Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' quinquennale.
  2.  Nel caso  di accertata  inadeguatezza delle  capacita' tecniche
dell'organismo autorizzato, la  presente autorizzazione viene sospesa
con  effetto   immediato,  dandosi   luogo  al  controllo   di  tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3. Nei casi  di particolare gravita', si procede  alla revoca della
presente autorizzazione.
  4.  Gli  estremi  delle certificazioni  rilasciate  sono  riportate
nell'apposito   registro   vidimato  dall'ispettorato   tecnico   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5.  Tutti gli  atti relativi  all'attivita' di  certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova  devono essere conservati per un periodo
non  inferiore a  cinque  anni. L'ispettorato  tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato ed il Ministero del
lavoro  e della  previdenza sociale  si riservano  la verifica  della
permanenza dei requisiti per la certificazione.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 23 aprile 1998
                                            Il direttore generale
                                          per lo sviluppo produttivo
                                            e la competitivita'
                                                  Visconti
 Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
       Cacopardi