Art. 3. 1. I pareri espressi dai comitati tecnici regionali ed interregionali in applicazione della normativa antincendio, dalla data di decadenza del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1997, n. 137, si intendono acquisiti ai fini dell'espletamento delle istruttorie ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, purche' ratificati da parte dei comitati stessi integrati come previsto dall'art. 6, della legge stessa. 2. Ogni osservazione formulata dai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui al comma precedente deve essere comunicata ai titolari delle attivita'.