Art. 11.
  1. L'etichetta  apposta sulle confezioni  di carne bovina  non puo'
contenere informazioni  sull'animale da  cui sono ottenute  le carni,
diverse da quelle che figurano nel seguente elenco:
    a) Paese o azienda di nascita (denominazione e sede);
  b) Paese  o azienda (denominazione  e sede)  in cui ha  avuto luogo
tutto  o  parte  della  fase  di  ingrasso  (l'ingrasso  parziale  va
specificato);
  c)  Paese o  macello (denominazione  e  sede) dove  e' avvenuta  la
macellazione;
    d) numero di identificazione e sesso dell'animale;
  e)  metodi   di  ingrasso   e  altre  informazioni   relative  alla
alimentazione;
    f) infomazioni sulla macellazione, quali:
    eta' alla macellazione;
    data di macellazione;
    periodo di stagionatura delle carni;
  g)  altre informazioni  contenute  nel  disciplinare approvato  dal
Ministero per le politiche agricole ivi comprese quelle relative alle
tecniche di allevamento;
  h) numero  o codice che permetta  l'identificazione della carcassa,
del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il
lotto degli animali interessati, dall'altro, sufficiente a consentire
la veridicita' delle informazioni (detto numero puo' essere il numero
di identificazione dell'animale).
  2. In  ogni caso, l'etichetta  deve riportare,  oltre al nome  o il
logotipo  d'identificazione  dell'operatore o  della  organizzazione,
almeno  le  indicazioni di  cui  alle  lettere  a),  b), c),  h)  del
precedente comma 1.
  3.  L'etichetta  delle  carni  provenienti  da  un  animale,  nato,
ingrassato e  macellato in  Italia, per le  informazioni di  cui alle
lettere a), b), c), deve  riportare almeno l'indicazione di "Carni di
bovino nato, ingrassato e macellato in Italia".
  4.  Se le  carni contengono  pezzi provenienti  da bovini  diversi,
l'etichetta  reca esclusivamente  le informazioni  comuni a  tutte le
carni.