Allegato Art. 5. Patrimonio Comma 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle partecipazioni societarie, dai cespiti ed attivita' originariamente non conferiti e dagli immobili ed attivita' successivamente acquisiti. Comma 2. Esso si incrementa per effetto di: a) liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; b) accantonamenti ai fondi di riserva obbligatori per legge; c) avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi, finalizzati alla salvaguardia nel tempo del valore reale del patrimonio. (Omissis). Art. 23. Composizione Comma 1. Il consiglio di amministrazione e' composto di dodici consiglieri. (Omissis). Comma 3. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nella misura di due per ciascuna zona di Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino, come definite nell'allegato "B". (Omissis). Art. 24. Durata delle cariche Comma 1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Comma 2. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica tre anni con proroga del rispettivo mandato di consigliere ove non coincidente. Comma 3. I componenti del consiglio d'amministrazione scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i rispettivi successori, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge. Comma 4. I componenti eletti in surrogazione di coloro che vengano a mancare ..(omissis). Art. 26. Adunanze e deliberazioni Comma 1. Il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto ed indicando l'oggetto della convocazione, almeno quattro componenti o il collegio sindacale. (Omissis). Comma 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. (Omissis). Art. 28. Decadenza degli amministratori (Omissis). Comma 3. Il componente del consiglio di amministrazione dichiarato decaduto non puo' essere nominato per il triennio successivo alla dichiarazione di decadenza. Art. 29. Cumulo di cariche Comma 1. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire cariche in organi amministrativi o di controllo della conferitaria, di societa' comunque risultanti dalla concentrazione della stessa con altro ente creditizio o di societa' ed enti costituenti con la prima il gruppo bancario, se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione della carica presso la Fondazione. (Omissis). Art. 32. Composizione e doveri del Collegio sindacale (Omissis). Comma 3. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente; se scaduti, rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei rispettivi successori compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge. (Omissis). NORME TRANSITORIE Norma IV Comma 1. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modificazioni statutarie, approvate dall'assemblea dei soci nella riunione del 14 febbraio 1998, che non siano stati eletti presidente e vicepresidente cessano dall'ufficio alla scadenza originaria dei rispettivi mandati. Comma 2. L'assemblea dei soci procede a nuove elezioni quando il numero degli amministratori in carica diventa inferiore al numero dei consiglieri previsto dall'art. 23, comma 1 , fatto salvo comunque quanto previsto al successivo comma terzo.