(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 5.
                             Patrimonio
Comma 1.
  Il patrimonio  della Fondazione e' costituito  dalle partecipazioni
societarie, dai cespiti ed  attivita' originariamente non conferiti e
dagli immobili ed attivita' successivamente acquisiti.
Comma 2.
   Esso si incrementa per effetto di:
  a)  liberalita'  a  qualsiasi titolo  pervenute  ed  esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
  b) accantonamenti ai fondi di riserva obbligatori per legge;
  c)  avanzi di  gestione  non trasferiti  agli esercizi  successivi,
finalizzati  alla  salvaguardia  nel   tempo  del  valore  reale  del
patrimonio.
   (Omissis).
                              Art. 23.
                             Composizione
Comma 1.
  Il consiglio di amministrazione e' composto di dodici consiglieri.
   (Omissis).
Comma 3.
  I consiglieri  vengono eletti dall'assemblea dei  soci nella misura
di due  per ciascuna zona  di Camerino, Civitanova  Marche, Macerata,
Recanati, Roma e Tolentino, come definite nell'allegato "B".
   (Omissis).
                              Art. 24.
                         Durata delle cariche
Comma 1.
  I componenti del consiglio di  amministrazione durano in carica tre
anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
Comma 2.
  Il presidente  ed il vicepresidente  durano in carica tre  anni con
proroga del rispettivo mandato di consigliere ove non coincidente.
Comma 3.
  I  componenti  del  consiglio d'amministrazione  scaduti  rimangono
nell'ufficio fino a quando entrano in carica i rispettivi successori,
compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge.
Comma 4.
  I componenti eletti in surrogazione di coloro che vengano a mancare
 ..(omissis).
                              Art. 26.
                       Adunanze e deliberazioni
Comma 1.
  Il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta ogni
due mesi  ed ogni qual  volta il  presidente lo ritenga  necessario o
gliene facciano richiesta, per  iscritto ed indicando l'oggetto della
convocazione, almeno quattro componenti o il collegio sindacale.
   (Omissis).
Comma 4.
  Le  deliberazioni sono  prese a  maggioranza assoluta  di voti  dei
presenti, salvo  diversa disposizione dello statuto.  Nelle votazioni
palesi,  in  caso  di  parita'   prevale  il  voto  di  chi  presiede
l'adunanza.
   (Omissis).
                              Art. 28.
                    Decadenza degli amministratori
   (Omissis).
Comma 3.
  Il componente del consiglio  di amministrazione dichiarato decaduto
non   puo'  essere   nominato   per  il   triennio  successivo   alla
dichiarazione di decadenza.
                              Art. 29.
                          Cumulo di cariche
Comma 1.
  I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire
cariche in  organi amministrativi o di  controllo della conferitaria,
di societa' comunque risultanti dalla concentrazione della stessa con
altro ente creditizio o di societa'  ed enti costituenti con la prima
il gruppo bancario,  se non dopo che siano trascorsi  almeno due anni
dalla cessazione della carica presso la Fondazione.
   (Omissis).
                              Art. 32.
             Composizione e doveri del Collegio sindacale
   (Omissis).
Comma 3.
  I sindaci  durano in carica tre  anni e sono rieleggibili  una sola
volta  consecutivamente;  se  scaduti,  rimangono  nell'ufficio  fino
all'entrata in  carica dei rispettivi successori  compatibilmente con
le vigenti disposizioni di legge.
   (Omissis).
                          NORME TRANSITORIE
                              Norma IV
Comma 1.
  I componenti del  consiglio di amministrazione in  carica alla data
di  entrata  in  vigore  delle  modificazioni  statutarie,  approvate
dall'assemblea dei soci nella riunione  del 14 febbraio 1998, che non
siano stati  eletti presidente e vicepresidente  cessano dall'ufficio
alla scadenza originaria dei rispettivi mandati.
Comma 2.
  L'assemblea  dei soci  procede a  nuove elezioni  quando il  numero
degli  amministratori  in  carica  diventa inferiore  al  numero  dei
consiglieri previsto  dall'art. 23,  comma 1  , fatto  salvo comunque
quanto previsto al successivo comma terzo.