  sola volta, di
ulteriori  trenta giorni  per  necessita' di  istruttoria; decorsi  i
predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.
  2. Le  richiesta di autorizzazioni  concernenti gli atti di  cui al
precedente art. 5,  comma 2, debbono essere  trasmesse all'Ente parco
prima  della  loro  definitiva  approvazione e  dopo  che  sia  stato
compiuto ogni altro atto  del relativo procedimento autorizzativo. Le
autorizzazioni sono  rilasciate entro novanta giorni  dalla ricezione
della  richiesta   corredata  da   copia  di   tutti  gli   atti  del
procedimento. Tale termine  puo' essere prorogato per  una sola volta
per ulteriori  sessanta giorni per necessita'  istruttorie. Decorsi i
predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.
                              Art. 10.
                             Sorveglianza
  La  sorveglianza  e'  affidata  al Corpo  forestale  della  regione
autonoma  della Sardegna  eventualmente coadiuvato  da personale  del
Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle
forme di  legge con il  Ministero competente, previo  benestare della
regione  autonoma della  Sardegna  nelle forme  e  nei modi  previsti
dall'art. 21 della legge n. 394/1991.


   ---->  vedere PLANIMETRIE da pag. 9 a pag. 17 della G.U.  <----