Art. 3.
  1.   I  pareri   espressi   dai  comitati   tecnici  regionali   ed
interregionali  in applicazione  della  normativa antincendio,  dalla
data di  decadenza del decreto-legge  6 settembre 1996, n.  461, alla
data di  entrata in  vigore della  legge 19 maggio  1997, n.  137, si
intendono acquisiti  ai fini  dell'espletamento delle  istruttorie ai
sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, purche' ratificati da parte
dei comitati stessi integrati come  previsto dall'art. 6, della legge
stessa.
  2. Ogni  osservazione formulata  dai comitati tecnici  regionali ed
interregionali di cui  al comma precedente deve  essere comunicata ai
titolari delle attivita'.