Art. 11. 1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina non puo' contenere informazioni sull'animale da cui sono ottenute le carni, diverse da quelle che figurano nel seguente elenco: a) Paese o azienda di nascita (denominazione e sede); b) Paese o azienda (denominazione e sede) in cui ha avuto luogo tutto o parte della fase di ingrasso (l'ingrasso parziale va specificato); c) Paese o macello (denominazione e sede) dove e' avvenuta la macellazione; d) numero di identificazione e sesso dell'animale; e) metodi di ingrasso e altre informazioni relative alla alimentazione; f) infomazioni sulla macellazione, quali: eta' alla macellazione; data di macellazione; periodo di stagionatura delle carni; g) altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero per le politiche agricole ivi comprese quelle relative alle tecniche di allevamento; h) numero o codice che permetta l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro, sufficiente a consentire la veridicita' delle informazioni (detto numero puo' essere il numero di identificazione dell'animale). 2. In ogni caso, l'etichetta deve riportare, oltre al nome o il logotipo d'identificazione dell'operatore o della organizzazione, almeno le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), h) del precedente comma 1. 3. L'etichetta delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia, per le informazioni di cui alle lettere a), b), c), deve riportare almeno l'indicazione di "Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia". 4. Se le carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca esclusivamente le informazioni comuni a tutte le carni.